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Inail - Riduzione dei premi e contributi per il 2018. Istruzioni operative

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la circolare Inail n. 13/18 contenente le indicazioni operative per l’applicazione della percentuale di riduzione dei premi e contributi che, come anticipato nella ns. comunicazione del 22 febbraio 2018, è stata fissata, con decreto interministeriale del 22 dicembre 2017, in misura pari al 15,81%, per il periodo di competenza 2018. 
 
Per il suddetto anno, la riduzione si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, a condizione però che nel frattempo non sia intervenuta la revisione delle tariffe, così come previsto dall’art. 1, comma 128, della L. n. 147/13.
 
Come in passato, l’Istituto ricorda che la riduzione riguarda tutti i soggetti tenuti all'obbligo assicurativo e che la percentuale del 15,81% si applica a tutte le tipologie di premi e contributi secondo criteri differenziati, che tengono conto se le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, ossia con data inizio precedente al 3 gennaio 2016, oppure da meno di un biennio, ossia con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.
 
Specificatamente per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, si evidenzia che la riduzione in parola è applicabile se è stata presentata e accettata dall’Inail l’istanza 20 MAT ( riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività, ai sensi dell’articolo 20 del D.m. 12 dicembre 2000), che consente peraltro di cumulare entrambi i benefici.
 
In tal caso, la riduzione sarà automaticamente applicata con riferimento al 2018, senza la necessità di dover presentare una nuova istanza.
 
Per quanto riguarda gli altri criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, l’Istituto assistenziale fa esplicito rinvio alla propria circolare n. 25/14, già oggetto di comunicazione Ance del 14 maggio 2014. 
 

 

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2018

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2018 è risultato pari a 101,5 (base 2015 = 100).

 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 0,421736
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125
 
75% di 0,39564787 [indice gennaio su indice dicembre 2017 x 100 - 100] =  0,296736
 
TOTALE =  0,421736
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2018 ed il 14 febbraio 2018.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 

Istallazione impianti audiovisivi – INL, Circ. n.5/2018

Con l’allegata Circolare n. 5 del 19 febbraio scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ha fornito indicazioni operative in merito all’istallazione ed utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.
 
Con riferimento all’istruttoria da avviare per il rilascio del provvedimento autorizzativo, è stato precisato che tale attività non richiede l’intervento di personale tecnico e, pertanto, sarà demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo, che dovrà rilevare la sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento.
 
Sarà valutata, pertanto, la presenza, in ogni singola richiesta di autorizzazione, delle ragioni organizzative e produttive, nonché di quelle legate alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale.
 
In particolare, in merito all’utilizzo di telecamere, è stato chiarito quanto segue:
  • l’eventuale ripresa dei lavoratori dovrebbe avvenire in via accidentale, con carattere di occasionalità;
  • in presenza di ragioni giustificatrici di controllo, è possibile inquadrare direttamente l’operatore senza necessità di oscurarne il volto;
  • non è necessario specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare (fermo restando la coerenza con le ragioni legittimanti il controllo inserite nell’istanza).
Infine, è stato chiarito che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base di quanto dichiarato dall’istante al momento della richiesta e, pertanto, il controllo è legittimo se funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato nella richiesta stessa, che non può essere modificata nel corso del tempo.
 
Con riferimento ad una delle ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori, ossia la tutela del patrimonio aziendale, l’Istituto ha precisato che, nelle ipotesi di istallazione di dispositivi collegati ad impianti di antifurto che entrano in funzione solo in assenza dei lavoratori, senza alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale, l’istallazione degli stessi può essere autorizzata in tempi rapidi, stante l’assenza di valutazioni istruttorie, come indicato nella nota n. 299/2017 (Cfr. Comunicazione Ance del 31/11/2017).
 
Diversamente, se l’operatività dei dispositivi suddetti avviene in presenza dei lavoratori, nella richiesta sarà opportuno declinare, in maniera puntuale, il riferimento alla “tutela del patrimonio aziendale”.
 
Pertanto, il rispetto dei principi di cui al Regolamento Privacy (legittimità, determinatezza del fine perseguito, proporzionalità, correttezza e non eccedenza), richiedono una gradualità nell’ampiezza e nella tipologia del monitoraggio, e rendono, quindi, residuali i controlli più invasivi, che saranno necessari solo in presenza di anomalie.
 
Relativamente, poi, all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza che si basano su tecnologie digitali volte all’elaborazione su PC e alla trasmissione su rete dei dati (es. rete IP, cablata o wireless) e che consentono, pertanto, il passaggio di video e audio da un computer all’altro, è stato chiarito che, ove sussistano ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile la visione da postazione remota delle immagini sia in tempo reale che registrate.
 
Tuttavia, la visione in tempo reale delle immagini deve essere autorizzata solo in casi eccezionali.
 
L’accesso, invece, alle immagini registrate deve essere tracciato tramite sistemi che consentano la conservazione dei “log di accesso”, per un periodo non inferiore a 6 mesi.
 
Secondo l’orientamento giurisprudenziale e, in particolare, la Sentenza n. 140/1986 della Corte di Cassazione Penale, dovrà essere preventivamente autorizzata da un accordo con le OO.SS. o da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro, l’installazione di telecamere dirette verso il luogo di lavoro dei lavoratori, nonché in spazi dove i lavoratori hanno accesso occasionalmente.
 
Con riferimento, infine, all’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento dei dati biometrici (impronta digitale, topografia della mano) è stato chiarito che, essendo tali sistemi utilizzati per assicurare elevati livelli di sicurezza o per consentire l’utilizzo di macchinari pericolosi, si può considerare l’utilizzo di tali sistemi come “funzionale a rendere la prestazione lavorativa” e, pertanto, non necessitano di accordo sindacale né di procedimento autorizzativo.
 

Decreto 12 febbraio 2018 – Riduzione premi e contributi Inail

Lo scorso 15 febbraio, è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro, l’allegato decreto 22 dicembre 2017 che fissa, sulla scorta della determina Inail n. 388/17, la percentuale di riduzione del premio, relativa all’anno 2018, nella misura del 15,81%.
 
Per tale riduzione, che trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 1, co. 128 della L. n. 147/13, a decorrere dall’anno 2016 sono stanziati 1,2 miliardi di euro a titolo di sconto unico applicabile in sede di autoliquidazione a tutti i tipi di premio e per tutte le gestioni.
 
Tenuto conto che l’anno 2018 dovrebbe coincidere con l’entrata in vigore della nuova Tariffa dei premi, la relativa percentuale di riduzione deve essere applicata, provvisoriamente, alla rata anticipata in sede di autoliquidazione 2017/2018.  
 
Si fa riserva di fornire le indicazioni operative che l’Inail riterrà opportune al riguardo. 
 
 

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