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Nuove costruzioni: il Consiglio di Stato ribadisce la gratuità dei parcheggi obbligatori

I parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente alla superficie obbligatoria di essi. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato (sez. IV, 15 giugno 2018, n. 3702), uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale che si sta sempre più consolidando.
 
In via preliminare i giudici hanno ricordato che la Legge 122/1989 cd. “Legge Tognoli” ha innovato la disciplina dei parcheggi privati prevedendo:
  • un incremento della misura obbligatoria di spazi per parcheggio nei nuovi edifici, passando da 1 mq ogni 20 mc a 1 mq ogni 10 mc (art. 2 Legge 122/1989 che ha modificato l’art. 41-sexies Legge 1150/1942);
  • la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali negli edifici esistenti in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti (art. 9 Legge 122/1989);
  • la qualifica dei parcheggi privati negli edifici come opere di urbanizzazione, equiparandoli a quelli pubblici anche ai fini della gratuità (art. 11 Legge 122/1989).
Pertanto, è possibile affermare che:
  • ai sensi del combinato disposto dell’art. 41-sexies Legge 1150/1942, dell’art. 11 Legge 122/1989 e dell’art. 17, comma 3, lett. c) del Dpr 380/2001, i parcheggi ad uso privato nei nuovi edifici realizzati nella misura di legge sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione;
  • il pagamento di tale contributo è limitato alle superfici a parcheggio realizzate in eccedenza rispetto allo standard minimo di legge.
 
In allegato:

Oneri di urbanizzazione: non dovuti se l’intervento non aumenta il carico urbanistico

In presenza di interventi di ricostruzione che non comportano aumento del carico urbanistico, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione. È quanto ha ribadito il TAR Piemonte (sentenza della sez. II, 21/05/2018, n. 630) aderendo all’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, che vede nel carico urbanistico – e nella connessa esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – “la ragione fondamentale e giustificatrice della corresponsione degli oneri di urbanizzazione”.
La vicenda esaminata dai giudici amministrativi riguarda un edificio parzialmente crollato per cause accidentali (scoppio dovuto a fuga di gas), oggetto di domanda di permesso di costruire per ricostruzione senza modifiche del volume, né della destinazione d’uso.
Il TAR Piemonte ha evidenziato che:
-          gli oneri di urbanizzazione svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zone a causa della consentita attività edificatoria, laddove invece il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare;
-          la giurisprudenza è concorde nell’individuare il carico urbanistico come la ragione che determina la corresponsione degli oneri di urbanizzazione;
-          non è possibile aderire quindi ad una interpretazione letterale della normativa in materia e cioè dell’art. 16, comma 1 del Dpr 380/2001 (“il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”);
-          pertanto in presenza di interventi edilizi che non determinano aumenti del carico urbanistico, gli oneri non sono dovuti e, qualora corrisposti, devono essere restituiti dal comune.
 
In allegato:

Dossier: le responsabilità dell’appaltatore

Com’è noto in presenza di un lavoro in appalto si possono verificare numerose vicende finalizzate a far emergere la responsabilità a vario titolo dei soggetti coinvolti. Il Dossier ANCE intende offrire un quadro esaustivo delle varie fattispecie da cui può discendere una responsabilità diretta del costruttore/appaltatore che riguardi il ritardo nell’esecuzione dei lavori, una incompiutezza rispetto a quanto concordato nel capitolato fino ad arrivare alla forma più grave di responsabilità che è quella prevista dall’art. 1669 del codice civile sulla quale peraltro esiste anche una copiosa giurisprudenza.

 
Oltre, quindi, a descrivere le varie forme di responsabilità, la loro fonte giuridica e l’eventuale possibilità di disciplinarle ulteriormente nell’ambito del contratto di appalto, il Dossier è arricchito, per ogni argomento trattato, di una rassegna giurisprudenziale dedicata.
 
 
In Allegato: Dossier ANCE “Appalti privati. Responsabilità dell’appaltatore. Approfondimento normativo e casistica giurisprudenziale”.
 

Permesso di costruire: no a condizioni che ne sospendono l’efficacia

Il permesso di costruire, una volta riscontrata la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal Comune senza condizioni, fatte salve quelle espressamente previste dalla legge: è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato in una recente pronuncia (sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366) relativa al rilascio di un titolo abilitativo edilizio il cui avvio dei lavori risultava subordinato al verificarsi di una condizione di carattere sospensivo.

La questione oggetto della sentenza riguardava, in particolare, un permesso di costruire per l’ampliamento di un edificio esistente con realizzazione di una autorimessa interrata, al quale il comune aveva apposto in sede di rilascio una prescrizione con cui imponeva prima dell’avvio dei lavori, la presentazione di una relazione congiunta fra il tecnico del titolare del permesso e quello del condominio confinante circa la fattibilità dell’intervento sotto il profilo strutturale.
Il Consiglio di Stato,  confermando i principi già elaborati in precedenza, ha evidenziato che:
-          in via generale, fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge, una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad un permesso di costruire, visto che si è in presenza di un provvedimento di accertamento della rispondenza del progetto edilizio a norme degli strumenti urbanistici e di legge;
-          in relazione al caso di specie, la prescrizione inserita subordina il permesso di costruire all’esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità non determinate preventivamente, ma anzi determinabili solo in un momento successivo e peraltro non dal Comune – amministrazione pubblica titolare del procedimento - ma a soggetti privati mediante un accordo tra di essi;
-          in questo modo il comune assegna il potere decisorio sulla concreta operatività del permesso di costruire a soggetti che nella vicenda sono controinteressati, finendo per rinunciare all’esercizio della funzione pubblica;
-          la produzione degli effetti del permesso risulta subordinata al verificarsi di una condizione di carattere sospensivo, futura e incerta e quindi inammissibile e dimostrativa di una carente istruttoria procedimentale.
 
 
In allegato:

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