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Trasporti eccezionali: l’ANAS rettifica la procedura sui preavvisi di transito

Con Circolare CDG-0582505-P del 17 ottobre 2019 l’ANAS ha nuovamente rettificato le procedure di comunicazione di transito e di annotazione di inizio e fine viaggio per i trasporti eccezionali introdotte con una prima Circolare del 10 aprile 2019 e parzialmente modificate in data 1 luglio 2019 risolvendo le maggiori criticità che la stessa ANCE più volte aveva segnalato. In particolare si evidenzia che l’esenzione per alcune tipologie di veicoli (quelli peraltro maggiormente utilizzati dalle imprese edili) già introdotta con la seconda circolare non è più soggetta al limite temporale del 31/12/2019. E’ stato altresì eliminato l’obbligo di compilazione del modulo mensile.
 
Le modifiche sono già in vigore e riguardano anche le autorizzazioni già rilasciate.
 
Di seguito il quadro aggiornato della procedura:
AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE
 
COMUNICAZIONE PREAVVISO DI TRANSITO
 
ANNOTAZIONE VIAGGIO
 
Obbligo (non sanzionabile) di inviare il preavviso 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale ANAS Teweb.
 
Obbligo (sanzionabile) di annotare data e ora di inizio e fine di ogni viaggio tramite l’applicazione App Teweb (o utilizzando nr. verde 800841148 in caso di difficoltà).
Dopo l’avvio del viaggio l’applicazione deve rimanere attiva.
 AUTORIZZAZIONI PERIODICHE CON MASSA SUPERIORE LIMITI ART. 62 CdS
 
COMUNICAZIONE PREAVVISO DI TRANSITO
 
ANNOTAZIONE VIAGGIO
 
Obbligo (non sanzionabile) di inviare il preavviso 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale ANAS Teweb
 
Obbligo (non sanzionabile) di annotare data e ora di inizio e fine di ogni viaggio tramite l’applicazione App Teweb (o utilizzando nr. verde 800841148 in caso di difficoltà).
Dopo l’avvio del viaggio l’applicazione deve rimanere attiva.
Esclusioni
- i mezzi d’opera che circolano entro i limiti di massa dell’art. 10 co. 8 del CdS, ovvero:
a)  veicoli a motore isolati:
     -  due assi: 20 t;
     -  tre assi: 33 t;
     -  quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b)  complessi di veicoli:
     -  quattro assi: 44 t;
     -  cinque o più assi: 56 t;
     -  cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t;
- i veicoli ad uso speciale e le macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;
- il trasporto (che ecceda i limiti fissati dagli artt. 61 e 62 del CDS) di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, se la massa autorizzata non supera 60 t.;
- gli autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, se la massa autorizzata non supera 60 t.
In allegato Circolare CDG-0582505-P del 17 ottobre 2019

Circolare ANAS del 17-10-2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 633/1941

Immobili da costruire: non si può escutere la fideiussione se “manca” il preliminare

Nei contratti di compravendita aventi ad oggetto un “immobile da costruire”, ai sensi della disciplina prevista dal D.Lgs. 122/2005, la fideiussione, rilasciata dal costruttore a garanzia delle somme versate dall’acquirente fino alla stipula del contratto definitivo, può essere escussa solo se, al verificarsi di una della situazione di crisi espressamente indicate dalla legge, il contratto preliminare sia ancora vigente ed efficace.
 
L’escussione della fideiussione è da ritenersi, infatti, incompatibile con il pregresso scioglimento del contratto cui abbia peraltro fatto seguito, da parte dell’acquirente, la richiesta di restituzione del doppio della caparra e degli acconti versati. 
 
Lo ha chiarito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21792 del 29 agosto 2019 v. Allegato) che è così giunta ad affermare un principio radicalmente opposto a quello espresso in altra sentenza avente oggetto un caso analogo (Cass. Civ. sez. III n. 11761 del 15 maggio 2018).
 

Trasporto rifiuti: dall’Albo le indicazioni per iscrivere i veicoli in disponibilità temporanea

Le imprese di trasporto rifiuti che utilizzano veicoli tenuti in disponibilità temporanea (es. locazione s.c. o comodato s.c.) possono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali: lo ha chiarito il Comitato Nazionale con la delibera n. 8/2019. In particolare, è stato chiarito che in tale caso le Sezioni regionali deliberano l’iscrizione (o variazione dell’iscrizione), riportando, sui rispettivi provvedimenti, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.
 
L’Albo ha inoltre delineato una particolare procedura di “alert” per ricordare alle imprese l’imminente scadenza del termine di disponibilità dei veicoli e quindi dell’iscrizione. La delibera n. 7/2019 stabilisce, infatti, che la Sezione regionale dell’Albo competente deve inviare, il trentesimo giorno e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo, una pec all’impresa con la quale le ricorda che se vuole continuare ad utilizzare il veicolo stesso per il trasporto dei rifiuti è tenuta ad inviare una apposita comunicazione entro 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, allegando:
  • l’indicazione della nuova  data di fine disponibilità del veicolo;
  • il nuovo contratto (o appendice) relativo al veicolo;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che il veicolo stesso continua ad essere in regola con la vigente normativa.
Se l’impresa non provvede ad inviare entro il termine previsto alcuna comunicazione, il veicolo sarà cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.
 
È prevista, anche, una procedura “transitoria” per le imprese che, alla data del 1 settembre 2019, dispongono di veicoli con contratti di locazione s.c. o comodato s.c. scaduti o con scadenza da aggiornare. In tale caso, le imprese dovranno effettuare tale comunicazione entro il 30 settembre 2019, pena la cancellazione del veicolo a decorrere dal 1 ottobre 2019. 
 

In allegato le Delibere dell’Albo gestori Ambientali n. 7/2019 e 8/2019 

Circ_7 del 24-07-2019

Circ_8 del 24-07-2019

 

Terre e rocce da scavo: il punto dell’Ance sulle Linee Guida dell’ISPRA

Il Consiglio Nazionale per la protezione dell’Ambiente ha approvato, con la delibera n. 54 del 2019, le Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo contenuta nel DPR 120 del 2017 (vedi news Ance del 24 maggio 2019).

 

Con la nota allegata, l'Ance analizza alcuni dei contenuti dei documenti, di interesse per il settore.

 

In allegato: la nota tecnica

 

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941 

 

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