Pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro gli ultimi 4 decreti attuativi della Legge n. 183/2014 (c.d. "Jobs Act"), approvati in via definitiva lo scorso 4 settembre dal Consiglio dei Ministri e recanti rispettivamente:
\r\nIn attesa della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si inoltrano, ai fini di una corretta valutazione delle disposizioni ivi contenute, i testi dei decreti suddetti, facendo riserva di fornire le opportune valutazioni delle disposizioni di maggior interesse per il settore, anche alla luce dell'incontro previsto per domani 22 settembre presso la Confindustria.
\r\n4 allegati
\r\ndecreto 1
decreto 2
decreto 3
decreto 4
L'Inps, con l'allegata circolare n. 152/15, ha fornito ulteriori istruzioni operative in ordine alla fruizione del congedo parentale su base oraria, a fronte della nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 80/15, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015.
\r\nCriteri di fruizione, computo e indennizzo
Nel rammentare che il citato decreto ha previsto l'ampliamento del periodo per la fruizione del congedo parentale da 8 a 12 anni del bambino e del periodo in cui il congedo stesso è indennizzabile a prescindere dal reddito, ossia da 3 a 6 anni, l'Istituto precisa che l'introduzione della modalità oraria (art. 32 del T.U.), aggiuntiva alle modalità giornaliera o mensile, non modifica i limiti complessivi e individuali della durata del congedo, che rimangono pertanto invariati.
I lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità consentite, che possono alternarsi, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
Viene quindi chiarito che se nella stessa giornata vi è copresenza di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo, né ai fini dell'indennizzo.
Si sottolinea che il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità, ma con permessi o riposi disciplinati da altre disposizioni normative (ad. es. legge n. 104/92), ferma restando la possibilità del contratto collettivo, anche aziendale, di stabilire diversi criteri di compatibilità.
La circolare evidenzia, inoltre, che, stante la complessità della disciplina sull'argomento, è necessario attuare le novità normative mediante più fasi operative.
In una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera, anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione dovrebbe prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa.
In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero - del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero, che, in assenza di ulteriori specificazioni di legge, è quello contrattualmente previsto.
Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello stesso T.U..
Le ore di congedo sono comunque coperte da contribuzione figurativa.
Presentazione della domanda
La richiesta di congedo orario deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro ed all'Inps, secondo le puntuali istruzioni riportate dalla circolare.
Nella fase transitoria, la richiesta all'Istituto è inoltrata mediante un'apposita domanda on line, diversa da quella in uso per richiedere il congedo parentale giornaliero o mensile. Nell'ipotesi, pertanto, che si intenda fruire del congedo in modalità giornaliera e/o mensile e oraria, dovranno utilizzarsi due procedure di invio telematico.
L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite Web, Contact Center Integrato, Patronati.
L'Istituto precisa che, qualora fosse confermata come definitiva la disciplina sperimentale, saranno effettuate le necessarie integrazioni alle relative procedure.
Si rammenta, da ultimo, che il lavoratore è tenuto al preavviso secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, comunque con un termine non inferiore a 5 giorni per il congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni, in caso di congedo orario.
2 allegati
\r\nINPS Circolare numero 152 del 18-08-2015
INPS Circolare numero 139 del 17-07-2015
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2015 è risultato pari a 107,2 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01015187.
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n7/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,875
\r\n75% di 0,18691589 [indice luglio su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,140187.
\r\nTOTALE = 1,015187
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2015 ed il 14 agosto 2015.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\n1 allegato
\r\nLa L. n. 109/15, di cui si allega copia, di conversione del D.L. 21 maggio 2015, n. 65, concernente le disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, pubblicata in G.U. n. 166/15, ha previsto il rifinanziamento di alcune delle misure di sostegno al reddito disciplinate dal nostro ordinamento.
\r\nSi tratta, in particolare, del finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo "B" di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i quali è stata autorizzata, per l'anno 2015, la spesa nei limiti di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, in luogo dei 70 inizialmente previsti.
\r\nInoltre, è stato incrementato di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, sempre a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, relativo alle proroghe fino a 24 mesi dei trattamenti di integrazione salariale nei casi di Cigs per cessazione attività.
\r\nInfine, per consentire l'incremento del 10% del trattamento integrativo riconosciuto a seguito della stipula dei contratti di solidarietà ex L. n. 863/84 (dal 60% al 70%), è stato incrementato di 150 milioni di euro, per l'anno 2015, il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tale rifinanziamento interesserà gli accordi e le relative istanze stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali, attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
\r\nIn relazione a tale ultimo rifinanziamento, e per gli aspetti più strettamente operativi, è intervenuto l'Inps con la nota n. 5100/15, anch'essa allegata, a cui si fa esplicito rinvio per una puntuale informativa.
\r\n2 allegati
Legge_17_07_15_n 109 _Ammortiz_Sociali
Inps_messaggio 5100
Con l'allegato messaggio n. 5336/15, l'Inps ha ricordato che, relativamente alla riduzione dell'11,50% di cui all'art. 29 della L. n. 341/95 e smi, non essendo stato emanato, entro il 31 luglio scorso, il decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia attuativo dell'agevolazione in parola, le imprese edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2014, pari all'11,50%, con decorrenza 1° settembre 2015.
\r\nCome ormai noto, l'art. 1 co. 51 della L. n. 247/07, ha infatti previsto che "decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".
\r\nCon riferimento alle modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, la nota in oggetto fa esplicito rinvio alla circolare Inps n. 75/15, già oggetto della comunicazione Ance del 13 aprile 2015.
\r\nHanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305, caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
\r\nNon hanno diritto alla riduzione contributiva in oggetto i datori di lavoro che svolgono attività di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto.
\r\nFermo restando che lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, per poter fruire del beneficio sarà necessario inoltrare dal 1° settembre 2015 apposita istanza telematica, utilizzando il modulo "Rid-Edil", presente nella sezione "comunicazioni on line", funzionalità "invio nuova comunicazione" disponibile nel cassetto previdenziale aziende del portale informatico dell'Istituto.
\r\nI sistemi informativi centrali, entro il giorno successivo all'inoltro delle istanze, previa verifica formale, attribuiranno un esito positivo o negativo; in caso di esito positivo, ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice autorizzazione "7N", che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2015.
\r\nNelle ipotesi di matricole sospese o cessate, l'azienda potrà recuperare lo sgravio relativo ai mesi precedenti la sospensione o cessazione attraverso la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio in oggetto. La sede Inps competente, in caso di esito positivo dell'istanza, attribuirà il suddetto codice relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.
\r\nI datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio relativo al beneficio corrente nel flusso UniEmens con il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi"; il recupero degli arretrati, invece, dovrà essere esposto con il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".
\r\nPer gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio inserendo nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, valorizzando l'elemento con il codice "NFOR", che contraddistingue, appunto, gli operai non più in carico presso l'azienda.
\r\nLa nota in oggetto conclude ricordando che nel caso di mancata adozione del decreto interministeriale o di modifica della misura agevolativa, l'Inps provvederà al recupero degli importi non spettanti, o a fornire le istruzioni operative per il conguaglio delle differenze a credito.
\r\n2 allegati
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