È stato sottoscritto da tutte le parti sociali dell’edilizia l’allegato accordo per la proroga dei termini degli adempimenti in Cassa Edile per le imprese edili che, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, avevano sede operativa o amministrativa nei Comuni colpiti dal terremoto e individuati dall’allegato 1 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189.
\r\nLe parti sociali si sono date atto di predisporre ulteriori apposite disposizioni per le imprese coinvolte nei fenomeni sismici successivi a quelli del 24 agosto, non appena saranno emanati i provvedimenti governativi che individueranno i comuni specificatamente coinvolti.
\r\nL’accordo prevede la facoltà per i soggetti interessati di presentare le denunce e di effettuare i relativi versamenti con riferimento al periodo luglio - settembre 2016, entro la data del 31 dicembre 2016, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori e senza l’applicazione della contribuzione minima ai fini APE, previa comunicazione alla cassa edile di competenza dell’avvenuta sospensione dell’attività, corredata da apposita autocertificazione.
\r\nAnalogamente agli accordi intrapresi per i passati eventi sismici dell’Aquila e dell’Emilia Romagna, sono prorogati sino al sino al 31 dicembre 2016, senza sanzioni, gli adempimenti affidati a professionisti, consulenti, associazioni che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei suddetti territori.
\r\nLe imprese interessate dalle situazioni citate risulteranno, comunque regolari ai fini del rilascio del DURC.
\r\n1 allegato
\r\nInps la decadenza per il conguaglio dei trattamenti Cigo, Cigs, Cds e il versamento del contributo del relativo contributo addizionale è posticipato al 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare contenente i nuovi codici operativi. Si rimanda alla lettura della circolare n.32, pubblicata nell'area riservata.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre scorso il Decreto 10 agosto 2016 in materia di comunicazione preventiva di distacco transnazionale.
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Tale decreto, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva Enforcement (Dir. 2014/67/UE), contiene le modalità operative delle comunicazioni preventive relative al distacco di lavoratori.
In base al decreto, pertanto, a partire dal 26 dicembre 2016 le imprese che intendano distaccare lavoratori presso imprese con sede in Italia (prestatore di servizi) dovranno, entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, inviare una comunicazione secondo le modalità telematiche ivi descritte. (art. 2, co. 3).
\r\nOgni eventuale modificazione della comunicazione dovrà avvenire entro i 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo (art. 2, co. 4).
\r\nL’art. 3 del decreto si limita, poi, a fare riferimento al nuovo modulo Uni distacco_UE, che sarà messo a disposizione dei prestatori di servizi sull’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro, e ai sistemi di classificazione e alle modalità tecniche per procedere alla compilazione della comunicazione, che si allegano al decreto e ne fanno parte integrante. Tali allegati sono comunque disponibili sul sito del Ministero del lavoro e si allegano per opportuna conoscenza alla presente comunicazione.
\r\nI dati contenuti nel modello compilato dall’impresa distaccante, saranno, poi, messi a disposizione dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail.
\r\nSi rammenta che tale comunicazione non sostituisce gli adempimenti relativi al Modello A1, comunque necessari in caso di distacco dei lavoratori nell’ambito comunitario.
\r\nNel fare riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, si segnala che, da contatti intrapresi con gli uffici del Ministero del Lavoro, si è appreso che i medesimi stanno lavorando per la messa a punto della piattaforma informatica, anche in lingua inglese, nella quale l’impresa (prestatore di servizi) potrà accedere mediante una registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso.
\r\nSu tale piattaforma l’impresa straniera potrà, pertanto, procedere ad effettuare: 1) la comunicazione preventiva; 2) la comunicazione preventiva posticipata (in caso di indisponibilità certificata del sistema informatico); 3) l’annullamento della comunicazione (sempre prima dell’inizio del distacco); 4) la variazione della comunicazione, secondo le modalità illustrate negli allegati di cui sopra.
\r\n5 allegati
\r\nDecreto-Ministeriale-10082016
AllegatoA
AllegatoAbis Modello_Uni_distacco_UE
AllegatoB-Classificazioni xls
AllegatoC