HomeMercato e impresa

Mercato e impresa

Case popolari: nuovi finanziamenti per interventi di recupero e manutenzione

Il DM 3 ottobre 2018 (GU n. 277 del 28/11/2018) ripartisce 321 milioni di euro tra le Regioni (secondo la tabella 1 allegata al decreto) per interventi di recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli enti gestori delle case popolari comunque denominati. Si tratta di risorse aggiuntive destinate a finanziare gli interventi compresi negli elenchi regionali relativi alle eccedenze quantificate con il decreto 21 dicembre 2017 (GU. n. 31 del 7/2/2018) od eventuali nuovi interventi purché forniti di quadro tecnico-economico e di cronoprogramma approvati.
Le risorse stanziate rientrano nel Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica varato a suo tempo dal D.L. 47/2014.
Nel caso specifico le risorse saranno destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e ripristino alloggi inutilizzati/abbandonati nel limite di 50 mila euro per ciascuno.
Il DM appena pubblicato stabilisce nuovi criteri per la ripartizione e tempi certi per la realizzazione degli interventi. I Comuni dovranno, infatti, avviare gli interventi finanziati entro un anno dalla concessione del contributo da parte della Regione e li dovranno ultimare entro due anni. Nel caso in cui queste tempistiche non vengano rispettate è prevista la sospensione dei finanziamenti ed eventualmente, la loro revoca. Le risorse revocate saranno poi riassegnate annualmente, secondo un criterio di proporzionalità, alle Regioni più virtuose che avranno uno stato di avanzamento lavori superiore alla media nazionale.
 
In allegato DM 3 ottobre 2018
 

Rigenerazione urbana: il punto sulle deroghe agli standard urbanistici

Uno dei principali problemi che si frappongono ad una realizzazione diffusa ed agevole degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto mediante demolizione e ricostruzione, è rappresentato dal rispetto degli standard urbanistici (rapporto fra insediamenti e spazi/immobili pubblici o di interesse generale) ed edilizi (limiti di densità edilizia, altezza, distanza fra edifici e dalle strade) stabiliti dal DM 1444/1968.
 
Gli interventi di “sostituzione edilizia” si inseriscono generalmente in un contesto urbano consolidato che rende difficile l’osservanza di standard, soprattutto in presenza di aumenti di volumetria.
 
In questo scenario si colloca l’articolo 2-bis del Dpr 380/2001 (TU edilizia), inserito dalla Legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013, che prevede la possibilità per le Regioni di introdurre deroghe al DM 1444/1968.
 
Si tratta di una norma che presenta rilevanti problematiche interpretative principalmente perché lega tali deroghe alla previsione di strumenti urbanistici “funzionali ad un assetto complessivo e unitario” senza un riferimento espresso alle fattispecie, potenzialmente rilevanti, di interventi puntuali ossia in diretta esecuzione del piano urbanistico generale.
 
In attuazione dell’art. 2-bis del Dpr 380/2001, le Regioni hanno emanato norme specifiche. Nel caso delle Sicilia la norma è contenuta nell'art. 18 della LR 16/16 (recepimento del TUE DPR .n. 380/01) che prevede:
 
  1. In attuazione dell' articolo 2- bis, comma 1 , del  decreto del Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , come introdotto dall'articolo 1, nel caso di gruppi di edifici esistenti che formino oggetto di piani attuativi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume all'interno dell'area di sedime ovvero con uno scostamento rispetto all'area occupata in precedenza che aumenti la originaria distanza tra gli  edifici antistanti, è possibile derogare ai limiti di distanza tra fabbricati, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1 e per gli interventi di sostituzione  edilizia con demolizione e ricostruzione con incremento di volume, sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento.
Diverse disposizioni regionali sono state censurate dalla Corte Costituzionale che ha interpretato l’art. 2-bis in modo molto restrittivo, ritenendo le deroghe applicabili solo se giustificate dall’esigenza di soddisfare interessi urbanistici che si concretizzino in “strumenti funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio” ma appare qui necessario ribadire che l'art. 18 della LR 16/16 non è stato oggetto di censura da parte della CC che pure ha dichiarato l'illeggittimità di altri articoli della legge siciliana di recepimento del TUE.

SCIA: non è irricevibile se presentata ad un ufficio diverso

In caso di presentazione di una SCIA ad uno ufficio diverso da quello competente, l’amministrazione non può dichiarare irricevibile l’istanza.
Lo afferma il Tar Campania con la sentenza del 19 novembre 2018 n. 1684 sul presupposto che non è possibile opporre al privato la mancata disamina di una pratica per non essere stata presentata all’ufficio competente in quanto “costituisce principio del buon andamento dell’azione amministrativa  il dovere dell’amministrazione di smistare l’istanza ricevuta all’ufficio competente, beninteso quando questo non comporti dei costi per il pubblico erario (ad es., dei costi di spedizione; altrimenti a ciò, ove vi abbia interesse, dovrà provvedere il privato, previamente avvisato dall’ente), ovvero aggravi notevoli per l’ente”.
 
Oggetto del contezioso era la dichiarazione di irricevibilità della SCIA presentata per alcuni lavori di manutenzione di un immobile sottoposto a domanda di condono e respinta perché l’istanza non era stata presentata “a mezzo SUAP”, nonché perché era necessario acquisire la “comunicazione di silenzio assenso secondo il disposto dell’art. 39, c.4, della L. 724/94 da parte dell’Ufficio comunale competente” (condono).
 
In merito a quest’ultimo profilo è stato, poi, affermato che l’art. 39, co. 4, della legge 724 del 1994, non richiede la necessaria acquisizione “della comunicazione del silenzio assenso” e che, in ogni caso, trattasi di un “atto” che, ove ritenuto necessario, andrebbe comunque acquisito da parte dell’amministrazione procedente, la quale, dunque, ben avrebbe potuto procedere attraverso i propri uffici a verificare l’effettivo verificarsi di questa circostanza.
 
In allegato:
 
 

Cronotachigrafo: il punto sugli adempimenti

La Guida Pratica allegata, predisposta dall’Ance, intende fare il punto sugli adempimenti in materia di autotrasporto correlati all’utilizzo del cronotachigrafo. Tali adempimenti riguardando anche il trasporto in conto proprio, salvo specifiche esenzioni, interessano direttamente le imprese di costruzioni che utilizzano veicoli rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria che rappresenta la principale fonte normativa in materia.
 

1 allegato

Cronotachigrafo il punto sugli adempimenti

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 633/1941

More Articles...

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS