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Lavoro e previdenza

Trattamento di fine rapporto - Indice Istat relativo al mese di dicembre 2017

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di dicembre  2017 è risultato pari a 101,1 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,02098205
 
 Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
12/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,5
 
75% di 0,79760718 [indice dicembre su indice dicembre 2016 x 100 - 100] = 0,598205
 
TOTALE =  2,098205
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre  2017 ed il 14 gennaio 2018.
 

1 allegato

alltfrdicembre2017

Bonus assunzioni giovani 2018

Di seguito una delle misure di agevolazione previste nella legge di bilancio 2018 in materia di lavoro.
 
Bonus per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato
 
È stato introdotto un incentivo strutturale a favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumano lavoratori a tempo indeterminato o convertano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
 
In cosa consiste il beneficio
Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua per un periodo massimo di 36 mesi.
 
Requisiti dei giovani
L'esonero spetta per l'assunzione di soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Attenzione al secondo requisito.
Non sono ostativi al riconoscimento dell'incentivo i contratti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in contratto a tempo indeterminato.
L'incentivo è fruibile anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
L'incentivo spetta anche per la conferma a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto di apprendistato, successiva al 31 dicembre 2017, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso l'esonero è fruibile a decorrere dal primo mese di scadenza del beneficio contributivo spettante per la conferma dell'apprendista a tempo indeterminato (aliquota ridotta per i 12 mesi successivi alla prosecuzione del contratto) è pari ad un massimo di 3.000,00 euro per 12 mesi. 
Nel caso in cui il beneficio sia stato parzialmente fruito e il lavoratore venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
 
Requisiti per il datore di lavoro
I datori di lavoro hanno diritto all'esonero nel caso in cui, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il beneficio è revocato, e si provvederà al recupero di quanto goduto, nel caso in cui il datore di lavoro proceda, nei sei mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto.  
 
Sgravio contributivo nella misura del 100% - casi particolari
L'esonero contributivo spetta nella misura del 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, sino ad un massimo di 3.000,00 euro annui per 36 mesi, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro percorsi di alternanza scuola - lavoro ovvero periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. primo livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. terzo livello).
 
Esclusioni
L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previst

Legge di Bilancio 2018 - le principali novità in materia di lavoro

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, Supplemento Ordinario n. 62, la Legge 27/12/2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di Bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018.


Per quanto di interesse, si riportano, nello schema di sintesi allegato, alcune previsioni in materia di lavoro.

Con specifico riferimento agli “incentivi strutturali per l’occupazione giovanile stabile”, si precisa che le indicazioni contenute nella suddetta nota discendono da quanto chiarito dalla Dott.ssa Loretta Trapuzzano (Direzione Centrale Entrate recupero crediti dell’ Inps), in occasione dell’incontro, tenutosi lo scorso 16 gennaio, presso la Confindustria.

Fermo restando quanto verrà indicato, con specifiche circolari, dall’Inps e dal Ministero del Lavoro e nel far riserva di fornire gli eventuali aggiornamenti/chiarimenti sul tema, si trasmettono, unitamente al suddetto schema di sintesi, uno schema di raffronto tra gli incentivi alle assunzioni introdotte dalle ultime leggi di bilancio, nonché alcune prime FAQ redatte dal Dott. E. Massi e disponibili anche presso il portale Dottrina per il Lavoro.

CIGO - Anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni – Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Per opportuna informativa, si fornisce in allegato la nota protocollo n. 525 del 18 gennaio 2018, con la quale il Ministero del Lavoro, in riscontro ad una istanza congiunta dell’Ance e della ACI – Produzione e lavoro, in cui veniva contestato l’indirizzo interpretativo adottato da alcune Sedi Inps, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro ai fini del riconoscimento della cassa integrazione guadagni.
 
In particolare, il dicastero si è espresso su due aspetti riconducibili al requisito di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 148/15.
 
In relazione al primo quesito, con il quale è stata richiesta una conferma circa l’irrilevanza dei tempi e della modalità di maturazione del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro che, secondo l’Inps, dovrebbero maturare in un periodo continuativo ed immediatamente precedente all’evento, il Ministero del Lavoro rileva che “la disposizione normativa in esame non annovera tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva interessata dalla Cig”.
 
Tale chiarimento, pertanto, a titolo esemplificativo, non esclude dalla cassa integrazione guadagni, richiesta per la sede aziendale, quei lavoratori che, per dinamiche organizzative, pur avendo maturato diversi anni di anzianità sulla sede aziendale medesima, fossero stati anche dislocati su altri cantieri.
 
In riferimento al secondo quesito, la risposta ministeriale non è stata altrettanto positiva, in quanto il dicastero non ha ritenuto possibile estendere anche ai cantieri di durata superiore ai 30 giorni il principio applicato per quelli aventi una durata inferiore al suddetto limite e per i quali l’anzianità di effettivo lavoro può essere computata presso la sede dell’impresa.

In quest’ultima circostanza, infatti, i cantieri, identificati  unità produttive e non unità operative, essendo oggetto dell’intervento di Cig, sono il paramento di riferimento su cui dovrà essere verificata l’anzianità di effettivo lavoro, fermo restando che tale verifica non dovrà interessare le istanze di Cig per eventi oggettivamente non evitabili.   

1 allegato

nota prot. 525 del 18 gennaio 2018

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