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IVA al 10% e “beni significativi”: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate C.M. 15/E/18

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018 è intervenuta sulla disciplina ai fini IVA dei c.d. “beni significativi” forniti nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa, chiarendo che le componendi di tali beni godono dell’aliquota IVA agevolata al 10% se sono dotati di una propria autonomia funzionale.

La Circolare fa seguito al recente intervento, sul tema, operato dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che, con una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999, ha chiarito come individuare correttamente il valore dei beni significativi, quando con l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria vengono fornite anche componenti e parti staccate di tali beni.
L’ANCE ha predisposto una breve nota di sintesi allo scopo di illustrare il contenuto della Circolare 15/E/2018, fornendo alcuni esempi numerici utili per ricostruire la disciplina IVA da applicare nelle diverse ipotesi che possono configurarsi, quando, nel corso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa, vengano forniti, dallo stesso soggetto che esegue gli interventi, oltre alla manodopera, materie prime e semilavorate, anche i beni significativi e loro componenti.
 

L’Agenzia delle Entrate interviene sugli studi di settore – C.M. 14/E/2018

Studi di settore 2017, confermati i criteri degli anni scorsi per l’accesso al regime “premiale” e novità in tema di analisi della territorialità, correttivi di cassa per le imprese in contabilità semplificata, revisione congiunturale per gli effetti della “crisi”.

 
Queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E del 6 luglio 2018 che passa in rassegna le principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.
 
Prima di procedere ad illustrare i contenuti della Circolare, si ricorda che dal prossimo periodo di imposta, secondo lo slittamento imposto dalla legge 205/2017 [1](Legge di Bilancio 2018), entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) introdotti dal DL n. 50/2017 convertito con la legge n. 96 del 2017).
 
Tali indici, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniranno una sintesi di valori utili per verificare la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti esprimendone il grado di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10. Il maggior grado di affidabilità consentirà l’accesso ad un regime premiale.
 
Dunque, per quest’ultimo anno l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, interviene sugli studi di settore precisando che i 193 studi in vigore per il periodo d’imposta 2016 sono stati aggiornati per consentirne una corretta applicazione anche al periodo d’imposta 2017.
 
Tali novità tengono conto di quanto stabilito dal DM del MEF del 23 marzo 2018 da ultimo intervenuto con alcune modifiche sugli studi di settore e riguardano, tra l’altro:
 
Aggiornamento delle analisi territoriali degli studi di settore - Riguarda in particolare gli studi:  YM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, della concorrenza costituita dai Factory Outlet Center), YG44U(Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), YK04U (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) WG72A (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) e di quelli a livello comunale e provinciale, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni, nonché dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna.
 
Correttivi di cassa – Il DM del 23 marzo 2018 ha introdotto dei correttivi di cassa agli studi da applicare alle imprese minori in contabilità semplificata. Questo intervento si è reso necessario per recepire le nuove regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, introdotte dalla legge n. 232/2016 [2](legge di bilancio 2017). A seguito di tale modifica, infatti, è stato introdotto un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa ed è stato modificato l’articolo 66 del TUIR che prevede che il regime di determinazione del reddito, delle imprese minori, sia un regime misto “cassa – competenza”. 
 
Dunque per consentire la corretta applicazione degli studi di settore a tali contribuenti, ed evitare distorsioni nella stima, la Circolare precisa che è stata elaborata una metodologia, solo per il periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi e la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino. A tal fine i contribuenti sopra indicati dovranno dichiarare nel modello degli studi di settore il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.
 
Inoltre, salvo il caso in cui abbiano esercitato l’opzione di cui al comma 5[3]
dell’art.18 del DPR 600/1973, ai risultati che derivano dall’applicazione degli studi di settore, sempre per le imprese minori in contabilità semplificata, vengono applicati i seguenti correttivi:
 
-        strutturale di “cassa”;
-        di “cassa” relativo alle vendite B2B;
-        di “cassa” relativo alle vendite B2PA;
-        settoriali di “cassa”;
-        territoriali di “cassa”;
 
Ciascuno dei correttivi può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo studio di settore.
 
