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Lavoro e previdenza

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di agosto 2017

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2017 è risultato pari a 101,4 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01822532.
 
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1
 
75% di 1,09670987 [indice agosto su indice dicembre 2016 x 100 - 100] = 
0,822532.
 
TOTALE =  1,822532
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto  2017 ed il 14 settembre 2017.
 

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo. 

1 allegato

alltfragosto2017

Cigs per crisi e riorganizzazione aziendale – Limite massimo ore autorizzabili

Con l’allegata circolare n. 16/17, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni per il calcolo delle ore di Cigs utilizzabili che, dal prossimo 24 settembre 2017, a seguito di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n.148/15, possono essere autorizzate, nei casi di crisi o riorganizzazione, con sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva durante il periodo indicato nel programma autorizzato. 
 
In particolare, il dicastero ha chiarito che, ai fini della verificare del numero di ore lavorabili nell'unità produttiva, sarà rilevante l'indicazione, nella domanda di concessione della Cigs, del numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, distinti per orario contrattuale.
 
Tale dato, che costituisce un parametro fisso, ovvero il plafond di ore autorizzabili, consentirà alle aziende di non veder compromessa la programmazione delle sospensioni a seguito di un’eventuale modifica dell’organico in pendenza della cassa integrazione.
 
La domanda di Cigs dovrà contenere una dichiarazione aziendale circa l’impegno al rispetto del limite dell’80%.
 
La nota conclude ricordando che le disposizioni in oggetto trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria la cui consultazione sindacale, che deve essere conclusa, la presentazione dell'istanza e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.
 
1 allegato
 

Trattamento di fine rapporto - Indice Istat relativo al mese di luglio 2017

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2017 è risultato pari a 101,0 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01398430.
 
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
7/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,875
 
75% di 0,69790628 [indice luglio su indice dicembre 2016 x 100 - 100] = 
0,523430.
 
TOTALE =  1,398430
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio  2017 ed il 14 agosto 2017.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 
1 allegato

alltfrluglio2017

Trattamento di fine rapporto - Indice Istat relativo al mese di giugno 2017

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2017 è risultato pari a 101,0 (base 2015 = 100).

 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01273430.
 
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
6/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,75
 
75% di 0,69790628 [indice giugno su indice dicembre 2016 x 100 - 100] = 
0,523430.
 
TOTALE =  1,273430
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno  2017 ed il 14 luglio 2017.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 
1 allegato

alltfrgiugno2017

 
 

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