La presente per informare dell'avvenuta pubblicazione sul sito www.lavoro.gov.it del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contenente le tabelle provinciali del costo della manodopera in edilizia.
\r\nSi ricorda che, in base all'art. 86 comma 3 bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice degli appalti), al Dicastero compete, infatti, di predisporre ed emanare le tabelle del costo della manodopera per tutti i settori merceologici, ai fini della predisposizioni delle gare di appalto e della valutazione dell'anomalia delle offerte.
\r\nNel rimarcare che le tabelle sono quelle anticipate in bozza con lettera del 9 febbraio 2015, si rileva che il decreto indica che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce ed a oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
\r\nSi rileva, altresì, che il decreto riporta una decorrenza retroattiva delle tabelle (settembre 2014). Questo comporta criticità per il settore: tra settembre e oggi le imprese hanno, infatti, concorso alle gare di appalto esponendo i costi come ricavati dalle tabelle elaborate in sede locale, evidentemente diversi da quelli "ministeriali".
\r\nIn proposito, con lettera congiunta, tutte le parti sociali del settore hanno richiesto al Ministero che venga chiarito che le tabelle ministeriali entrano in vigore per le gare bandite successivamente alla pubblicazione del decreto.
\r\nSi fa riserva di rendere immediata informativa sugli esiti dell'azione delle parti sociali.
Con l'allegata circolare n. 94/15, relativa alla nuova disciplina della NASpI, l'Inps ha fornito le istruzioni operative preannunciate nel precedente messaggio n. 2971/15, già oggetto della comunicazione Ance del 4 maggio scorso.
\r\nDopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, i soggetti destinatari ed i requisiti per l'accesso al nuovo trattamento, l'Istituto ha espressamente ricordato che il diritto alla NASpI, oltre che nei casi riconducibili ad uno stato di disoccupazione involontaria del lavoratore, matura anche nei casi di:
dimissioni per giusta causa, ossia scaturite, a titolo esemplificativo, dal mancato pagamento della retribuzione, dalle modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, dal c.d. mobbing, etc;
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro se intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. n. 604/66, così come modificato dall'art.1, co. 40 della L. n. 92/12.
Tale prestazione, peraltro, interviene anche durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 151/01.
\r\nPer ciò che concerne l'ulteriore requisito di accesso alla NASpI, ossia le tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione, l'Inps ha evidenziato che, a tal fine, sono valide tutte le settimane retribuite a patto che la retribuzione non sia inferiore ai minimali settimanali. La contribuzione utile ai fini della NASpI è, più in generale, quella dovuta, ma non versata, ai sensi dell'art. 2116 del c.c. c.d. automaticità delle prestazioni.
\r\nPer il perfezionamento del requisito si considerano, altresì, utili i contributi e i periodi lavorativi come di seguito rappresentati:
i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se, all'inizio dell'astensione, risulti già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Diversamente, non sono considerati utili ai fini della NASpI i periodi non coperti dalla contribuzione effettiva, ma dalla c.d. contribuzione figurativa.
\r\nSi tratta in particolare dei periodi di:
malattia ed infortunio sul lavoro, nel caso di mancata integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore;
assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore.
I suddetti periodi, da considerare neutri, ampliano, pertanto, il quadriennio di riferimento per la verifica del requisito contributivo.
\r\nIn riferimento all'ultimo dei tre requisiti ai fini dell'accesso alla prestazione NASpI, ossia quello relativo alle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti lo stato di disoccupazione, l'Inps ha rilevato che si tratta di quelle giornate di effettiva presenza sul lavoro indicate nel flusso mensile UNIEMENS, indipendentemente dalla loro durata oraria.
\r\nAnche in questo caso, i periodi coperti da contribuzione figurativa conseguenti alla malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore, assenze per permessi e congedi, ampliano, per un periodo pari alla durata degli eventi stessi, il periodo in cui calcolare le trenta giornate lavorative nei dodici mesi che precedono l'inizio della disoccupazione.
\r\nPer ciò che concerne il calcolo e la determinazione della misura dell'indennità, è importante osservare che questa viene rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
\r\nLa NASpI, che per il 2015 non potrà superare l'importo massimo di 1.300 euro mensili, subirà una riduzione del 3% a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione del trattamento che, ad ogni modo, non sarà soggetto al prelievo contributivo nella misura prevista per gli apprendisti e pari al 5,84%.
