In allegato nell'area riservara sezione circolari, la cirolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/5931/16/106/15, chiarisce che nessuna sanzione è prevista se, in sede di controllo, il conducente esibisce il certificato RC auto in formato digitale o una stampa non originale del digitale stesso.
L'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 (attuativo della Direttiva 2006/22/CE) che disciplinava l'utilizzo dell'apposito modulo prestampato al fine di documentare le assenze (non registrabili tramite cronotachigrafo) per malattia, ferie, congedi ecc. da parte dei conducenti di veicoli pesanti avvenute nei ventotto giorni precedenti deve ritenersi non più in vigore per effetto dell'art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014.
\r\nDopo mesi di attesa finalmente è arrivato, dal ministero dell'Interno, un'importante chiarimento in tema di tachigrafo e tempi di guida e riposo: il venir meno dell'obbligatorietà di compilare, nelle ipotesi previste, il modulo assenze conducenti.
\r\nTale chiarimento, come segnalato e auspicato dall'Ance, era necessario a seguito delle modifiche normative entrate in vigore a marzo 2015 per effetto del Regolamento n. 165/2014 che ha abrogato il Regolamento n. 3821/1985 nonché apportato modifiche integrazioni al Regolamento n. 561/2006.
\r\nUna delle modifiche di maggior rilievo e di interesse anche per il settore edile, è contenuta proprio nell'articolo 34 del Regolamento n. 165/2014 che ha riprodotto, quasi integralmente il contenuto dell'abrogato articolo 15 del Regolamento n. 3821/85. Particolare rilievo assume il periodo contenuto sotto il comma 3 dove si stabilisce che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l'obbligo di compilare appositi moduli al fine di attestare la loro attività quando si allontanano dal veicolo.
\r\nL'Ance aveva accolto con favore questa disposizione consapevole dei numerosi disagi di ordine pratico che discendevano dall'adempimento dell'obbligo di compilare il modulo assenze specificando, tuttavia, che era necessario attendere un chiarimento applicativo da parte dei ministeri competenti al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste.
\r\nFacendo seguito al Chiarimento n. 7 fornito di recente dalla Commissione UE sull'applicazione dell'articolo 34 del Regolamento n. 165, sollecitato, come sembra, da numerosi Stati membri, il Ministero dell'Interno ha comunicato ufficialmente, nella Circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell'1 settembre 2016 indirizzata a tutti gli organi di controllo stradale e per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, la facoltatività per i conducenti e rispettive imprese datoriali di redigere, in un'ottica di collaborazione con gli organi di controllo, il modulo previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 solo al fine di chiarire le eventuali assenze effettuate nell'arco dei 28 giorni precedenti.
\r\nLa redazione del modulo di controllo non è più obbligatoria con la conseguenza che l'autista che viene fermato e ne è sprovvisto non è più sanzionabile.
\r\nPer maggiore chiarezza è bene, tuttavia, segnalare che, come ben evidenziato nel Chiarimento 7 della Commissione europea, la necessità di evitare inutili oneri per i conducenti deve però bilanciarsi con l'obbligo previsto dall'articolo 6 del Regolamento 561/2006 di registrare non solo la guida ma altresì "altri periodi di lavoro e disponibilità di ogni giorno dal suo ultimo periodo di risposo giornaliero o settimanale, e non solamente per i giorni in cui un conducente esegue le operazioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento". Le registrazioni devono, infatti, coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida out o scope, altre mansioni) e inattività (pause, riposi, ferie, assenza per malattia o altro ecc.). Quando non sia possibile (tecnicamente) registrare a posteriori tali dati i conducenti potranno utilizzare il modulo di attestazione al fine di colmare le lacune nelle registrazioni tachigrafiche.
\r\nIn Allegato:
· Circolare Min. Interno n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell'1/9/2016
· Chiarimento della Commissione 7
La Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza del 28 luglio 2016 n. 15666, ha stabilito il principio secondo cui spetta al giudice ordinario (Tribunale civile) e non al giudice amministrativo (Tribunale amministrativo) la competenza a decidere su questioni aventi ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria posta a garanzia delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione pattuite in una convenzione di lottizzazione.
Tale orientamento era stato già fissato da una recente giurisprudenza (Cass. sez. un. 13 giugno 2012/9592; Cass. sez. un. 23 febbraio 2010, n. 4319) alla quale la Cassazione ha nuovamente aderito fissandone il principio.
Si ricorda, infatti, che le sentenze a sezioni unite sono la massima espressione della giurisprudenza in materia di legittimità che danno un orientamento definitivo in merito a controversie sulle quali sussiste un contrasto tra le decisioni delle singole sezioni o per la particolare importanza.
