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Scadenza 30 Aprile 2019 - Diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti

Ricordiamo che il 30 aprile 2019 scade il termine per il versamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, il cui ammontare è differenziato per categoria e classe di appartenenza, ai sensi del D.M. 120/2014; gli importi sono invariati rispetto allo scorso anno.

Per le imprese iscritte per la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 (categoria 2bis), l’importo è fissato in € 50,00.

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica e non verranno accettati i pagamenti effettuati su c/c postale o con bonifico bancario. 

Per eseguire il pagamento si accede al portale www.albogestoririfiuti.it e si seleziona la voce “Login impresa”, entrando nell’area “Pagamenti dell’impresa” si trova il dettaglio degli importi e le modalità di scelta del pagamento telematico desiderato.

Per l’operazione di Login le imprese devono utilizzare come credenziali d’accesso il codice fiscale dell’azienda e la password in loro possesso (utenti già registrati).

Nel caso l’impresa non sia ancora registrata o avesse smarrito la password, è necessario utilizzare la funzione “Password Dimenticata?” presente nella pagina di Login per richiedere le credenziali di accesso al sito.

Come per l’anno 2018, il versamento può essere effettuato solo con le seguenti modalità:
- Carta di credito;
- MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario, sia online, sia presso qualsiasi sportello bancario.

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D.M. 120/2014, "l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento".  

MUD: in GU il modello per la dichiarazione ambientale 2019

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, recante " Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019" che va a sostituireintegralmente quello contenuto nel Decreto del  28  dicembre  2017.
Rispetto alla normativa precedente, il nuovo modello non contiene modifiche rilevanti: viene, infatti, mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cd. semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
  • che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 189 del D.lgs. 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:
  1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
  3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  4. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  5. le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’ art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
  6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
 
Si sottolinea, infine, che la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 22 giugno 2019, ossia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto (art. 6, comma 2 bis, della L. 70/1994).
 
 
In allegato: 
 
 
 

Rifiuti: dall’Albo alcune indicazioni sul Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha adottato, lo scorso 23 gennaio, la delibera n. 1 del 2019 con la quale ha fornito, in attuazione dell’art. 12 del dm 120/2014, le prime disposizioni di dettaglio sul ruolo del Responsabile Tecnico (RT), definendone i principali compiti e doveri.
Viene, in particolare, previsto che spetta al RT:
-        il coordinamento dell’attività degli addetti dell’impresa;
-        la definizione delle procedure per la gestione delle situazioni di urgenza;
-        la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all’Albo stesso;
-        la verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
 
La delibera, poi, prosegue analizzando le diverse categorie di iscrizione all’Albo e individuando per ciascuna di esse gli specifici doveri del Responsabile Tecnico, in relazione alla particolare attività di gestione dei rifiuti esercitata.
 
Viene così previsto che nel caso di trasporto di rifiuti (Cat. 1, 4, 5 e 6) il Responsabile deve, tra l’altro, redigere e sottoscrivere l’attestazione relativo all’idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e verificarne la permanenza. Per quanto riguarda la bonifica dei siti (Cat. 9), invece, viene previsto che la verifica del mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dall’impresa, autorizzata a svolgere tale attività, competa al Responsabile Tecnico, il quale, peraltro, è tenuto anche a predisporre, congiuntamente con il legale rappresentante dell’impresa stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature medesime.
 
L’Albo, infine, chiarisce che nel caso in cui un RT ricopra contemporaneamente lo stesso ruolo presso più imprese è tenuto ad informare ciascuna di esse degli altri incarichi svolti, mediante un apposito modello di dichiarazione. Tale dichiarazione deve, peraltro, deve essere prodotta alla Sezione dell’Albo, pena la dichiarazione di improcedibilità della domanda per una nuova iscrizione o per la variazione/rinnovo di altra precedente.
 
Per completezza, si ricorda che la figura del Responsabile Tecnico non è richiesta per la categoria 2 bis dell’Albo, relativa all’esercizio dell’attività di trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti dal trasportatore stesso (non pericolosi o pericolosi nel limite di 30 lg/lt/giorno), ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
 
1 allegato

Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Locazioni non abitative: a chi spetta la manutenzione

Dalla consegna dell’immobile da parte del locatore fino alla sua restituzione diverse possono essere le problematiche, nonchè le possibili controversie, nascenti tra le parti e riguardanti le caratteristiche, qualità, requisiti che interessano il bene locato così come la necessità di apportare interventi migliorativi o manutentivi più o meno urgenti e necessari. 
 
La Guida Pratica predisposta dall’ANCE (v. Allegato) offre un quadro normativo e giurisprudenziale sui diritti e obblighi nascenti a seguito della stipula di un contratto di locazione immobiliare con specifico riguardo all’esigenza di mantenere l’immobile locato in buono stato, di effettuare le riparazioni e gli interventi manutentivi distinguendo tra quelli urgenti, quelli necessari quelle di lieve entità.
 

La Guida riguarda in particolare gli immobili locati ad usi diversi dall’abitazione quali: uffici, studi professionali, negozi, magazzini, capannoni industriali ecc., compresi i locali dati in uso alle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali come le caserme. 

1 allegato

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