Correttivi anticrisi -  In merito ai correttivi anticrisi approvati dal DM del MEF del 23 aprile 2018, la Circolare fa presente che si tratta di correttivi con una struttura del tutto analoga a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2015 e 2016 e rinvia ai chiarimenti già forniti (Circolare 24/E del 30 maggio 2016).
 
Regime premiale - Vengono confermati, per il periodo di imposta 2017, gli stessi criteri  – applicati per le annualità 2014, 2015 e 2016 – di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale (previsto dall’art. 10 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).
 
La Circolare ricorda, inoltre, a tal riguardo checon il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 è stato disciplinato l’accesso, per il solo periodo di imposta 2017, al regime premiale per 155 studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
 
-        4 delle seguenti tipologie:
  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura;
-        3 delle tipologie sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti” (tra questi ultimi rientra anche lo studio di settore WG69U – Costruzioni).
La Circolare illustra, inoltre, le principali novità riguardanti la modulistica.
 
[1] art. 1, c. 931.
[2] Cfr. art. 1, commi da 17 a 23.
[3] Cfr. comma 5, art. 18, DPR 600/1973 “I contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta”.

1 allegato
Circolare 14_E del 6 luglio 2018

E-fattura per i subappalti: emanati i chiarimenti dell’Agenzia della Entrate

Dal 1° luglio scorso sono obbligati ad emettere fattura elettronica i subappaltatori e i subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni alla PA committente prescritte dal “Codice dei contratti pubblici”, mentre sono esclusi dal nuovo adempimento i fornitori dell’appaltatore per i quali non vige alcun obbligo comunicativo.

La nuova modalità di fatturazione, inoltre, presuppone che “a monte” ci sia un contratto stipulato con “pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali i soggetti pubblici che sono già a loro volta destinatari di fatture elettroniche, per effetto dell’art.1 della legge 244/2007. Non sono, quindi, considerate “pubbliche amministrazioni” le società controllate o partecipate da soggetti pubblici, ancorché rientranti nel più ampio obbligo di “tracciabilità dei pagamenti”.
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n.13/E del 2 luglio 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato finalmente seguito a quanto annunciato nella sua precedente CM 8/E/2018, fornendo le attese indicazioni sul perimetro d’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica che, dallo scorso 1° luglio, è posto a carico dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.
Come noto, infatti, il DL 79/2018 ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica unicamente per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato l’entrata in vigore in via anticipata per i soggetti operanti nel quadro di un appalto stipulato con una pubblica amministrazione.
Ancorché la CM 13/E/2018 sia ora intervenuta a chiarimento delle principali criticità connesse al nuovo adempimento, si ribadisce che l’Ance non mancherà di intervenire nuovamente, evidenziando la necessità, quantomeno, di eliminare qualsiasi forma di sanzione in caso di utilizzo della modalità tradizionale di fatturazione, anziché di quella elettronica, vista la facilità di incorrere in errore nell’adempiere al nuovo obbligo, per il quale sarebbe stato opportuno prevederne, in prima battuta, un avvio meramente sperimentale e non obbligatorio.
 
