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Disponibile il modello per richiedere il contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 per la disciplina delle modalità operative per la richiesta del contributo a fondo perduto, secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL Rilancio.

Si tratta di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus.

Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate erogherà la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

I requisiti specifici da rispettare per l’ottenimento del contributo sono:

  1. conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro,
  2. è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato anche una guida per fornire indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono stati definiti dal provvedimento del direttore.

In allegato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il modello per la richiesta, le istruzioni per la compilazione e la guida operativa.

4 allegati

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA
MODELLO RICHIESTA
ISTRUZIONI RICHIESTA
GUIDA FONDO PERDUTO

Detrazione combinata Eco+Sisma, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ammessa la cessione del credito derivante dalla detrazione combinata Eco+Sismabonus alla società che fornisce beni e servizi necessari agli interventi, anche se il beneficiario dell’agevolazione ne è amministratore o proprietario. La cessione del credito d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi di Eco+Sismabonus spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici, anche all’unico proprietario dell’intero edificio in cui siano ravvisabili parti comuni a due o più unità immobiliari. Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla fruizione della detrazione cumulata Eco+Sismabonus, con le Risposte n. 137/En. 138/E139/E del 22 maggio 2020.

In tali documenti, in particolare, viene ribadito che:

  • se l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avviene senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente perché l'ampliamento configura una "nuova costruzione";
  • la possibilità di cedere il credito d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi spetta solo per quelli realizzati su parti comuni di edificianche all’unico proprietario dell’intero edificio, all’interno del quale siano ravvisabili parti comuni a 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate. Le unità immobiliari devono essere “funzionalmente autonome” (non è così nel caso dell’edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze)[1];
  • è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi Eco+Sismabonus alla società che fornisce gli infissi e le schermature solari, "beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili", a prescindere dalla circostanza che il beneficiario della detrazione ne sia socio e amministratore delegato;
  • la detrazione cumulata Eco+Sismabonus può essere fruita solo se ricorrono tutti i requisiti richiesti per le detrazioni “incisive” da Eco e Sismabonus[2] applicabili alle parti comuni condominiali. Perciò è indispensabile che, come richiesto per l’Ecobonus, gli edifici siano “esistenti”, iscritti al catasto o oggetto di una richiesta di accatastamento e dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Il requisito dell’esistenza è riconosciuto anche gli edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che possano essere considerati esistenti.  Anche in questo caso va provata la presenza, negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, di un “vecchio” impianto di riscaldamento;
  • in caso di interventi di accorpamento di più unità abitative o di suddivisioneper l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

[1] Cfr. CM 13/E/2019.

[2] Cfr. art. 14, co. 2-quater del DL n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio (70% o 75%) e art. 16, co. 1-quinquies dello stesso decreto, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle parti comuni (80% o 85% a seconda del passaggio ad 1 o 2 classi di rischio inferiore).

3 allegati

Risposta n.137/E
Risposta n.138/E
Risposta n.139/E

Indici Istat dei costi di costruzione in risalita ad aprile

Gli indici dei costi di costruzione (base 2015 = 100) resi attualmente disponibili dall’Istat sono relativi al fabbricato residenziale, al tronco stradale con tratto in galleria e al capannone industriale (indici generali). Con riferimento a quest’ultimo, si evidenzia la ripresa, da marzo 2020, della pubblicazione dell’indice in serie storica (disponibile dal 2010 in poi),  interrottasi nel 2008. 

Per tutti e tre gli indici, non è più disponibile l’articolazione in sotto indici per gruppi di costo (manodopera, materiali, trasporti e noli) e, per quanto riguarda il tronco stradale, anche la fattispecie “tronco stradale senza tratto in galleria”.

Il servizio Rivaluta, messo a disposizione dall’Istat, è tuttora attivo e permette di elaborare indici e variazioni per i fini previsti dalla legge ed il rilascio della relativa documentazione ufficiale, dal 1967 per l’indice di costo del fabbricato residenziale e dal 2005 per il tronco stradale con tratto in galleria. Prossimamente verrà inserito nella piattaforma anche l’indice relativo al costo del capannone industriale.

In allegato è disponibile una infografica del Centro Studi dell’Ance sugli indici Istat dei costi di costruzione aggiornata al mese di aprile 2020.

1 allegato

info_IndiciIstatCostiCostruzione_aprile2020

Webinar “Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili” - 12 giugno 2020 ore 16:00 – Piattaforma ZOOM.

Venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 16.00, si terrà il Webinar, “Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili", visibile sulla piattaforma Zoom.

Parteciperanno all’incontro esponenti dell’ANCE e ENEA sulla materia, nonché un esponente della DELOITTE. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno, essere inviate ai nostri Uffici (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

Vi invitiamo pertanto a cogliere l’occasione per approfondire le tematiche inerenti e l’opportunità prevista dalla normativa, collegandosi tramite la piattaforma di riferimento e cliccando sull’apposito link. 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83499718207

Meeting ID: 834 9971 8207

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1 allegato

Super bonus 110% - Webinar 12 giugno

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