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Appalto: chi risponde dei danni?

La responsabilità prevista dall’articolo 1669 del codice civile per rovina, vizi e gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all’esecuzione dell’intervento edilizio sull’immobile o su alcune sue parti ha, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, un ambito di applicazione più ampio rispetto al tenore letterale della norma perché operante anche a carico di tutti quei soggetti (progettista, direttore lavori ecc…) che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito per colpa professionale, al verificarsi del danno.
 
L’imputazione della responsabilità di cui all’art. 1669 può essere, dunque, estesa a soggetti diversi dall’appaltatore  anche in assenza di un rapporto diretto tra costoro e il danneggiato poiché si versa in una fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Il suo presupposto risiede quindi nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale".
 
Deve ritenersi, invece, esclusa l’estensione della responsabilità di cui all’ art. 1669 c.c. al soggetto che abbia fornito la materia per la realizzazione dell’immobile, sul presupposto che la prestazione eseguita, esaurendosi nella consegna di prodotti e materiali, non implica cooperazione nella costruzione dell’immobile (Cass., 10/09/2002, n. 13158; Trib. Firenze, 12/11/2008, n. 3945).
 
IL COMMITTENTE: QUANDO PUO’ ESSERE RESPONSABILE DEI DANNI
 
In casi particolari, anche il committente potrebbe essere ritenuto responsabile dei danni provocati. Ciò avviene: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea ovvero quando la condotta che ha determinato il danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. In quest’ultimo caso l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso altrimenti non potrà invocare, il concorso di colpa del committente. 
 
DILIGENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
 
Il direttore lavori è colui che deve vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera.  La diligenza richiesta al professionista per il controllo sull’esecuzione  dei lavori fa riferimento a specifiche competenze tecniche che hanno come presupposto un’applicazione di risorse intellettive ed operative proporzionate e strutturate riguardo all’opera da eseguire.
 
Non è richiesta la presenza continua e giornaliera sul cantiere ma egli deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che vengano rispettate le regole dell’arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. Il direttore lavori deve verificare la progressiva  e conforme realizzazione dell'opera rispetto al progetto, al capitolato ma anche alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.
 
Il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dei difetti progettuali anche se il progetto è stato elaborato da altri, dato che, come l'appaltatore,  è tenuto a verificarne la bontà, segnalando eventuali errori o manchevolezze al committente, finanche astenendosi dall'incarico nell'ipotesi in cui il committente decida di proseguire comunque nella realizzazione dell'opera.
 
Può risultare opportuno che nel contratto di appalto siano definiti i limiti dell’incarico professionale conferito dal committente al direttore lavori ed in particolare la facoltà o meno di ordinare, ovvero autorizzare, variazioni dell’opera, di fissare termini ecc.
 
VIZI PROGETTUALI: CHI NE RISPONDE
 
Il progetto può essere predisposto dal committente o da un professionista da questi incaricato: in tal caso l’appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.
 
In pratica, mentre il progettista risponde dell'errata progettazione  l'appaltatore  va incontro ad una duplice responsabilità: risponde sia nell'ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati; sia nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. Ciò vuol dire che anche in presenza di un progetto fornito da altri, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera.
 
Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso.
 
L’obbligo di indagare sulla consistenza del suolo e, quindi sul tipo di fondazione più idonea spetta, normalmente, al progettista. Tuttavia, gli accertamenti compiuti non esonerano l’appaltatore dal compiere tutte le necessarie verifiche oltre che sul progetto anche sulle fondazioni. Ciò in quanto l’appaltatore costruttore opera in un settore di attività che richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche necessarie per l’esecuzione dell’opera: di conseguenza è obbligo dell’appaltatore predisporre un’organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di competenze tecniche idonee.
 
Se poi l’appaltatore abbia assunto anche il ruolo di progettista l’obbligo di diligenza è ancora più rigoroso e, in presenza di situazioni di rischio, deve eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi .
 
Se il danno subito dal committente dipende da concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni per la responsabilità solidale di questi ultimi, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile.
 
 
1 Allegato: 
 
 

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 633/1941

Sopraelevazione in condominio: possibilità e limiti

In Allegato un approfondimento normativo e giurisprudenziale sulle condizioni da rispettare per realizzare un intervento di sopraelevazione nei condomini.