“Subappaltatori” e “subcontraenti” interessati dal nuovo obbligo
Vista la genericità della norma (art.1, co.917, legge 205/2017), una delle principali criticità connesse all’assolvimento dell’obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata a decorrere dal 1° luglio 2018, era connessa proprio all’identificazione dei soggetti in esso ricadenti.
Sul punto, l’Agenzia precisa che, in virtù di quanto stabilito dall’art.105, co.2, del D.Lgs. 50/2016 (cd. “Codice dei contratti pubblici”)[1], l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico riguarda i seguenti soggetti operanti nell’ambito di un contratto d’appalto pubblico:
·        subappaltatori, ossia i titolari di un contratto di subappalto, intendendosi per tale «il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto» (art.105, co.2, del Codice dei contratti pubblici),
·        subcontraenti, ossia i titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, gli elementi elencati nel citato art.105, co.2del Codice dei contratti pubblici[2].
Sono, di contro, esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione, precisa la CM 13/E/2018, tutti coloro che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, in quanto, per questi, l’appaltatore non ha alcun obbligo di comunicazione verso la stazione appaltante, o perché non interessati dall’imposizione dei codici CIG (codice identificativo di gara) e/o CUP (codice unico di progetto) riguardanti la disciplina sulla “tracciabilità dei pagamenti”.
In realtà, ai sensi del citato art.105, co.2, del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016, l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, intendendosi per tali anche le forniture di beni e materiali e i noleggi.
Pertanto, l’unico caso che sembra rimanere escluso dall’entrata in vigore anticipata del nuovo obbligo è quello citato in via esemplificativa dalla CM in esame. Si tratta, in particolare, dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, poiché destinati in parte per l’appalto pubblico ed in parte in una fornitura privata.
In ogni caso, in quest’ultima ipotesi, in un’ottica di semplificazione e anche in risposta a quanto evidenziato dall’ANCE, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, per il fornitore, l’obbligo di emissione delle fattura in formato elettronico in via anticipata dal 1° luglio scorso.
Tali chiarimenti si aggiungono a quanto anticipato dalla precedente CM 8/E/2018 (in allegato), con la quale l’Agenzia ha precisato che la fatturazione elettronica (oltre al rapporto a monte tra PA e appaltatore) riguarda, comunque, i soli rapporti diretti tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Così, nei rapporti tra il subappaltatore/subcontraente ed eventuali suoi prestatori e contraenti, la fatturazione, anche dal 1° luglio 2018, può comunque avvenire con la tradizionale modalità cartacea.
 
Concetto di “appalto pubblico”: identificazione delle PA committenti
Un’altra questione aperta era relativa alla definizione di “pubbliche amministrazioni" committenti e, con esse, all’identificazione dei contratti pubblici nell’ambito dei quali deve operare la fatturazione elettronica anche nei rapporti “a valle” tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente.
Sul punto, la CM 13/E/2018 precisa che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni” vanno identificate nei soggetti pubblici nei confronti dei quali devono essere già emesse fatture elettroniche, ai sensi dell’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 e del DM attuativo 55/2013.
Come chiarito dalla CM 1/DF del 9 marzo 2015[3], si tratta:
·        degli Enti e dei soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e delle Autorità indipendenti (art.1, co. 2, legge 196/2009),
·        tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI (art.1, co.2, D.Lgs. 165/2001),
·        le Amministrazioni autonome (art.1, co.209, legge 244/2007).
Sono quindi per ora esclusi dal nuovo adempimento i rapporti per i quali, a monte della filiera contrattuale, il soggetto committente non sia una “pubblica amministrazione” nel senso sopra precisato. Pertanto, ai fini dell’anticipo dell’obbligo di fatturazione elettronica, non sono considerati “appalti pubblici” i rapporti contrattuali che vedono, come committenti, società controllate o partecipate da soggetti pubblici.
 
Consorzi: fatturazione dei rapporti interni tra Consorzio e consorziate
La CM 13/E/2018 interviene anche sull’ipotesi, piuttosto frequente, di esecuzione dell’appalto pubblico tramite strutture consortili, precisando che l’obbligo di fatturazione elettronica, in ogni caso, non si estende nei rapporti interni tra Consorzio e imprese consorziate (che, in linea generale, non si configurano comunque come subappalti o ipotesi affini).
Pertanto, anche laddove il Consorzio operi nei confronti dell’appaltatore principale, ricadendo quindi, dal 1° luglio scorso, nell’obbligo di fatturazione elettronica, le società consorziate non sono comunque obbligate a fatturare in modalità elettronica nei confronti del Consorzio medesimo.
****
Per il resto, la CM 13/E/2018 interviene in senso più generale, precisando, tra l’altro, che:
·        sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti non stabiliti, ma solo identificati, in Italia. I soggetti identificati possono però ricevere fatture elettroniche, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenerne una copia cartacea, qualora ne facciano richiesta. Nel novero dei soggetti a cui non si applica l’obbligo della fattura elettronica rientrano, inoltre, i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia,
·        le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano in alcun modo ai termini di emissione della fattura, che, quindi, restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, in base a quanto stabilito dall’art.6 del DPR 633/1972 (che, per le prestazioni di servizi, individua tale momento nel pagamento del corrispettivo o, se precedente, all’emissione della fattura medesima).
Sul punto, la CM chiarisce che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema di interscambio, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) devono essere considerati marginali, essendo rilevanti, ai fini del rispetto dei termini di emissione, la sola data di formazione della fattura ed il suo contestuale invio al Sistema di interscambio. In ogni caso, viene precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l’invio della fattura al Sistema di interscambio effettuato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.
·        la fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdi entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero di quella originaria.
Tuttavia, qualora non sia possibile mantenere numero e data originari, si può alternativamente emettere
-         una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata (successivamente stornata con variazione contabile interna);
-         una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dal Sistema di interscambio.
 