\r\nLa prestazione assistenziale, che per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2017 verrà riconosciuta per un periodo massimo di 78 settimane, per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° maggio 2015 sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
\r\nA tal fine, non verranno computati i periodi contributivi che hanno già consentito l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione come quella Ordinaria (DSO) e di Aspi. Proprio in virtù delle norme e discipline differenti in materia di disoccupazione, l'Istituto ha richiamato, nella nota in oggetto, alcuni casi esemplificativi, a cui si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza, concernenti le modalità di calcolo dei periodi di contribuzione ai fini della determinazione dei periodi di fruizione della NASpI.
\r\nA pena di decadenza, i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti devono presentare istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
\r\nTale termine decorre dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; a tal riguardo, i recenti orientamenti della giurisprudenza hanno derogato tale termine, prevedendo, in particolare, l'interruzione del decorso dello stesso nelle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio del congedo di maternità.
\r\nL'erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla partecipazione alle iniziative di ricerca di una nuova attività lavorativa o di riqualificazione professionale che siano, ai sensi di quanto previsto dal co. 3 dell'art. 1 della L. n. 183/14, altresì connesse alle ulteriori misure di ricerca attiva di un'occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo, individuate in un apposito decreto di prossima emanazione.
\r\nNel caso in cui il lavoratore fruitore della NASpI trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, che garantisca allo stesso un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale ipotesi, infatti, l'indennità verrà sospesa d'ufficio e riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.
\r\nNel caso in cui il lavoratore percettore di NASpI trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, che garantisca un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, questi conserverà il diritto alla prestazione, ma in misura ridotta. In tale circostanza il lavoratore sarà tenuto a comunicare all'Inps, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. In questo caso il datore di lavoro o l'utilizzatore, in caso di contratto di somministrazione, non dovrà coincidere con il datore di lavoro per il quale il percettore lavorava in precedenza.
\r\nDeterminano la perdita della fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo:
la perdita dello stato di disoccupazione;
l'inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste;
il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
il diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
il mancato adempimento delle regole di condizionalità, ovvero quelle sopra riportate connesse alla ricerca di occupazione e reinserimento ed oggetto del futuro apposito decreto.
La nota in parola, a cui si fa esplicito rinvio per quanto non espressamente richiamato nella presente Comunicazione Ance, ha chiarito, inoltre, che, per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti, d'ufficio, i contributi figurativi, utili ai fini pensionistici. Tali contributi sono rapportati, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte, all'importo massimo mensile della NASpI. Per l'anno 2015, pertanto, la contribuzione sarà riconosciuta nel limite massimo di euro 1.820,00, in quanto l'importo massimo di NASpI è pari ad euro 1.300,00.
\r\nFermo restando che per quanto non disciplinato espressamente dal decreto n. 22/15 ed, in quanto compatibili, restano operative le norme in materia di ASpI, comprese quelle relative al finanziamento, agli eventi di disoccupazione intervenuti entro il 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, si applicano, fino alla scadenza naturale o decadenza dalla prestazione, le disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 92/12 relative all'ASpI.
\r\n1 allegato
Circolare Inps 94 del 12-05-2015
Si riporta in allegato la Circolare Inps n. 82/2015 che detta istruzioni operative per la liquidazione della Quota integrativa della Retribuzione disposta, come noto, dalla legge 23 dicembre 2015 (legge di stabilità).
\r\nL'Istituto, con tale nota, detta criteri e adempimenti per l'esercizio dell'opzione del lavoratore per ricevere il tfr in busta paga.
\r\nNel ricordare che la sintesi delle disposizioni è riportata nella citata news Ance, si rimarca quanto segue:
\r\n- il diritto alla liquidazione opera a partire dal mese successivo a quello della presentazione dell'istanza.
\r\nL'Inps ha precisato che le domande possono essere presentate dal 3 aprile (che è la data di entrata in vigore del DPCM citato). Da ciò deriva che il primo mese di erogazione effettiva in busta paga sarà quello di maggio 2015.
\r\nLa tempistica sopra indicata riguarda i dipendenti dei datori di lavoro che non abbiano fatto ricorso al finanziamento assistito da garanzia.