Un'ulteriore principio giurisprudenziale in materia di escussione delle fideiussioni poste a garanzia degli oneri di urbanizzazione è, invece, in attesa di essere formulato dal Consiglio di Stato.
E' stata, infatti, rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la soluzione del contrasto giurisprudenziale relativo alla questione se, in caso di ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione (o di singole rate) e in presenza di una fideiussione, il comune abbia l'obbligo ovvero la facoltà di escutere la garanzia con conseguente preclusione dell'applicazione delle sanzioni di legge (vedi news del 14 luglio 2016).
In allegato:
\r\nla sentenza della Cassazione, sezioni unite civili, del 28 luglio 2016 n. 15666
Il silenzio assenso sul nulla osta dell'ente parco - previsto dall'art. 13, comma 1 della Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" - non è stato abrogato implicitamente dalla Legge 80/2005 che, modificando l'art. 20 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, ha escluso la formazione del silenzio assenso per i procedimenti riguardanti, tra l'altro, il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente, nell'ambito del quale rientra anche il procedimento per il rilascio del nulla osta dell'ente parco.
È quanto ha stabilito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 27 luglio 2016, n. 17, risolvendo un contrasto giurisprudenziale che andava avanti da molti anni.
L'art. 13 della Legge 394/1991 disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco in caso di interventi su immobili ricompresi nel perimetro dei parchi e delle aree protette statali, prevedendo che il nulla osta verifica la conformità tra l'intervento e le disposizioni del piano e del regolamento del parco ed è reso entro il termine di 60 giorni decorso inutilmente il quale si intende rilasciato (comma 1).
L'art. 13, comma 1 prevede, pertanto, una ipotesi di silenzio assenso dell'amministrazione, ripresa poi dalle normative delle Regioni in tema di aree protette regionali (ad es. art. 28 LR Lazio 29/1997).
Successivamente la Legge 80/2005 (di conversione del Decreto legge 35/2005) ha modificato l'art. 20 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, estendendo il silenzio assenso a tutti i procedimenti ad istanza di parte ed escludendolo nei procedimenti relativi ad interessi sensibili quali il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la sicurezza nazionale, la salute, la pubblica sicurezza, ecc..
Di conseguenza una parte della giurisprudenza riteneva implicitamente abrogato l'art. 13 della Legge 394/1991, nella parte in cui prevede il silenzio assenso in caso di mancato rilascio del nulla osta dell'Ente parco. Secondo un altro orientamento invece tale norma continuava ad essere operativa.
La questione è stata ora risolta dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, che pronunciandosi sul ricorso di un soggetto privato contro un parere negativo tardivo di un Ente parco ha stabilito la perdurante efficacia dell'art. 13 comma 1 della Legge 394/1991 e l'avvenuta formazione del silenzio assenso decorsi inutilmente 60 dalla richiesta di parere
In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato che:
- la norma che prevede la formazione del silenzio assenso nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta dell'ente parco non è stata abrogata né espressamente, né tantomeno implicitamente dall'art. 20 Legge 241/1990 come modificato dalla Legge 80/2005, in virtù dell'applicazione del principio per cui la legge generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore. La nuova legge, salvo casi particolari, dispone solo per il futuro e non incide sui procedimenti disciplinati da leggi anteriori;
- l'avvenuta formazione del silenzio assenso comporta che la p.a., qualora intenda intervenire una volta decorso il termine di 60 gg a disposizione dell'ente parco per il rilascio del nulla osta, deve farlo in via di autotutela con provvedimenti di revoca o annullamento.
In allegato:
\r\nSentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 17
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162 il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, 127 recante "Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi" in vigore dal prossimo 28 luglio 2016. che da attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della Pubblica amministrazione).
Il decreto riscrive interamente la disciplina della conferenza contenuta nella Legge 241/90 riformando un istituto sul quale erano stati nel corso degli anni riscontrate molte criticità che si ripercuotevano in particolare sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il decreto interviene, pertanto, a risolvere molte di queste criticità assicurando un modello di conferenza più snello con una riduzione dei termini ed una maggiore efficienza del processo decisionale.
Rispetto alla prima versione esaminata dal Consiglio dei Ministri sono state apportate alcune modifiche che da un lato accolgono le richieste avanzate dall'Ance e dall'altro recepiscono i pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla Commissioni parlamentari prevedendo, però, in alcuni casi, delle maggiori limitazioni rispetto al testo originario.
I lavori della conferenza si potranno concludere tra i 55 giorni oppure i 100 giorni in caso di presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica ecc., fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento
Nel rinviare l'esame dettagliato dei contenuti in un successivo documento si evidenziano le seguenti novità.
