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Lavoro e previdenza

Circolare n.1/2018 dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

La circolare è rivolta ai soggetti che svolgono l’attività ispettiva nei luoghi di lavoro.
In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l’INL precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, di cui all'art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).
Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.
Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compitilo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.
 
1 allegato

INLcir1-2018-Sicur

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di novembre 2017

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di novembre  2017 è risultato pari a 100,8 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01748878
 
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
11/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,375
 
75% di 0,49850449 [indice novembre su indice dicembre 2016 x 100 - 100] = 
0,373878
 
TOTALE =  1,748878
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre  2017 ed il 14 dicembre 2017.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 

  

Chiarimenti operativi sul collocamento obbligatorio

Si ricorda che a partire dal 1°gennaio 2018 sarà vigente l’obbligo di procedere all’assunzione di un soggetto disabile per le imprese, nonché per i partiti politici e per le organizzazioni sindacali che occupano da 15 a 35 dipendenti quale base di computo per il calcolo della quota di riserva, secondo la normativa sul collocamento obbligatorio.

Tale obbligo sorge in virtù dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 68/1999 il quale prevedeva che, per i suddetti soggetti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile sorgesse esclusivamente in caso di nuova assunzione.

A partire dal 1° gennaio 2018, pertanto, le aziende, i partiti politici e le organizzazioni sindacali, da 15 a 35 dipendenti, avranno 60 giorni di tempo per regolarizzarsi e assumere un soggetto disabile secondo le procedure previste (richiesta di avviamento agli uffici competenti della Provincia).

Si rammenta che, ai sensi dell’attuale normativa, sono state inasprite le sanzioni in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti, alle quali si aggiunge l’impossibilità, per le imprese, di ottenere la certificazione di ottemperanza per la partecipazione agli appalti pubblici (prevista già dall’art.17 DLgs 68/1999).

Con riferimento, invece, all’obbligo di invio del prospetto informativo per i datori di lavoro che abbiano subito una variazione della base occupazionale al 31 dicembre 2017, attualmente la scadenza dell’adempimento sembrerebbe sempre fissata al 31 gennaio 2018, salvo proroghe.

Si fa riserva, in ogni caso, di fornire ulteriori indicazioni a seguito degli eventuali ulteriori approfondimenti da parte degli istituti competenti.
 

Apprendistato professionalizzante - Lavoratori beneficiari indennità mobilità o disoccupazione

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 5/2017, ha fornito chiarimenti riguardo l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/15).

Nel rammentare che tale tipologia di apprendistato rappresenta una fattispecie peculiare, mirata ad assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dall’età anagrafica, il dicastero ha precisato che la formazione di base e trasversale, in ragione dei suoi contenuti, è da ritenersi ultronea per coloro che abbiano già acquisito le nozioni pertinenti nell’ambito di pregresse esperienze lavorative o siano in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle relative competenze in virtù di un precedente rapporto di apprendistato professionalizzante. 

Tale indirizzo appare coerente sia con quanto specificato dalle Linee Guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014, secondo cui tale formazione deve avere come oggetto una serie di competenze di carattere generale che prescindono dalle mansioni svolte, sia con le finalità perseguite dall’articolo 44, comma 3, del citato decreto, ai sensi del quale la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica deve tenere conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. 
 
1 allegato

interpello 5-2017

 

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