Si informa che di seguito è disponibile la registrazione del webinar ANCE dal titolo “LA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: LA NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE”, che si è svolto lo scorso 15 giugno, organizzato nell’ambito del protocollo ANCE-CNI.
In allegato sono, inoltre, disponibili le slides utilizzate dal relatore, ing. Marco Di Felice.
Si informa, per opportuna conoscenza, che l’INAIL, con la circolare n. 25 del 14 giugno scorso, ha illustrato il nuovo servizio per l’invio dei certificati di infortunio sul lavoro, operativo dal 28 aprile 2022, che consente ai medici – compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie – di inserire informazioni e dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.
Per quanto non specificato nella presente, si rinvia alla suddetta circolare.
Anche se tutte le spese per gli interventi “trainanti” realizzati sul condominio sono sostenute da un solo condòmino, gli altri possono fruire del Superbonus per gli eventuali interventi “trainati” effettuati sulle proprie unità immobiliari. Ciascuno fruisce della detrazione in base alle spese sostenute. Una Circolare di prossima emanazione chiarirà come correggere gli errori, sia formali, che sostanziali inerenti la compilazione della comunicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’incontro con la stampa specializzata che si è tenuto “Telefisco 2022”.
In tale occasione, nell’ambito di un più ampio insieme di chiarimenti, l’Agenzia è tornata sul Superbonus per chiarire due aspetti:
Su questo punto l’Agenzia chiarisce che gli errori formali, come ad esempio l’indicazione dei dati catastali, il numero di SAL, o la tipologia del cessionario, ferma restando la sussistenza dei requisiti dell’agevolazione, non ne pregiudica la spettanza e non inficia la cessione. Gli errori formali vanno comunque segnalati, precisa l’Amministrazione finanziaria, e le modalità di segnalazione verranno determinate da una circolare di prossima emanazione. Gli errori sostanziali, invece, inerenti ad esempio l’ammontare della spesa, necessiteranno di un esame puntuale per valutare come rimuovere gli effetti che si sono prodotti. Il documento che sarà emanato sul punto dovrebbe anche riepilogare i casi più frequenti di errori sostanziali riscontrati ad oggi.
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Aggiornate dall’Agenzia delle Entrate le modalità da seguire per la cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, agevolabili con il Superbonus e con i bonus edilizi ordinari.
Per le cessioni del credito comunicate dal 1° maggio 2022, il cessionario deve indicare in anticipo, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la scelta irrevocabile di utilizzo in compensazione, per ciascuna rata annuale.
Così si legge nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.2022/202205 del 10 giugno 2022, alla luce delle ultime novità introdotte dall’art.28 del DL 4/2022, convertito in legge 25/2022 (cd "Sostegni-ter") e dall’art.14 del DL 50/2022 (cd. “Aiuti”), in corso di conversione in legge, riguardanti la disciplina della cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali in edilizia (Superbonus e bonus ordinari).
In particolare, con il Provvedimento n.2022/202205, l’Agenzia modifica il precedente Provvedimento del 3 febbraio scorso, che non era più in linea con la disciplina applicativa della cessione dei crediti, aggiornandolo in base alle recenti novità.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria:
Al riguardo, viene specificato che il primo cessionario può, a propria volta, cedere il credito ai soggetti “qualificati”, con possibilità per questi ultimi, di una ulteriore cessione, sempre a favore di altri soggetti qualificati.
Tale regola si applica se la comunicazione dell’opzione di cessione o sconto è comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 in poi.
Vengono, inoltre, chiarite le modalità relative alla cessione del credito in caso di opzioni trasmesse entro il 16 febbraio 2022 (cd. regime transitorio);
Per “clienti professionali privati” s’intendono, ai sensi dell’art. 6, co. 2-quinquies del Dlgs n. 58/1998, i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, italiani o esteri, quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio; imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20.000.000 EUR; fatturato netto: 40.000.000 EUR; fondi propri: 2.000.000 EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Questa possibilità sarà operativa a partire dal prossimo 15 luglio, quando verranno aggiornate le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”;
Resta, in ogni caso, confermata la possibilità di annullamento/sostituzione dell’opzione entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio.
Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che, d’ora in avanti, eventuali aggiornamenti delle istruzioni di compilazione del Modello di opzione saranno pubblicati sul sito internet della medesima, previa apposita comunicazione.
Per consentire una lettura sistemica delle disposizioni emanante dall’Agenzia delle Entrate, si fornisce il testo ricostruito del Provvedimento prot. 35873 del 3 febbraio 2022, che tiene conto delle modifiche apportate dal provvedimento in commento.
Per gli ultimi chiarimenti sulle novità normative, si veda la C.M. 19/E/2022 ed il relativo approfondimento dell’ANCE ( Superbonus e bonus edilizi, le ultime novità in un dossier Ance).
4 allegati
Provvedimento_AdE_n_2022_202205_ALL1 pdf
Testo_ricostruito_ProvvAdE_n_35873_03-02-022_ALL2 pdf
Circolare_AdE_n_19_E_27_maggio_2022_ALL3 pdf
Approfondimento_ALL4 pdf
Anche in caso di difformità edilizie (diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1° settembre 1967) il contribuente potrà fruire della detrazione fiscale prevista dal Superbonus. È quanto conferma il Consiglio Nazionale del Notariato, in linea con la tesi dell’Ance, nell’aggiornamento della guida “Immobili e Bonus Fiscali 2022”, che illustra le agevolazioni fiscali per gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare.
Di norma, spiega il Notariato, gli immobili in cui sono presenti irregolarità edilizie sono esclusi dalle detrazioni fiscali. Infatti, l’art. 49 D.P.R. 380/2001 dispone che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.”
L’art. 33 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni) - che ha modificato l’art. 119 comma 13 ter decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – ha introdotto una specifica deroga all’art. 49 D.P.R. 380/2001 disponendo che la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente in caso di:
Pertanto, fuori da tali fattispecie, è possibile fruire della detrazione del Superbonus anche su edifici che presentano difformità edilizie, diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1° settembre 1967.
Il Notariato ha, in particolare, ribadito che “la irrilevanza degli eventuali abusi commessi sull’edificio è limitata alla fruizione del Super-Bonus”.
L’art. 119 comma 13 quater D.L. 34/2020, infatti, specifica che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Pertanto, sottolinea il Notariato, “se l’edificio presenta degli abusi edilizi, potranno comunque essere eseguiti gli interventi ammessi al Super-Bonus (e si potrà fruire del beneficio) ma ciò non comporterà sanatoria implicita degli abusi stessi, che rimarranno assoggettati alle relative sanzioni amministrative e penali (laddove previste).”
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