Principali novità
Il provvedimento in via generale conferma le tre tipologie di conferenza dei servizi (istruttoria, preliminare e decisoria) prevedendo due diverse modalità in cui possono svolgersi:
- conferenza in forma semplificata e modalità asincrona: si caratterizza per l'assenza fisica delle amministrazioni con invio dei documenti per via telematica e determinazioni non collegiali e contestuali;
- conferenza in modalità simultanea e modalità sincrona: si svolgerà per la conferenza decisoria solo in alcuni casi (es. in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato),con la presenza fisica delle amministrazioni e obbligo della collegialità e contestualità delle determinazioni.
Tra i punti qualificanti della riforma si evidenziano:
- perentorietà del termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni che non dovrà superare i 45 giorni (90 giorni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali ecc salvo che disposizioni di legge non prevedano un termine diverso etcc), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- rafforzamento del principio che qualora le amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, non si esprimano nel termine ovvero esprimano un dissenso non motivato il silenzio equivale ad assenso (nella conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea viene specificato in maniera più dettagliata rispetto alla normativa antecedente le modifiche che si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni in cui il rappresentante non abbia partecipato alla riunione oppure partecipandovi non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione);
- partecipazione alla conferenza simultanea di un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione;
- limitazione alle amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di procedere in via di autotutela. In caso di annullamento ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 241/90 le amministrazioni potranno sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere i relativi provvedimenti previa indizione di una nuova conferenza di servizi. In caso, invece, di revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/90 potranno sollecitare l'amministrazione ad assumere i relativi provvedimenti solo se abbiano partecipato alla conferenza di servizi ( rispetto al testo entrato al Consiglio dei Ministri sono state poste delle limitazioni che restringono quanto previsto nella legge delega).
- previsione di un nuovo procedimento per la soluzione dei dissensi espressi dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico ecc). Il procedimento è ora denominato di "opposizione" e prevede a carico delle amministrazioni dissenzienti l'onere di esperire tale rimedio solo nei casi in cui abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori. L'opposizione è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri con rimessione della questione al Consiglio dei Ministri in caso di mancato raggiungimento dell'intesa;
- in caso di progetti sopposti a valutazione ambientale di competenza regionale si prevede l'integrazione dei procedimenti attraverso l'indizione da parte dell'amministrazione competente al rilascio della VIA di un'unica conferenza decisoria. Il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso (non solo quelli ambientali) necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto (tra cui anche l'autorizzazione paesaggistica). La conferenza è sempre convocata in modalità sincrona e si conclude nel termine di 150 giorni. Resta ferma la disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA statale.
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data del 28 luglio 2016.
Procedimento di rilascio del permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Il decreto apporta delle modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (DPR 380/2001) al fine di coordinare la normativa al nuovo procedimento della conferenza di servizi. In pratica si stabilisce che tutte le volte che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di "ulteriori atti di assenso" è obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi. Il testo vigente prima delle modifiche prevedeva l'indizione della conferenza solo se entro 60 giorni il responsabile del procedimento non acquisiva i relativi assensi o era intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni. Si evidenzia che rispetto al testo iniziale entrato al Consiglio dei Ministri non è stato risolto il problema relativo alla disciplina applicabile nel caso in cui sia necessario acquisire un solo atto di assenso e sull'applicabilità dell'articolo 17bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tema di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. Si tratta di una questione che è stata sollevata dall'Ance e, sulla quale, è stato posto dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione un quesito al Consiglio di Stato. Con il parere n.1640/2016 depositato il 13 luglio scorso l'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito a diversi problemi applicativi dell'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Seguirà nei prossimi gironi un approfondimento su questo parere.
In merito all'autorizzazione paesaggistica è stato specificato che il Sovrintendente esprime il parere di cui all'articolo 146 del Dlgs 42/2004. Dato che la nuova normativa della conferenza di servizi fa salvi per i casi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico – territoriale i termini previsti da diverse disposizioni di legge, si ritiene che lo stesso debba essere inteso in 45 giorni ( come previsto dall'art. 146 del Dlgs 42/2004) piuttosto che in 90 giorni. Ciò, tuttavia, è chiaro in merito alla conferenza semplificata (in quanto espressamente previsto). Nella conferenza simultanea, invece, non è stata specificata tale formula ma si stabilisce che in questi casi il termine è di 90 giorni. Relativamente, ai casi di SCIA e CIL/CILA il decreto non ha previsto alcuna modifica. Si ritiene che, in questo caso, continui a rimanere facoltativa e ad iniziativa del privato la possibilità di rivolgersi allo Sportello unico per l'acquisizione dei relativi atti di assenso e, nel caso, di indire la conferenza di servizi. Il decreto legislativo sulla SCIA (vedi news del 15 luglio 2016Riforma PA: pubblicato il Decreto sulla SCIA) prevede invece per la SCIA generale sempre l'indizione della conferenza di servizi.
In Allegato:
\r\n