 

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Sblocca-cantieri: le novità per il testo unico dell’edilizia e l’ambiente

Il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, cd. “sblocca-cantieri” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019 n. 92- ha introdotto alcune disposizioni rilevanti per il settore privato, per la normativa in zona sismica e in materia ambientale e  cioè:
-    modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) in materia di   distanze e standard urbanistici (art. 5);
    semplificazione per gli interventi in zona sismica (art. 3)
 
-    norme in materia ambientale
    semplificazioni procedurali per l’approvazione degli interventi infrastrutturali “prioritari” (art. 4);
    proroga dei termini per il deposito/trasporto dei materiali da scavo derivanti dal sisma del 2016 (art. 24).
Si sottolinea che le disposizioni contenute nel decreto legge (art. 30) sono entrate in vigore il 19 aprile 2019, ossia il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta.
 
Modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01)
ART. 5 - Norme in materia di rigenerazione urbana
Al fine di favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, è stato modificato l’art. 2-bis del DPR 380/01 (“Testo Unico edilizia”) in materia di deroghe ai limiti di distanza dei fabbricati.
Si ricorda che l’art. 2 bis, introdotto nel 2013 dal Decreto Legge 69, ha attribuito alle Regioni la possibilità di prevedere disposizioni derogatorie, in materia di distanze, al DM 1444/1968. La norma, sin dalla sua entrata in vigore, aveva presentato delle problematiche interpretative che hanno dato luogo a diverse censure da parte della Corte Costituzionale nei confronti di alcune leggi regionali emanate in attuazione della stessa.
 
Cosa cambia:
l’art. 5 del decreto prevede una modifica ed una doppia integrazione all’art. 2 bis del DPR 380.
Comma 1 (modifica) : le Regioni introducono (invece che “possono prevedere”) deroghe al DM 1444/1968 in materia di distanze, altezze e densità delle costruzioni “nonché”disposizioni sugli spazi/attrezzature per attività collettive (cd. standard urbanistici);
Comma 1 bis (integrazione): le norme che saranno introdotte dalle Regioni sono finalizzate ad orientare i comuni, nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati per gli ambiti urbani consolidati del proprio territorio
Comma 1 ter (integrazione): viene specificato che “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione” la ricostruzione è consentita nel rispetto delle distanze preesistenti, anche se inferiori a quelle di legge (10 metri), ma solo a condizione che sia mantenuta la coincidenza dell’area di sedime, del volume e nel rispetto dell’altezza massima dell’edificio demolito.
Le modifiche apportate all’art. 2 bis del DPR 380/2001 vanno parzialmente nella direzione auspicata dall’Ance, poiché se da un lato introducono un “obbligo” per le regioni ad intervenire con proprie norme sulla questione delle distanze, altezze e densità, dall’altro, soprattutto perché rimesse alle medesime Regioni senza indicazioni di termini per attivarsi, non risolvono le criticità sollevate dal Governo in passato sulle leggi regionali (ad esempio non viene chiarito se le deroghe da parte delle Regioni sono consentite anche per singoli interventi in diretta attuazione del piano urbanistico generale e non solo nell’ambito di interventi soggetti a piani attuativi);
 
Quanto alle problematiche in tema di distanze per gli interventi di demolizione e ricostruzione l’inserimento del comma 1 ter, pur non innovando rispetto a quanto oggi vigente, potrebbe essere inteso come un indirizzo alle Regioni per la loro futura attività legislativa.
 
 
ART. 3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
 
L’art. 3 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "Sblocca cantieri", apporta modifiche al DPR 380/2001, il testo unico dell’edilizia, con aggiornamenti ai diversi iter amministrativi da seguire per quanto attiene la parte strutturale delle opere di ingegneria, compresa una rivisitazione importante dell’iter autorizzativo per le costruzioni in zona sismica.
 
Le modifiche razionalizzano le procedure adeguandole alle diverse situazioni che si presentano nell'attività edilizia, velocizzando gli iter senza ridurre i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità, rendendo coerente le finalità del DPR con la recente normativa tecnica di settore.
 
Le modifiche riguardano gli articoli 65, 67, 93 e 94 del DPR 380/2001, in merito alle pratiche di presentazione, deposito e autorizzazione dei progetti delle parti strutturali delle costruzioni.
 
La novità più rilevante riguarda l’introduzione dell’articolo 94 bis al DPR 380, che disciplina in maniera innovativa gli interventi strutturali eseguiti nelle zone sismiche.
Tale nuovo articolo introduce una suddivisione degli interventi, differenziandoli in "rilevanti", "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.
 
In particolare definisce al comma 1 lett. a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, indicandoli come:
1)  gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2)  le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3)  gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
 
Appartengono invece agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie e non presentino particolare complessità strutturale.
  
