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Il 7 agosto 2014 la Camera ha approvato in terza lettura, nella sua forma definitiva, la legge di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari”. La legge sarà poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.
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Tra le misure di interesse per il settore privato si segnalano:
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Art. 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
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Con l’art. 24 viene formalmente data maggiore rilevanza al tema della semplificazione e dell’adozione della modulistica unificata e standardizzata.
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In particolare si prevede che:
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- Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, previa intesa con la conferenza unificata, approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. L’Agenda prevede, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire per l’attuazione condivise delle misure di semplificazione contenute nel DL 5/2012. Mediante accordi ed intese presso la conferenza unificata è istituito un apposito Comitato interistituzionale. La legge di conversione ha previsto che nell’ambito di tale Comitato sia prevista la consultazione di cittadini, imprese e loro associazioni. I contenuti dell’Agenda per la semplificazione sono illustrati alla Commissione parlamentare per la Semplificazione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro 45 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.
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- Entro il 27 dicembre 2014 le amministrazioni statali che non vi abbiano ancora provveduto adottano con decreto, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini ed delle imprese. Rispetto alla formulazione originaria del Decreto è stato specificato che tali moduli possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;
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il Governo, le regioni e gli enti locali concludono in sede di Conferenza Unificata accordi per l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle specifiche normative regionali, per la presentazione di istanze, dichiarazione e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali la utilizzeranno nei termini fissati dagli accordi. La legge di conversione anche in questo caso ha specificato che cittadini e le imprese possono utilizzare i relativi moduli decorsi 30 giorni dai medesimi termini. Si ricorda che anticipando la disposizione del decreto legge lo scorso 12 giugno è stato sancito in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali l’accordo sull’adozione della modulistica della Segnalazione certificata di inizio attività e del permesso di costruire. Rispetto alla versione prevista nel Decreto Legge la legge di conversione al successivo comma 4 ha stabilito che solo gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio delle attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti “ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimento all’estero.” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione. Con tale disposizione si è attribuita una maggiore vincolatività ai contenuti previsti nell’Accordo siglato lo scorso 12 giugno (vd. News del 15 luglio 2014 “
Pubblicato in Gazzetta l’Accordo sulla modulistica”).
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- Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è previsto che le amministrazioni approvino un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione on line delle istanze etcc.;
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- La modulistica è pubblicata sul sito di “Impresa in un giorno” per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione.
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- Le disposizioni previste nell’articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome.
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Art. 24-quater e 24 quinquies - Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni - Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.
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La legge di conversione ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a rafforzare e semplificare la trasparenza e la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni.
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In particolare, l’art. 24 quater prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1000 euro e 10000 euro se, dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione le pubbliche amministrazioni non rispettino quanto prescritto dall’art. 63 (servizi in rete) e dall’art. 52, comma 1 (accesso telematico dati, documenti, procedimenti) del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) .
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L’art. 24 quinquies ha, invece, sostituito il comma 2 dell’art. 58 del Dlg 82/2005 prevedendo la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati per la comunicazione tra amministrazioni.
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- Art. 18 Soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali amministrativi regionali – a decorrere dal 1 luglio 2015 per quelle non aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d’appello. (ad eccezione di quella autonoma per la Provincia di Bolzano)
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- Art. 38 Processo amministrativo digitale – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico. A decorrere dal 1 gennaio 2015 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale
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- Art. 41 Misure per il contrasto all’abuso del processo – si prevede in via generale che nell’ambito delle spese di giudizio del processo amministrativo il giudice anche d’ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste
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- Art. 42 Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo - applicazione delle norme in tema di comunicazioni e notificazioni in via telematica anche al processo amministrativo
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- Art. 44 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali – le procedure del processo telematico per i procedimenti civili si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati dal 30 giugno 2014. Per quelli iniziati prima del 30 giugno 2014 le disposizioni si applicano dal 31 dicembre 2014.
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Art. 23 interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane
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Si segnalano alcune modifiche alla legge 56/2014 in materia di riforma delle Province e delle città metropolitane, tra cui per quanto di interesse:
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- il riferimento al consiglio metropolitano, quale organo che approva lo statuto, è sostituito con il riferimento alla conferenza metropolitana;
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- proroga al 12 ottobre 2014 (prima era settembre 2014) per le elezioni del consiglio metropolitano;
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- l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolge entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014.
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Sono state, infine, introdotte delle norme per favorire la fusione dei Comuni e la razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comuni. In particolare è stato fissato al 30 settembre 2014 anzichè al 30 giugno 2014 il termine entro cui i Comuni devono assicurare l’attuazione delle ulteriori funzioni fondamentali (es. pianificazione) a loro spettanti ai sensi dell’art. 14, comma 27, del DL 78/2010 (es. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento etcc).
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