Il 20 febbraio scorso, in base al disposto del c.d. Decreto lavoro (legge n. 99/2013), sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le “Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere".
\r\nLe Regioni dovranno recepire le Linee guida entro 6 mesi dalla loro approvazione, quindi entro il 20 agosto 2014, ferme restando le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificità dell'apprendistato a livello locale.
\r\nNel frattempo sarà istituito un gruppo tecnico che avrà il compito, fra l’altro, di definire eventuali piattaforme informatiche comuni, individuare i costi standard a livello nazionale, definire ulteriori standard per l’erogazione della formazione in azienda.
\r\nDi seguito si riportano, in sintesi, i punti salienti del provvedimento che disciplina, innanzitutto, l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, al fine di renderla uniforme per l'intero territorio nazionale.
\r\nOfferta formativa pubblica
\r\nE’ stabilito il limite delle risorse pubbliche disponibili a tal fine su ciascun territorio, limite che potrà essere anche implementato a livello regionale.
\r\nNell’ipotesi di esaurimento delle risorse e per l'intero periodo di indisponibilità, le Regioni dovranno garantire la tracciabilità e la comunicazione alle direzioni territoriali del lavoro, quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.
\r\nDurata e contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:
\r\nTali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già frequentato corsi formativi in precedenti rapporti di apprendistato.
\r\nL'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria:
\r\nLa formazione che, di norma, dovrà attuarsi nella fase iniziale dell’apprendistato e potrà realizzarsi anche a distanza (FAD) secondo le discipline regionali, sarà finalizzata all’acquisizione di competenze su una selezione di tematiche tra cui la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione aziendale, le comunicazioni nell’ambito lavorativo, la legislazione del lavoro e la contrattazione collettiva, la conoscenza digitale, gli elementi base della professione.
\r\nLe imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica potranno erogare direttamente la formazione di base e trasversale in presenza di "standard minimi", ossia di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e di risorse umane con adeguate competenze.
\r\nPiano formativo individuale
\r\nIl piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e, pertanto, può essere omessa la parte di formazione di base e trasversale.
\r\nRegistrazione della formazione
\r\nL’impresa deve registrare la formazione effettuata sul libretto formativo del cittadino, specificando anche la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.
\r\nIn carenza di tale documento, previsto dal DM 10 ottobre 2005 e mai formalizzato, la registrazione deve effettuarsi in un documento che ne abbia i contenuti minimi, salva la possibilità di adottare la modulistica prevista dal contratto collettivo applicato.
\r\nAziende multi-localizzate
\r\nLe imprese multi-localizzate, ovvero con sedi in più Regioni, dovranno rispettare l’offerta formativa della Regione ove è ubicata la sede legale oppure, a seguito della piena operatività delle linee guida in esame, avvalersi di quella disponibile nelle Regioni in cui hanno sedi operative.
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Convertito, con modificazioni, in L. n. 9/14 il "Piano destinazione Italia", che ha stabilito l'incremento di alcune sanzioni in materia di lavoro
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