Sono considerati, infine, privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
 
Il nuovo articolo 94bis prevede l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica (1, 2, 3) della zona in cui si va a costruire, ma alla rilevanza dell’intervento strutturale.
Infatti l'autorizzazione scritta rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione per l'inizio lavori prevista dall'art. 94, non è richiesta per i lavori relativi agli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
 
Per una più precisa individuazione di tali interventi e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto da inviare allo sportello unico di cui all'art. 93, è prevista l'emanazione di linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture d'intesa con la Conferenza Unificata.
 
Comunque le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva.

Per quanto riguarda la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, disciplinati dall'art. 93 del DPR 380, le modifiche riguardano il contenuto minimo che è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, ed elaborati previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
 
Inoltre i progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle suddette Norme Tecniche e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
 
Infine il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione del progettista di cui sopra, è considerato valido anche agli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del DPR 380.
 
Per quanto riguarda l'art. 65 del DPR 380, in merito alla denuncia dei lavori di realizzazione e la relazione a struttura ultimata, viene ampliato il riferimento ai materiali da costruzione per i quali si applica.
 
In primo luogo si stabilisce che la denuncia delle opere allo sportello unico, prima del loro inizio, è obbligatoria per quelle realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, oggi le NTC del 17 gennaio 2018. Fino ad oggi la legge faceva riferimento al solo calcestruzzo armato ed all'acciaio. Tale denuncia è onere del costruttore che allegherà il progetto dell’opera e la relazione illustrativa firmati dal progettista.
 
All’atto della presentazione, lo sportello unico rilascia l’attestazione di avvenuto deposito.
 
In merito alla relazione che il direttore dei lavori deve presentare “a strutture ultimate”, il comma 6 è modificato introducendo il concetto di “ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità dell’opera”, non più di "strutture ultimate".
 
Tale relazione non è più prevista nel caso di interventi di "minore rilevanza" che riguardino le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, nonché per tutti gli interventi "privi di rilevanza". Conseguentemente, in tali casi, il direttore dei lavori non consegna più al collaudatore la relazione e la documentazione prevista (certificati delle prove sui materiali, eventuali esiti di prove di carico, indicazioni sulla tesatura dei cavi e sistemi di messa in coazione per le opere in precompresso), ed il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dallo stesso direttore dei lavori.
 
 
ART. 4 - Commissari straordinari e interventi sostitutivi
La norma introduce una procedura accelerata per i progetti relativi ad interventi infrastrutturali ritenuti prioritari dal Governo, prevedendo la nomina di uno o più Commissari straordinari.
In particolare, è demandata ai Commissari l’approvazione dei progetti, di intesa con i Presidenti delle Regioni/Province autonome competenti, la quale sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l’avvio dei lavori, ad eccezione di quelli culturali e paesaggistici.
 
Sono previste, inoltre, delle riduzioni dei termini per la conclusione dei procedimenti:
- in caso di beni culturali/paesaggistici, il termine non potrà superare i 60 gg., decorsi i quali, ove l’autorità non si sia espressa,     l’autorizzazione/parere/visto/nullaosta si intende rilasciata.
- in materia ambientale (es. VIA) i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
 
ART. 24 - Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo
La disposizione apporta alcune modifiche in tema di gestione dei rifiuti derivanti dal sisma del 2016 (art. 28, Decreto Legge 189/2016), finalizzate in particolare a:
prorogare al 31 dicembre 2019 il termine per il deposito/trasporto dei materiali da scavo prodotte dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative/opere provvisionali legate all’emergenza sisma 2016;
chiarire che i materiali contenenti amianto, non soggetti al particolare e semplificato regime di gestione rifiuti definito dall’art. 28 comma 4 del decreto 189/2016, sono solo quelli che superano i limiti fissati dal Codice dell’ambiente (Punto 3.4, Allegato D, Parte IV, D.lgs. 152/2006).  
 
1 allegato

GU 92_18 apr 19_DL32_Artt 3_4_5_24

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Tutela acquirenti immobili

Le modifiche alla normativa sulla tutela dei diritti patrimoniali di immobili da costruire, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 14/2019 sulle crisi di impresa sono entrate in vigore il 16 marzo scorso e si applicano agli immobili acquistati da persone fisiche, per i quali in titolo edilizio è stato richiesto/presentato da tale data.
 
Nell’attesa dell’emanazione degli specifici decreti ministeriali che daranno attuazione alle modifiche predisposte dal Governo su delega del Parlamento si ritiene utile fornire, nella nota allegata, un approfondimento dei contenuti e di alcune problematiche emergenti.
 
 
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

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