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Pubblicato il XVII° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E’ stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato adottato il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco di cui al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018.
Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:
-     all’articolo 1 è rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha espresso parere favorevole;
-     all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termini di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, già concesse ai soggetti interessati;
-     all’articolo 3 è decretato l’inserimento “ex novo”, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
-     all’articolo 4 è decretato il subentro della società indicata in luogo della società precedentemente iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
-     all’articolo 5 è specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 16 gennaio 2018;
-     all’articolo 6 sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
 

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 

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XVII-elenco-soggetti-abilitati

“Bonus Alberghi”: click day per l’invio delle domande

Le domande per ottenere il credito di imposta c.d. “Bonus alberghi” a favore delle strutture alberghiere, per le spese relative agli interventi effettuati nel 2017, devono essere inviate per via telematica esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.
 
Queste, alcune delle indicazioni fornite dal MibACT in merito ai tempi e modalità per la presentazione delle domande per accedere al cd. “bonus alberghi”.
 
Tali richieste, come anticipato dal Decreto interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017che ha fissato le modalità applicative per l’attribuzione del beneficio fiscale, devono, infatti, pervenire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in modalità telematica.
 
Si ricorda che il c.d. “Bonus alberghi” è stato introdotto dall’art. 10, del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014 e consiste in un credito di imposta pari, originariamente,al 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro, solo per il triennio 2014-2016, riconosciuto alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi direcupero e riqualificazione delle proprie strutture.
 
Tale agevolazione è stata modificata dall’art. 1, co. 4-7, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017)
 
Con tale intervento:
  • è stato confermato il bonus anche per il 2017 e il 2018;
  • è stato operato un rifinanziamento del bonus di 240 milioni di euro (60 milioni di euro per il 2018, 120 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro nell’anno 2020);
  • è stato potenziato il credito di imposta dal 30% al 65condizione che gli interventi effettuati abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica e antisismica e fino all’esaurimento dei nuovi fondi per esso stanziati;
  • è stata introdotta una nuova modalità di fruizione del bonus da ripartirsi in 2 quote annuali di pari importo;
  • sono state ammesse all’agevolazione anche le strutture che svolgono attività agrituristica.
L’ultima legge di Bilancio 2018, (legge n.205/17) è nuovamente intervenuta sulla misura estendendola anche agli stabilimenti termali per le spese di realizzazione delle piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
 
Da ultimo, il Decreto Interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017 ha recepito le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 e, tra l’altro, ha fornito le disposizioni applicative per ottenere il riconoscimento del credito di imposta.
 
Soggetti e interventi ammessi al beneficio
 
In merito ai soggetti ammessi al beneficio, il Decreto ha precisato che si tratta delle:
  • Strutture alberghiere, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (di numero non inferiore a 7) situate in uno o più edifici. Rientrano le seguenti tipologie: villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
  • Strutture agrituristiche ai sensi dell’art.2 della legge 96/2006 e delle pertinenti leggi regionali: “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (di cui all'art.2135 cc), anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
 
Interventi agevolati
 
Il Decreto, inoltre, ha dettagliato gli interventi ammessi al beneficio, e rientranti nelle seguenti categorie:
 
·         manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. “Testo unico dell’edilizia”);
·         incremento dell’efficienza energetica;
·         eliminazione delle barriere architettoniche;
·         adozione di misure antisismiche (ai sensi dell’art.16-bis, co.1, lett.i) del D.P.R. 917/1986) con particolare riguardo all’adozione di opere per la messa in sicurezza statica;
·         l’acquisto di componenti di arredo e mobili destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del provvedimento.
 
riconoscimento e utilizzo del credito
 
Nel decreto, tra l’altro , viene precisato che il credito di imposta:
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
  •  non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette(art. 109 del TUIR).
termini e modalità di presentazione delle domande
 
In merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, nel Decreto viene precisato che le imprese interessate devono procedere secondo modalità telematiche dal 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione delle spese.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve esser specificato:
 
-        il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili secondo le indicazioni del decreto;
-        l’attestazione di effettività delle spese sostenute da un soggetto tra quelli indicati dal decreto;
-        il credito d’imposta spettante;
-        gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti in ragione delle singole tipologie di interventi.
 
A pena di inammissibilità, alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 
-       dichiarazione dell’imprenditore che elenca i lavori effettuati;
-       attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese;
-       estremi dei titoli abilitativi acquisiti per tipologia di intervento;
-       dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti.
 
istruzioni del MiBACT
 
Di recente sono state sono state Pubblicate sul sito del MiBACTle modalità telematiche di presentazione delle domande e, a tal riguardo, è stato chiarito che:
 
·       L’istanza  deve essere presentata esclusivamente online insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti;
 
·       Il legale rappresentante dell’impresa non ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti;
 
·       La compilazione deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10:00 del 25 Gennaio – alle ore 16:00 del 19 febbraio 2018;
 
·       Le domande possono essere inviate esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio – alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.

