Il Ministero del Lavoro, con un apposito comunicato stampa, ha confermato che, ai fini della maturazione del requisito contributivo (almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio) e dell'anzianità lavorativa (almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione), per il diritto alla Naspi, i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o gli altri periodi (come ad es. la malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), saranno considerati neutri.
\r\nL'Inps, anticipa il dicastero, fornirà opportuni e dettagliati chiarimenti al riguardo con una propria circolare, attuativa della Naspi, che sarà tempestivamente oggetto di comunicazione Ance.
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L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2015 è risultato pari a 106,8 base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00250000.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n2/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25
\r\n75% di -0,18691589 [indice febbraio su indice dicembre 2013 x 100 - 100] =
0,000000.
TOTALE = 0,250000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2015 ed il 14 marzo 2015.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\nSi informa che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 i primi due decreti legislativi in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".
\r\nIl Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23, recante "disposizioni in materia contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti" e il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati", che si allegano per opportuna informativa, sono in vigore dal 7 marzo scorso (giorno successivo alla loro pubblicazione in G.U.).
\r\nUnitamente ai suddetti decreti si allega altresì la circolare di commento della Confindustria, per una prima valutazione delle disposizioni contenute nei decreti medesimi.
\r\n3 allegati
naspi
tutele_crescenti
commento confindustria Decreto tutele crescenti
In occasione del Comitato della bilateralità, tenutosi lo scorso 5 marzo, le parti sociali dell'edilizia hanno siglato l'allegata Delibera n. 1/2015 di proroga della Delibera n.1/2014 in materia di rateizzazione dei debiti contributivi nei confronti delle Casse Edili, per un periodo massimo di 12 mesi secondo le modalità ivi previste.
\r\nLa proroga ha decorrenza 1 gennaio 2015 e opererà sino al 31 dicembre prossimo.
\r\n1 allegato
\r\nForniti dal Ministero chiarimenti in merito alla durata del durc in relazione ai lavori edili per i soggetti privati che, dal 1° gennaio 2015 è ridotta a 90 giorni, in quanto l'estensione a 120 giorni ha operato solo fino al 31 dicembre 2014. Si rimanda alla lettura della circ.n.34, pubblicata nell'area riservata, nella sezione circolari.
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