[1] In base al quale «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».
[2] Cfr. precedente Nota 1.
 
 

E-fattura: on line i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Sono on line, dal 15 giugno scorso, i servizi che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per facilitare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche.
 
Si avvicina, infatti, il termine del 1 luglio 2018 a partire dal quale sarà obbligatorio emettere fattura elettronica per lecessioni di benzina e di gasolio e per leprestazioni rese da subappaltatori e subcontraentidella filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appaltodi lavori, di servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica.
 
Come noto, infatti, la legge n. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) ha reso obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019 [1] la fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per le tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata),  anticipando tale obbligo al 1° luglio 2018, solo per le due categorie di operazioni sopra dette.
 
Con riguardo, in particolare all’anticipo dell’obbligo per i subappaltatori che operano nell’ambito di un contratto di appalto di servizi o forniture con la pubblica amministrazione al 1 luglio 2018 occorre, per altro, evidenziare che l’ANCE, rilevate le numerose criticità legate all’ambito applicativo del nuovo obbligo, sta agendo presso le competenti sedi per ottenere il differimento dell’entrata in vigore del nuovo sistema di fatturazione al 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale tale meccanismo interesserà tutti i settori e tutti i rapporti tra imprese.
 
La proroga, tra l’altro, si rende necessaria considerata l’assenza di chiarimenti sulle modalità applicative dell’obbligo di fatturazione elettronica nei contratti di appalto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tali indicazioni avrebbero dovuto essere fornite attraverso un documento di prassia tutt’oggi ancora non emanatoma preannunciato dalla stessa Agenzia nella Circolare n.8/E del 30 aprile 2018 che riguardava, in particolare, l’applicazione dell’obbligo alle cessioni di carburanti [2].
Per quanto concerne le regole più specificamente tecniche del processo di fatturazione elettronica, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è intervenuta, oltre che con la Circolare n. 8/E anche con il Provvedimento n.89757/2018 del 30 aprile 2018.
 
Dal 15 giugno scorso, invece, l’Amministrazione Finanziaria ha predisposto due servizi on line utili per:
  • generare il codice Qr, che consente ai titolari di partita Iva di creare, accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” o tramite il proprio cassetto fiscale, un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per consentirgli, al momento della predisposizione della fattura, di acquisire in modo automatico e sicuro i dati del cliente. (Il codice può essere salvato in pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare, e deve essere distrutto e rigenerato in caso di modifica dei dati anagrafici o di partita IVA).
  • registrare l’indirizzo telematico che consente a imprese e professionisti di comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le fatture elettroniche.  L’abbinamento alla propria partita Iva di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o di un “codice destinatario” (in caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) può essere effettuato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

[1] Cfr. art.1, commi 909-917, legge n.205/2017 e ANCE Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” - 

[2] Si precisa che in merito all’obbligo di fatturazione elettronica nei contratti di appalto conclusi con la pubblica amministrazione, la Circolare n.8/E/2018 ha chiarito, esclusivamente, che l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1 luglio prossimo, troverà applicazione solo nell’ambito dei “rapporti diretti” tra titolare del contratto di appalto e pubblica amministrazione, e tra appaltatore e subappaltatore, con esclusione dei passaggi successivi.

3 allegati

Circolare n.8_E del 30 aprile 2018
Provvedimento n.89757_2018
Allegato A

 

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