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Lavoro e previdenza

Inps/Inarcassa – Iscrizione ed obblighi contributivi

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la circolare Inps n. 72/15 che detta, anche alla luce dei recenti provvedimenti dalla Corte di Cassazione, i criteri generali per la corretta individuazione dell'Ente previdenziale competente (Gestione separata Inps o Inarcassa) per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.

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Al riguardo, l'Istituto previdenziale, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha preliminarmente ricordato che, in base alla normativa richiamata dall'art. 21, comma 5 della Legge n. 6/81 e dall'art. 7 dello Statuto Inarcassa, sono tenuti ad iscriversi alla Cassa di previdenza professionale autonoma gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:

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1) iscritti all'Albo professionale;
2) titolari della partita I.V.A.;
3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

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Per quanto sopra, pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato, non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.

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Nel merito, come anticipato, l'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione sentenze nn. 14684/12, 5827/13 e 9076/13) ha consentito di chiarire il regime previdenziale applicabile "all'esercizio delle attività professionali" anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.

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In particolare, la Corte Suprema ha stabilito che nel concetto di "esercizio della professione" deve essere compreso non solo l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche "l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione".

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La oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, comporta l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo obbligatorio ed integrativo dovuto alla Cassa previdenziale di categoria.

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La circolare in oggetto riporta, infine, una tabella nella quale sono individuate le tipologie di attività svolte da ingeneri ed architetti, anche in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di un contratto a progetto, ed il riferimento al relativo Ente previdenziale.

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Tra queste, si segnala che l'attività di Amministratori e componenti del Consiglio di Amministrazione di società, come quelle dell'edilizia, all'interno della quale il professionista svolge attività di natura tecnica connessa alla propria cultura e formazione, è riconducibile all'inquadramento previdenziale ad Inarcassa e, pertanto, gli adempimenti contributivi devono essere assolti nei confronti di tale Ente.

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Ad ogni modo, conclude l'Inps, per entrambe le forme assicurative vige il principio dell'esclusività, secondo cui per la stessa attività l'iscrizione ad Inarcassa esclude l'iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa.

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1 allegato

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Inps_circolare 72_2015

Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2014 - Indicazioni operative

Inps: c'è tempo sino al 15 giugno 2015 per presentare le istanze di richiesta di riduzione contributiva dell'11,50% in edilizia relativa all'anno 2014. A chiarirlo è una nota dell'Istituto previdenziale che fornisce le indicazioni operative per il recupero della riduzione contributiva riferita al periodo gennaio-dicembre 2014. Si rimanda alla lettura della circolare n.44, pubblicata nell'area riservata, nella sezione circolari.

Inail – Aggiornamento del modello denuncia/comunicazione di infortunio

Per opportuna informazione, si comunica che l'Inail ha reso disponibile, nella sezione modulistica del proprio portale informatico, una nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.), accompagnato dalle relative istruzioni per la corretta compilazione (allegate).
Le novità introdotte dal nuovo modello, di cui si allega copia, interessano la sezione dedicata al lavoratore, dove è possibile inserire i dati relativi ai contratti a tempo parziale; la sezione dedicata al datore di lavoro, dove è stata aggiunta la modalità vaglia postale per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 1124/65 ed, infine, la sezione dati retributivi, dove, tra gli altri, sono stati adattati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.
Al riguardo, si ricorda che la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa entro due giorni dalla ricezione del certificato medico all'Inail, esclusivamente in via telematica, e che la sede competente a trattare l'infortunio è quella del territorio in cui l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Dal punto di vista sanzionatorio, il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 25,82, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 251/82.
Per i casi di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia è prevista, invece, una sanzione amministrativa da euro 9.296,22 a euro 18.592,44, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n.1124/65 e s.m.i..

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2 allegati

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Modello denuncia/comunicazione infortunio
Istruzioni compilazione

Tfr in busta paga

In Gazzetta Ufficiale il DPCM sul trattamento di fine rapporto in busta paga. Si rimanda alla lettura della circ.n.38, pubblicata nell'area riservata, nella sezione circolari.

Circolare n. 2/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate su modifiche della tassazione dei fondi pensione

Si trasmette, per opportuna informativa, la circolare n. 2/E 2015 dell'Agenzia delle Entrate recante "Disposizioni in materia di previdenza complementare. Art.1, commi 621, 622, 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)".

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Vengono forniti alcuni chiarimenti in relazione a quanto introdotto dalla legge citata, in materia di tassazione dei fondi pensione.

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Nel rinviare alla circolare per le specifiche operative, si evidenzia che:

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• la legge ha portato dall'11,50% al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva, da applicare sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014 (art.1 comma 621);

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• sono state modificate le regole per determinare la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva, al fine di tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata nella misura del 12,50% (art.1 comma 622);

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• per ciò che riguarda le "posizioni fuoriuscite 2014", viene previsto che la nuova misura di imposizione si applica dal periodo di imposta 2014, con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l'imposizione nella previgente misura dell'11,50%, relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2014.

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1 allegato

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Circolare n. 2/E 2015 Agenzia delle Entrate

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