\r\nPer quanto attiene, invece, i dipendenti dei datori di lavoro che richiedano tale finanziamento, l'anticipo del tfr in busta paga sarà erogato a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza;
\r\n- la news Ance più volte ricordata riporta i casi di eccezione al diritto di richiedere la liquidazione in busta paga. L'Istituto, anche a seguito di richieste di chiarimento, ha specificato che sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l'erogazione mensile del Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che abbiano utilizzato il proprio tfr a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché gli stessi siano stati notificati dal lavoratore dall'ente mutuante.
\r\nSi rileva che, tra le eccezioni, l'Inps riporta anche quella relativa a lavoratori dell'edilizia per i quali accordi territoriali prevedano il Tfr accantonato presso le Casse Edili.
\r\n- una ulteriore precisazione è relativa alla durata del rapporto di lavoro necessaria per avere diritto al tfr in busta paga. Tale anzianità minima (sei mesi) si deve intendere presso lo stesso datore di lavoro. Fanno eccezione le fattispecie nell'ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegua senza soluzione di continuità.
\r\nAd esempio: cessione del contratto di lavoro in forma individuale, ai sensi dell'art. 1406 del codice civile; variazione di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d'azienda o di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1112 sempre del codice civile.
L'Inps rimarca che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall'art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedono la maturazione del tfr (esempio aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto (sei mesi).
- La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del tfr, al netto del contributo dello 0,50%.
\r\nLa circolare dell'Istituto detta anche specifiche operative, a cui si fa rinvio, relativamente alla procedura di liquidazione della Qu.I.R. attraverso l'accesso al finanziamento assistito da garanzia, al rimborso del finanziamento, all'interruzione anticipata dell'erogazione, al finanziamento del Fondo di garanzia.
\r\nPer ciò che concerne le misure compensative nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie o tramite il ricorso al finanziamento assistito da garanzia, all'erogazione della Qu.I.R., trova applicazione la misura compensativa di cui all'art. 10, comma 2, del D. lgs. n. 252/2005, vale a dire l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge 20 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.
\r\nEsclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all'art. 10, commi 1 e 3, del citato D.lgs. n. 252/2005. A tal proposito, viene ricordato che, a far tempo dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005.
\r\nOltre alla circolare in esame si ritiene utile, per completezza, allegare l'accordo quadro siglato il 20 marzo 2015 tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) per "il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all'anticipazione del TFR in busta paga secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" e il DPCM n. 29/2015 recante "regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018".
\r\n5 allegati
Inps_Circolare 82_2015
Allegato 1 Circ_Inps_82_2015
Allegato 2 Circ_Inps_82_2015
Allegato 3 Circ_Inps_82_2015
ALlegato 4 Circ_Inps_82_2015
Con l'allegata nota n. 51/15, l'Inail ha comunicato che, a seguito della emanazione del Decreto interministeriale 3 marzo 2015, già oggetto della Comunicazione Ance del 30 aprile scorso, le nuove percentuali di sconto legate alla c.d. oscillazione per prevenzione di cui all'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, saranno applicate alle istanze presentate con riferimento all'anno in corso.
\r\nPertanto, fermo restando che la riduzione verrà riconosciuta in sede di regolazione del premio dovuto nel 2015, l'Istituto assistenziale conferma che, tramite PEC, invierà alle imprese già destinatarie di un provvedimento di accoglimento delle istanze OT 24, un messaggio di rettifica contenente le nuove ed effettive aliquote di sconto che verranno applicate.
\r\n1 allegato
\r\nCon l'allegato messaggio n. 2971/15, l'Inps ha fornito le prime indicazioni in merito alla nuova indennità di disoccupazione introdotta dall'art. 1 del D.Lgs n. 22/15, denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che, dallo scorso 1° maggio, ha sostituito, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi da tale data, i trattamenti di ASpI e mini ASpI previsti dall'art. 2 della L. n. 92/12, la cui disciplina, invece, continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.
\r\nCome noto la nuova indennità è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, che:
\r\nA decorrere dallo scorso 1° maggio, pertanto, è possibile utilizzare i consueti canali telematici per l'inoltro delle domande che, si ricorda, devono essere presentate entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
\r\nL'Istituto conclude confermando che è in corso di pubblicazione un'apposita circolare contenente alcuni approfondimenti circa la disciplina della nuova prestazione assistenziale, che sarà tempestivamente oggetto di comunicazione ANCE.
\r\n1 allegato
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