Informiamo che l'Inail, con l’allegata nota n. 495/14, ha fornito le prime indicazioni relative al differimento dei termini, al 16 maggio 2014, per l’autoliquidazione 2013/2014.
\r\nTale differimento, che sarà contenuto nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, consentirà all’Istituto di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici ed al calcolo economico-finanziario sui premi e contributi ai fini della predisposizione di un apposito decreto ministeriale.
\r\nIl nuovo termine del 16 maggio 2014, in particolare, consentirà di posticipare gli adempimenti relativi al:
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Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 previsto per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013, nonché quello per comunicare la scelta del pagamento rateale e quello per richiedere la riduzione del premio, misura quest’ultima prevista in favore delle imprese artigiane.
Relativamente ai pagamenti rateali, il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma, con la prima rata, con scadenza 16 maggio 2014, dovrà essere corrisposto il 50% del premio, senza maggiorazione di interessi, mentre con le due successive rate, con scadenza 16 agosto 2014, differita di diritto al 20 agosto 2014 e 16 novembre 2014 dovrà essere corrisposto per ciascuna di esse il 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Nel confermare che relativamente alla seconda e terza rata, il tasso di interesse applicato sarà pari al 2,08%, l’Istituto evidenzia, altresì, che per l'invio delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio “Riduzioni presunto”, il termine è confermato al 17 febbraio 2014.
Sul portale informatico dell’Inail è disponibile il nuovo modello OT24 (oscillazione per prevenzione), di cui si allega copia, che consente alle imprese, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa.
Tale riduzione, come noto, è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come di seguito rappresentata:
lavoratori-anno riduzione
fino a 10 30%
da 11 a 50 23%
da 51 a 100 18%
da 101 a 200 15%
da 201 a 500 12%
oltre 500 7%
Per usufruire della riduzione, le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (c.d. pre-requisiti).
\r\nL’istanza deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online entro il 28 febbraio 2014.
L'oscillazione per prevenzione, rientrando tra i benefici normativi e contributivi previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007, si ricorda, non può prescindere dal possesso dei seguenti requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
\r\n• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
\r\nPer poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi che consentano il raggiungimento del punteggio soglia minimo pari a 100.
\r\nAd eccezione degli interventi c.d. particolarmente rilevanti, per i quali sono attribuiti 100 punti, gli altri devono interessare almeno due diverse sezioni del modello OT24.
\r\nTra le novità contenute nel nuovo modello 2014, si richiama l’attenzione sulla sezione denominata “Gestione delle emergenze – protezione da sismi e altre calamità naturali”.
\r\nIn tale ambito, gli interventi di interesse ai fini della riduzione del premio sono di quattro diverse tipologie:
\r\n- Intervento 1 - L’azienda, ove sono occupati meno di 10 lavoratori, dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone del piano di emergenza e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di almeno una prova che abbia coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove.
\r\n- Intervento 2 - L’azienda ha identificato, oltre all’emergenza incendio, ulteriori scenari di emergenza applicabili (eventi sismici o altre calamità naturali) e ha redatto gli specifici piani di gestione. Per ogni diverso scenario di emergenza, ha effettuato la relativa prova almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di un piano di emergenza che includa la gestione delle emergenze relative ad almeno due scenari oltre a quello di incendio (eventi sismici o altre calamità naturali) e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione delle relative prove che abbiano coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono riportare la data e l’esito delle prove.
\r\n- Intervento 3 - Il datore di lavoro ha effettuato la prova di evacuazione coordinandosi con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di prove di evacuazione riguardanti i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale, condotte in collaborazione con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. Il verbale deve riportare la data e l’esito della prova.
\r\n- Intervento 4 - Il datore di lavoro ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di interventi formativi e informativi riguardanti gli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. Gli elementi devono riportare la data di svolgimento e fornire prova del coinvolgimento dei lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale.
\r\nPer quanto non contenuto nella presente comunicazione, si fa rinvio alla “Guida alla compilazione”, pubblicata sul portale informatico dell’Istituto
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Per opportuna informativa, si fornisce qui di seguito il comunicato emanato dall’Ufficio Stampa dell’Inail relativo al rinvio dei termini per il pagamento dell’assicurazione infortuni dal 16 febbraio al 16 maggio p.v..
\r\nCome noto, la Legge di stabilità 2014 prevede una riduzione dei premi assicurativi che le imprese sono tenute a versare all’Inail, pari ad 1 miliardo di euro a partire dal 2014, correlata agli andamenti infortunistici.
Pertanto, “al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un'unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data”.
Si fa riserva di fornire tempestivamente ulteriori comunicazioni a seguito della pubblicazione del provvedimento di proroga.
Il Ministero del Lavoro ha comunicato di aver ricevuto notizia da parte del Ministero dell’Economia e Finanze dell’avvenuta definizione della Piattaforma per la certificazione e consultazione dei crediti delle imprese nei confronti della P.A., valida anche ai fini della richiesta di Durc ai sensi all’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012.
La piattaforma, pertanto, è in grado di fornire la possibilità agli enti previdenziali e alle Casse Edili di effettuare la verifica del credito vantato da parte dell’impresa richiedente il Durc.
A tal proposito, si segnala che è a disposizione delle imprese, sul sito del Mef, una Guida al rilascio del Durc ai suddetti sensi, che fornisce chiarimenti sulle modalità di acquisizione della certificazione del credito al fine della richiesta del Durc stesso nonchè sulla presentazione di tale certificazione a Inps, Inail e Casse Edili.