L'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ad agosto 2016, si riduce dello 0,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sintesi di diminuzioni del costo dei materiali (-0,3%), dei trasporti (-0,1%) e dei noli (-0,4%), a fronte di una stazionarietà del costo della manodopera.
\r\nIn allegato è disponibile una nota del Centro Studi dell’Ance sugli indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale aggiornata al mese di agosto 2016, la nota metodologica e le tabelle riepilogative degli indici
\r\n \r\n \r\nÈ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali correttivo del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla “Semplificazione in materia del documento unico di regolarità contributiva” (Durc on Line).
\r\nLa modifica maggiormente attesa dal settore è quella relativa all’art. 2 del decreto in materia di “Verifica della regolarità contributiva”.
\r\nAl primo comma di detto articolo viene, infatti, aggiunto un inciso riferito agli ulteriori casi in cui il Durc deve essere rilasciato dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail. Più precisamente, si fa riferimento alle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.
\r\nTale modifica si è resa necessaria in quanto la vecchia formulazione dell’art. 2 richiamava esclusivamente, ai fini del coinvolgimento delle Casse Edili nel rilascio del Durc, le imprese che fossero classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia (Csc edile).
\r\nUna simile formulazione lasciava fuori tutte quelle imprese che, pur non avendo un Csc edile, applicano comunque il Ccnl dell’edilizia (cfr. ad es. imprese del calcestruzzo), con notevoli conseguenze, soprattutto nell’ambito degli appalti, in quanto venivano rilasciati Durc senza la regolarità Cassa Edile, pur essendo l’impresa iscritta alle Casse.
\r\nUlteriori modifiche incidono, poi, sull’art. 5 del decreto sul Durc in materia di procedure concorsuali, prevedendo l’estensione delle ipotesi di regolarità contributiva per le imprese che versino in procedure concorsuali in continuità aziendale (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese), ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto.
\r\nSi rinvia, comunque, per gli approfondimenti del caso, alla pubblicazione della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, che dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.
\r\n1 allegato
\r\nSi fa seguito (Dimissioni e risoluzione consensuale – Sospensione servizi on-line – Istruzioni operative), per segnalare che è stata ripristinata dall’11 ottobre scorso la procedura telematica ordinaria.
\r\nSul portale www.clicLavoro.gov.it sono state pertanto fornite le istruzioni operative per la trasmissione delle comunicazioni di revoca delle dimissioni inviate nel periodo d’indisponibilità dei servizi informatici.
\r\nAl riguardo viene chiarito che, al fine di comunicare la revoca di un modulo di dimissioni volontarie trasmesso via e-mail, quindi non consultabile nel portale www.ClicLavoro, devono essere effettuati i seguenti passaggi:
\r\n2 allegati
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