Con l'allegato Decreto del 3 marzo 2015, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha modificato l'art. 24 del decreto interministeriale 12 dicembre 2000, relativo all'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo il primo biennio di attività, già oggetto di modifica del Decreto ministeriale 3 dicembre 2010.
\r\nIn particolare, la riduzione in parola, per la quale sarà necessario presentare all'Inail apposita istanza entro il 28 febbraio dell'anno per cui la stessa è richiesta, sarà riconosciuta, sulla base del numero dei lavoratori – anno, secondo le nuove percentuali di seguito rappresentate ed espressamente richiamate dall'art. 1, co. 1, del decreto in oggetto.
\r\nLavoratori – anno Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%
\r\nCome noto, la riduzione, autorizzata con provvedimento motivato dall'Inail, previa verifica dell'attuazione da parte del datore di lavoro di interventi migliorativi in materia di sicurezza, viene riconosciuta con effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda e si applica in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.
\r\n1 allegato
\r\nCon risposta ad stanza di Interpello n. 13 del 24 aprile scorso, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni richiamate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 22/15 in materia di NASpI, ossia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
\r\nIn particolare, il dicastero, a cui è stato chiesto se tale trattamento possa essere riconosciuto ai lavoratori nei casi di licenziamento per motivi disciplinari e nei casi di "conciliazione agevolata" ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 23/15, ha confermato che le suddette fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione della NASpI, in quanto vanno considerate ipotesi di "disoccupazione involontaria" conseguenti ad un atto unilaterale di licenziamento .
\r\nNel caso di licenziamento disciplinare, infatti, l'adozione di tale provvedimento costituisce esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro così come, nell'ambito della conciliazione agevolata di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 23/15, in caso di accettazione del lavoratore dell'offerta economica fatta dal datore di lavoro, il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro resta comunque il licenziamento.
\r\nPer completezza, il Ministero ricorda che La NASpI compete, oltre ai casi di perdita involontaria del lavoro, nei casi di dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro come da procedura introdotta dall'art. 1, co. 40 della L. n. 92/12.
\r\n1 allegato
\r\nIl Ministero del Lavoro, con l'allegata nota, in risposta ad un interpello della Federreti, in materia di collocamento obbligatorio e di esclusione dalla base di computo ex art. 5, co. 2 della L. n. 68/1999 del personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi, ha ribadito che tale esclusione riguarda i datori di lavoro del settore edile ed il relativo personale, non potendo pertanto essere applicato a personale non appartenente al settore dell'edilizia.
\r\nIl dicastero ha infatti ribadito che la disposizione contenuta della L. 68/1999 è espressamente riferita ai datori di lavoro del settore edile, con l'eccezione formulata dalla Legge Fornero per quanto attiene al personale direttamente operante nei montaggi e smontaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
\r\nAnche con riferimento a quest'ultima ipotesi, però, il Ministero ha espresso parere negativo con riguardo al caso di specie, in quanto il personale citato nella richiesta di parere assolve funzioni di coordinamento, supervisione e controllo e non è direttamente operante nelle attività richieste dalla legge.
\r\nCiò non toglie ovviamente che nel settore dell'edilizia l'esclusione operi comunque con riferimento a tali figure in quanto personale del settore edile.
\r\n1 allegato
\r\nL'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di marzo 2015 è risultato pari a 107,0 base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00375000.
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n3/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,375
\r\n75% di 0,00000000 [indice marzo su indice dicembre 2013 x 100 - 100] =
0,000000.
TOTALE = 0,375000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 marzo 2015 ed il 14 aprile 2015.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\n1 allegato
\r\nIl Ministero del Lavoro, con l'allegata nota inviata in data odierna, ha ripreso il tema della regolarità contributiva per le imprese in concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis della L.F., a seguito di una richiesta di parere avanzata dall'Inps.
\r\nL'Istituto previdenziale, infatti, sulla base delle precisazioni contenute nella risposta ad interpello n. 41/2012, nella quale veniva sancita la regolarità contributiva delle imprese ammesse al concordato (per i debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura) esclusivamente dopo l'omologa dello stesso, ha sollevato alcune questioni critiche circa le ricadute pratiche di una simile previsione per le imprese interessate.
\r\nStante, infatti, i lunghi lassi di tempo che spesso intercorrono prima che l'impresa possa ottenere l'omologa del concordato, gravose diventano le conseguenze che pesano sulla stessa, al fine del proseguimento dell'attività, in presenza di un Durc negativo in detto periodo.
\r\nCiò premesso, il Ministero del Lavoro ha rivisto quanto affermato nel 2012, stabilendo che, già con la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, può considerarsi integrata l'ipotesi contemplata nell'art. 5, co. 2 lett. b) dell'attuale decreto sul Durc secondo il quale la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative, con conseguente possibilità di rilascio del Durc, a condizione che, come già anticipato nella bozza del decreto sul Durc di prossima emanazione, la domanda di concordato sia corredata di un piano concordatario che contempli l'integrale soddisfacimento dei debiti Inps, Inail e Casse Edili pregressi.
\r\nIl Ministero del Lavoro ha, infatti, argomentato partendo dal divieto sancito nell'art. 168 L.F. di porre in essere azioni esecutive da parte dei creditori a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (art. 168 L.F.), divieto dal quale discenderebbe, continua il Ministero, l'impossibilità di provvedere ad un adempimento spontaneo da parte del debitore rispetto ai debiti pregressi, che troverebbe riscontro anche nella norma che prevede l'autorizzazione da parte del Tribunale a pagare i crediti anteriori per beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa (art. 182quinques), escludendo pertanto implicitamente che il pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di crediti.
\r\nTale soluzione, conclude il Ministero del Lavoro, risulta essere in linea con la ratio della norma sul concordato preventivo in continuità aziendale.
\r\n1 allegato
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