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Lavoro e previdenza

Omesso versamento dei contributi - Nota di chiarimento INL n. 8376/2017

Con l’allegata nota n. 8376 del 25 settembre scorso (clicca qui per scaricarla), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito un diverso orientamento rispetto a quanto comunicato con la nota n. 9099 del 3 maggio 2016, in merito all’individuazione del parametro annuo da cui consegue la rilevanza penale (per effetto del D.Lgs n. 8/2016) dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in Legge n. 538/1983.

In particolare, il Ministero del Lavoro, con la precedente nota, aveva comunicato che il parametro di riferimento temporale per l’individuazione dell’importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute, era l’anno civile, ossia il periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Il Dicastero aveva altresì specificato che, poiché i versamenti contributivi relativi al mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno si dovesse tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre) (Cfr. Comunicazione Ance del 28 luglio 2016).

Sul punto, invece, è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.

Pertanto, l’INL, nel rivedere la propria interpretazione, ha chiarito, con la nota in oggetto, che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute va verificata secondo il criterio della competenza contributiva, “facendo, pertanto, riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo relativo al mese di gennaio (16 febbraio) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo)”.

 

Termini per la presentazione delle domande di Cigo - Periodi di proroga – Chiarimenti Inps

Con l’allegato messaggio n. 4067/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione guadagni ordinaria, nonché in relazione alle richieste dei periodi di proroga del trattamento integrativo.

Per le domanda di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), prive dell’indicazione del giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, nel caso in cui l’evento che ha determinato la sospensione ricada nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo, la D.G. Inps ha ricordato che è attivabile da parte delle proprie sedi territoriali la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442.
In tale circostanza, pertanto, sarà consentito all’azienda di fornire alla sede Inps il dato mancante che permetterà di stabilire correttamente il termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa sarà riconducibile al lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Per ovviare alla criticità emerse in merito alle istanze di Cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi e per le quali le aziende, erroneamente, presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo, l’Inps ha chiaramente ricordato che la domanda deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
Quanto sopra, ovviamente, dovrà interessare anche i casi in cui gli eventi meteo si collochino nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
Le condotte sopra richiamate, che comportano di regola il rigetto della domanda con la motivazione "fuori termine" in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo sono ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo.
 
Nei casi di rigetto della domanda per la motivazione suddetta, l’azienda potrà ripresentare la domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non sia ancora maturata la decadenza.
Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di Cigo che alla data del messaggio Inps in oggetto (18 ottobre 2017) risultano in corso di istruttoria o, se definite, che siano oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.
Ovviamente, l’Inps prospetta come soluzione alternativa alla presentazione di un’unica domanda, quella di poter presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.
In relazione ai periodi di proroga della Cigo, così come previsti dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 148/15 (cfr. “le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane”), l’Inps ha confermato che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto.
Tale presupposto consente di superare le prassi difformi adottate dalle Sedi Inps nelle istruttorie, che in alcuni casi hanno comportato il rigetto delle istanze essendo giudicati eventi non transitori, in quanto la ripresa dell’attività lavorativa, indicata nella domanda, è risultata coincidente con la data di inizio di un periodo di proroga della Cigo originariamente richiesto.
In tali casi, ha rilevato l’Inps alle proprie sedi territoriali, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno, ma andrà esaminato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.
 

Guida Ance sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

A due anni di distanza dall’entrata in vigore della riforma sugli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n. 148/15, si è ritenuto necessario predisporre un documento di sintesi contenente le principali informazioni di natura normativa, amministrativa ed operativa relative alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, con specifico riferimento al settore dell’edilizia.
 
Il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, che ha disciplinato il procedimento d'esame e le causali per cui può essere richiesto l'ammortizzatore sociale; la circolare Inps n. 197/15, che ha fornito i primi chiarimenti a seguito delle novità previste dal D.Lgs. n.148/15; la circolare Inps n.139/16, in cui viene illustrato il nuovo procedimento di presentazione delle domande e la successiva attività di valutazione, sono solo alcune delle fonti che hanno consentito di dar origine allaGUIDA ALLA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA IN EDILIZIA”.
 
Il documento, ha l’obiettivo di fornire agli addetti ai lavori un supporto di facile consultazione ai fini della corretta presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.      
 

Interpello n. 2/2017 - Apprendistato e diritto di precedenza

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 2/2017, in risposta a un duplice quesito della Confcommercio, ha fornito chiarimenti riguardo all’eventuale violazione del diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato di un lavoratore a tempo determinato.

I due quesiti attengono le seguenti fattispecie:

- la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo di un contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa impresa;
- una nuova assunzione con contratto di apprendistato di un altro lavoratore.

Il Ministero precisa, in primo luogo, che il contratto di apprendistato, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 81/15, è qualificato a tempo indeterminato fin dall’inizio e, pertanto, il consolidamento del rapporto al termine del periodo formativo non si configura come una nuova assunzione.

Non viene quindi a determinarsi la violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore a termine, in quanto rileva il momento dell’attivazione del contratto di apprendistato e non la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto.

In secondo luogo, viene anche chiarito, come già evidenziato con l’interpello n. 8/2007 e la circolare ministeriale n. 5/2013, che tale diritto non è violato neppure qualora il lavoratore a tempo determinato risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato, stipulato successivamente.

1 allegato

Interpello-n-2-2017


 

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