Link per la domanda on line

http://www.turismo.beniculturali.it/news/tax-credit-riqualificazione-compilazione-istanze-click-day/

1 allegato

Decreto interministeriale n. 598 del 20-12-2017

Norme Tecniche per le Costruzioni: pronto il decreto di aggiornamento

Si è concluso, con la firma del Ministro delle infrastrutture, del Ministro degli interni e del Capo della protezione civile, l’iter di approvazione del decreto che va ad aggiornare le Norme Tecniche delle Costruzioni. Le nuove NTC si pongono in continuità con le NTC del 2008, confermandone l’impostazione concettuale e metodologica e la struttura, ovvero la suddivisione in capitoli che rimane invariata.
L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti.
Proprio su tale aspetto le nuove NTC introdurranno una importante novità soprattutto sul tema del "miglioramento sismico" degli edifici esistenti prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore diu sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.
Anche il Capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali).
Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali. Relativamente all’acciaio, si è tenuto conto della norma UNI EN 1090, che ha stabilito la marcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione.
L’aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio, bisognerà invece attendere ancora per la prevista Circolare esplicativa che fornirà ulteriori utili informazioni agli operatori per una corretta applicazione delle NTC.

Bonus mobili - Nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet, nella pagina dedicata, la Guida «Bonus mobili ed elettrodomestici» (gennaio 2018), a seguito della proroga operata dalla recente legge di Bilancio 2018.
Di recente, infatti, la legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per tutto il 2018 il c.d. bonus mobili, ovvero la detrazione IRPEF del 50% delle spese complessivamente sostenute sino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni),destinati ad arredare le abitazioni ristrutturate.
Anche per il 2018 il bonus viene riconosciuto ai soggetti che hanno avviato –  a decorrere dal 1° gennaio 2017 – interventiagevolati con il “bonus edilizia”[2], sull’abitazione cui sono destinati i mobili.
Si ricorda, a tal proposito, che l’ultima legge di Bilancio, ha prorogato al 2018 anche il bonus edilizia nella forma potenziatache consiste in una detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
Non cambiano i presupposti necessari per poter usufruire del bonus mobili, ed in particolare, la sua connessione con il “bonus edilizia”, per cui resta indispensabile che i beni mobili o i grandi elettrodomestici vengano acquistati al fine di arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia per la quale sia stata utilizzata la relativa agevolazione.
In particolare, riguardo ai termini che devono intercorrere tra l’acquisto dei mobili e i lavori di ristrutturazione viene precisato che è possibile usufruire dell’agevolazione:
-        per gli acquisti effettuati nel 2018 solo se i lavori di ristrutturazione sono stati avviati dopo il 1 gennaio 2017;
-        per gli acquisti effettuati nel 2017 solo se i lavori di ristrutturazione sono stati avviato dopo il 1 gennaio 2016;
-        per acquisti compresi tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, solo se le spese per i lavori di recupero sono state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella dell’acquisto dei beni, circostanza che può essere comprovata da eventuali abilitazioni, ove necessarie, oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il bonus è riconosciuto anche ai singoli condòmini, ciascuno per la propria quota, quando l’acquisto dei mobili è connesso a lavori di ristrutturazione delle parti condominiali, e i beni acquistati sono destinati ad arredare tali spazi.
La Guida, inoltre, elenca sia gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sia, a titolo esemplificativo, i beni mobili e i grandi elettrodomestici inclusi nell’agevolazione (viene escluso, ad esempio, l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e complementi d’arredo).
Tra i lavori di ristrutturazione rientrano: 
manutenzione straordinariarestauro e risanamento conservativoristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
manutenzione ordinariamanutenzione straordinariarestauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Nessun cambiamento neppure per quanto riguarda l’importo detraibile. A prescindere dall’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro riferitocomplessivamente alle spese sostenute per l’acquisto dei mobili e da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo. Tale limite riguarda la singola unità immobiliare comprensiva di pertinenze o la parte comune dell’edificio, per cui il contribuente che effettui interventi riferiti a più immobili avrà diritto al bonus più volte.
In merito all’importo detraibile viene precisato, inoltre, che:
- per gli acquisti effettuati nel 2017 e riferiti a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se proseguiti nel 2017), l’importo massimo di 10.000 euro va considerato al netto delle spese sostenute nel 2016 e per le quali si è già fruito del bonus;
- per gli acquisti effettuati nel 2018 e riferiti a lavori iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2017 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
 

L’Ade ricorda, inoltre, che al fine di usufruire della detrazione è necessario pagare gli acquisti con carta di credito o debito o con bonifico, e che la data di pagamento necessaria per determinare la data dell’acquisto dei beni è individuata nel giorno di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

(2) L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). A regime si tratta di una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio. L'agevolazione, in questa forma, è stata oggetto di successive proroghe, inclusa quella operata dall'ultima legge di Bilancio n. 205/17.

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