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Destinazione Italia e Codice della strada:confermate le nuove regole sui carrelli

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Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia” (convertito nella legge n. 9/2014 GU n. 43 del 21/2/2014) è stata introdotta una rilevante modifica all’art. 114 del Codice della strada in tema di circolazione delle macchine operatrici e in particolare dei carrelli di cui all’articolo 58, co.2, lettera c).
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Nello specifico, l’art. 13 bis co. 1, ha previsto che i carelli elevatori/trasportatori destinati alla movimentazione di cose qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico possano circolare senza necessità dell’immatricolazione.
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La norma rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle prescrizioni tecniche.
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Il Decreto, già emanato e pubblicato sulla GU del 4/2/2014 fornisce appunto alcune prescrizioni anche di carattere tecnico (es. necessità che il veicolo sia dotato di dispositivi retroriflettenti, retrovisori, di frenatura ecc.) per l'immissione in circolazione di tali veicoli.
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L’articolo 1 del Decreto precisa a tal fine che i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati   ad   operare   prevalentemente   all'interno   di
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stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e
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saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.
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A parte i requisiti tecnici che devono possedere tali mezzi il Decreto, all’articolo 4, stabilisce che deve essere presentata, alla Motorizzazione competente, domanda di autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello con validità massima di un anno (prorogabile).
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Viene tuttavia fatta salva la validità delle vecchie autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 28/12/1989, consentendone la proroga con le stesse modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non siano scadute antecedentemente il 31/12/2007.
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Autotrasporto: da gennaio la nuova card ADR

Con la circolare n. 275/ DIV3/E dell’8 gennaio 2014 (emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3) è stato comunicato che dal 9 gennaio 2014 il modello TT814N (modello cartaceo) del certificato di formazione del conducente di veicoli che trasportano merci pericolose (certificato ADR) è sostituito dal modello MC723F (formato “card”), come previsto al paragrafo 8.2.2.8.3 dell’ADR 2013.
I certificati già rilasciati col modello TT814N potranno essere sostituiti, su richiesta (ed onere a carico degli uffici che li rilasciano), con il nuovo modello MC723F.
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La nuova card (del tutto simile alla patente di guida) contiene su una facciata i dati del titolare e sull’altra le classi o i numeri ONU per cui è valida.
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Beni culturali: quando serve l’autorizzazione della Soprintendenza

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Il Consiglio di Stato con la sentenza della sezione VI, 28 gennaio 2014, n. 427 ha fornito alcune precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 4 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” secondo cui occorre l’autorizzazione della Soprintendenza per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, ossia su immobili soggetti a vincolo artistico, storico o archeologico (art. 10 del Codice).
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In particolare nella pronuncia si precisa che l’autorizzazione della Soprintendenza riguarda non solo i lavori da realizzare sull’edificio sottoposto al vincolo (cioè al suo interno o sulle sue facciate), ma anche le opere esterne ad esso che alterino la consistenza dell’edificio nel suo complessivo perimetro perché relative a manufatti realizzati in aderenza o in appoggio al bene vincolato.
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I giudici proseguono evidenziando che mentre per le opere “staccate” dall’edificio sottoposto a vincolo rilevano le previsioni del cd. “vincolo indiretto” di cui agli artt. 45-47 del Codice (volto a salvaguardare la visibilità e lo stesso decoro e pregio storico-artistico dell’edificio tutelato in via diretta), per quelle che incidono sul perimetro perché riguardano un manufatto aderente o in appoggio a quello vincolato, occorre senz’altro l’autorizzazione della Soprintendenza senza necessità della previa imposizione del vincolo indiretto: in questo caso infatti sono toccate le stesse strutture dell’edificio vincolato. 
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In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato n. 427 del 28 gennaio 2014
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Le nuove regole per la circolazione su strada dei carrelli

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Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia” (ancora in fase di conversione in legge) e in vigore dal 24 dicembre 2013, è stata introdotta una rilevante modifica all’art. 114 del Codice della strada in tema di circolazione delle macchine operatrici e in particolare dei carrelli di cui all’articolo 58, co.2, lettera c).
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 Nello specifico, l’art. 13 comma 12 del DL, ha previsto che i carelli elevatori/trasportatori destinati alla movimentazione di cose qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico possano circolare senza necessità dell’immatricolazione.
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 Si ricorda che, invece, prima della modifica normativa il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) con la Circolare del 25/10/2013 (ora abrogata) aveva precisato che tali carrelli potevano circolare su strada pubblica solo se immatricolati e targati anche se utilizzati solo per brevi spostamenti.
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 Il Decreto del MIT 14/1/2014, a firma del Direttore generale per la motorizzazione, pubblicato nella GU del 4/2/2014, emanato in attuazione dell’articolo 13 comma 12 citato sopra, fornisce alcune prescrizioni anche di carattere tecnico (es. necessità che il veicolo sia dotato di dispositivi retroriflettenti, retrovisori, di frenatura ecc.) per l'immissione in circolazione di tali veicoli.
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 L’articolo 1 del decreto precisa a tal fine che i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati   ad   operare   prevalentemente   all'interno   di
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stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e
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saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.
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 A parte i requisiti tecnici che devono possedere tali mezzi il Decreto, all’articolo 4, stabilisce che deve essere presentata, alla Motorizzazione competente, domanda di autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello con validità massima di un anno (prorogabile).
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 Viene tuttavia fatta salva la validità delle vecchie autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 28/12/1989, consentendone la proroga con le stesse modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non siano scadute antecedentemente il 31/12/2007.
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  In allegato artt. 58 e 114 Codice della Strada
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Terre e rocce da scavo: anche la Sardegna ha predisposto la documentazione

Sulla scia di quanto già fatto da altre Regioni - Piemonte, Veneto, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Liguria - anche l’Arpa Sardegna ha predisposto i moduli per la dichiarazione che il produttore - proponente deve inviare prima dell’avvio dei lavori di scavo e a conclusione degli stessi, per confermare il completo utilizzo dei materiali prodotti.
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L'Arpa, inoltre, ha previsto che i moduli delle dichiarazioni, compilati e sottoscritti dal proponente/produttore, siano inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Tecnico Scientifica nonché all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Dipartimento territoriale competente.
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