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Lavoro e previdenza

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, ASpI, Mini-Aspi e DS edile 2014

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L’Inps, con la circolare n. 12/14, ha fornito le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2014 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ASpI e Mini-ASpI.

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La Legge n. 427/80, così come modificata dall’art. 1, co. 27, L. n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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Per effetto dell’art. 2, co. 150 della Legge n. 191/10, Finanziaria 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 9 della L. n. 427/75, sono incrementati della misura sopra indicata.

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Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla L. n. 427/80, come modificata dall’art. 1, co. 5 della L. n. 451/94 e dall’art. 1, co. 27 della L. n. 247/07, risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate:

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tetto basso - euro 969,77 913,14

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tetto alto - euro 1.165,58 1.097,51

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Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, siano ulteriormente incrementati del 20% e pertanto sono pari ad:

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tetto basso - euro 1.163,72 1.095,76

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tetto alto - euro 1.398,70 1.317,02

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L’ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in euro 2.098,04.

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Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 11, commi 2 e 3 della L. n. 223/91, nonché di cui all’art. 3, co. 3 della L. n. 451/94, per l’anno 2014, trovano applicazione, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, i seguenti importi:

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tetto basso - euro 969,77 913,14

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tetto alto - euro 1.165,58 1.097,51

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Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui alla L. n. 427/75, per il presente anno viene corrisposto l’importo di euro 634,07, ossia 597,04 euro al netto della riduzione del 5,84%.

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La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità di disoccupazione ASpI e Mini–AspI, per l’anno 2014, è pari ad euro 1.165,58, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.192,98.

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Progetto “FOR.S.E.–Formare per il settore edile” - Avviso Fondimpresa n. 4/2012

riferimento all’Avviso n. 4/2012 di Fondimpresa, seconda scadenza, si informa, come reso noto con la comunicazione Formedil n. 66/2014, che il Piano formativo di sistema “FOR.S.E. – Formare per il settore edile”, mirato ad innalzare le professionalità del personale degli Enti bilaterali di settore, è stato ammesso a finanziamento.

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Il Progetto, che prevede 32 azioni formative in 6 diverse aree tematiche, interessa 52 Enti paritetici, di cui 36 Scuole Edili ed enti unitari, 10 Casse Edili, e 6 Cpt, per un totale di 380 partecipanti.

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Le Regioni interessate sono:

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  • Nord - Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto;
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  • Centro – Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Umbria;
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  • Sud – Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
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Le azioni formative saranno avviate il 7 marzo 2014 e dovranno concludersi entro il 7 gennaio 2015.
 

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Ccnl Dirigenti - Gestione separata Fasi

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Con l’allegata nota del 17 gennaio scorso, inoltrata al Fasi, Confindustria e Federmanager hanno confermato che l'accordo 25 novembre 2009, con il quale era stato esteso, in via sperimentale, l'accesso alle prestazioni della Gestione Separata Fasi (GSR Fasi) anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con i dirigenti, ha esaurito i suoi effetti al 31 dicembre 2013.

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A tal proposito, le parti hanno convenuto che, in attesa di una diversa intesa, dal 1° gennaio 2014 non potranno più essere erogate le prestazioni previste dal citato accordo, a favore dei dirigenti firmatari di un atto di risoluzione consensuale.

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Fermi restando i diritti dei dirigenti che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire una più agevole gestione della fase transitoria, la GSR Fasi darà corso alle domande di prestazione, derivanti da risoluzioni consensuali che, pur definite entro la predetta data, siano materialmente inviate al Fasi, con atto di data certa, entro e non oltre il 15 febbraio 2014.

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Protocollo di intesa Ministero del Lavoro/Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

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È stato siglato nei giorni scorsi l’allegato protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

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Il protocollo intende realizzare una collaborazione tra il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e i Consulenti del lavoro, definendo un processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad evidenziare la conformità delle stesse alle disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale.

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Dal documento scaturisce la previsione secondo la quale i Consulenti rilasceranno l’asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro – ASSE.CO – su istanza dei datori di lavoro.

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Elementi fondamentali dell’istanza, come si legge nell’art. 2 del protocollo, sono:
la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro sulla non commissione degli illeciti contenuti nell’allegato tecnico;

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  •  la dichiarazione di responsabilità del Consulente del Lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e il rispetto della contrattazione collettiva;
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  •  l’assenso del datore di lavoro alla pubblicazione dei propri dati.
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L’ASSE.CO è rilasciata entro 30 giorni dall’istanza esclusivamente per via telematica ed ha validità annuale, salvo verifica da parte del consulente del lavoro sulla permanenza dei presupposti valevoli per il rilascio.

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L’elenco dei datori di lavoro in possesso dell’ASSE.CO sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e del Ministero del Lavoro.
Il protocollo contiene anche l’indicazione dei requisiti necessari in capo ai consulenti del lavoro (art. 5) e la previsione delle responsabilità (art. 6) in capo al datore di lavoro e ai consulenti del lavoro per le dichiarazioni rese nell’ASSE.CO.

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L’art. 7 del protocollo riporta poi le conseguenze del rilascio dell’ASSE.CO in relazione all’orientamento dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, il quale, viene specificato, orienterà le visite ispettive prioritariamente sul quelle aziende prive di asseverazione.

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Il protocollo ha durata biennale, eventualmente prorogabile su accordo delle parti e con eventuali implementazioni valutate quali necessarie dopo il primo biennio di funzionamento del sistema.

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Si pone l’attenzione, pertanto, sul fatto che nell’ottica di una sinergia tra le parti volta a porre in essere un’azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, il protocollo in oggetto sembrerebbe condurre alla creazione di una vera e propria "White list" delle imprese più meritevoli, per consentire poi agli organi ispettivi, soprattutto al fine di meglio efficientare la propria attività ispettiva, di veicolare le ispezioni sul lavoro.

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Come riportato anche nell’art. 7 del protocollo, inoltre, l’asseverazione attualmente non ha alcun riflesso sull’istituto della responsabilità solidale tra imprese.

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Si fa riserva di fornire le ulteriori valutazioni del caso anche successive ad un primo periodo di sperimentazione della procedura e del suo impatto con le vigenti norme sul lavoro e con i programmi di modifica del sistema sui quali sono attualmente impegnati sia le parti sociali dell’edilizia che le istituzioni competenti.
 

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