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Collegio Consultivo Tecnico: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici adotta le linee guida

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha adottato, lo scorso 21 dicembre, le “linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre2020, n. 120”.

Tale provvedimento è stato elaborato da un Gruppo di lavoro – cui ha contribuito anche l’ANCE, e composto da esperti nel settore dei lavori pubblici, provenienti dalla magistratura amministrativa, dall’amministrazione pubblica, dall’ANAC, dal mondo accademico e dagli ordini professionali - costituito dal Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP, a fronte della richiesta di chiarimenti in merito al funzionamento dell'istituto, formulata dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma.

L’intervento chiarificatore è assolutamente apprezzabile. Il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) rappresenta, infatti, una delle novità più importanti contenute nel Dl “Semplificazioni” (sul punto, vedi NEWS ANCE ID n. 41691 del 25 settembre 2020).

Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2021, la costituzione del CCT è obbligatoria nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitariaanche se già in corso e se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al d.lgs. n. 50/2016.

Il CCT può essere, invece, costituito in via facoltativa nei seguenti casi:

  1. per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione;
  2. per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Entrando nel merito del documento, si evidenziano di seguito i principali contenuti di interesse.

  • PREMESSA

In apertura, il documento chiarisce, in via generale, quali sono le prerogative e il ruolo che il CCT è chiamato a svolgere, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dl “Semplificazioni”.

In ragione di ciò, il documento, in linea con la normativa vigente, afferma espressamente che il CCT

  1. non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti;
  2. rappresenta, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, l’opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico.
  • AMBITO DI APPLICAZIONE

Le linee guida precisano che:

  1. sono destinatari dell’applicazione della normativa de qua tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 operanti nei settori ordinari, nei settori speciali e nell’ambito delle concessioni;
  2. la costituzione di detto organo avviene esclusivamente in caso di affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione (sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi);
  3. ai fini dell’applicazione della relativa normativa, l’importo di riferimento è quello dei lavori a base d’asta comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni di importo dovute all’adozioni di varianti durante la fase di esecuzione del contratto (in tale ipotesi, ne viene raccomandata la costituzione prima dell’approvazione della variante, al fine di poter disporre dei relativi parere già nella fase preparatoria dell’atto aggiuntivo al contratto);
  4. diversamente dall’accordo bonario, non sussistono limiti di importo e di natura ai fini del deferimento delle questioni a tale organo;
  5. con riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del DL 76, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva, per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto l’accordo.
  • COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI 

Dopo aver ribadito l’obbligo di attivare il CCT prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data, come previsto dal decreto 76, si raccomanda l’immediata costituzione dello stesso per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del DL 76, per i quali la costituzione non sia ancora intervenuta.

Sul punto, viene specificato che l’inottemperanza, ovvero il ritardo nella costituzione del CCT nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dei precisi obblighi, di cui all’art. 6, c. 1, del DL76.

In particolare, viene precisato che “Per la stazione appaltante, tale inottemperanza viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi di legge. Per l’operatore economico privato, l’eventuale inerzia si configura come significativa inosservanza dell’obbligo di leale collaborazione, con ogni relativa conseguenza sul piano dei rapporti contrattuali, fatta salva la dimostrazione di aver adottato ogni atto e condotta in suo potere tesa a sollecitare la parte pubblica al rispetto del dettato normativo”.

Qualora l’importo dei lavori superi la soglia comunitaria in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell’approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell’atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell’esecuzione dei lavori in variante.

Quanto alla durata dell’attività del Collegio, se ne prevede lo scioglimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Il 31 dicembre 2021 rappresenta, comunque, il termine a decorrere dal quale possono essere sciolti i collegi costituti nella vigenza il DL 76, nelle ipotesi obbligatorie; negli altri casi, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

Per quanto invece attiene ai collegi già costituiti al momento dell’entrata in vigore del DL 76 ossia costituiti prima del 17 luglio 2020 - questi continuano ad operare anche successivamente al 31 dicembre 2021, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

In merito alla composizione di detto organo, ai sensi della disciplina vigente, “i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte” (art. 6, comma 2, Dl “Semplificazioni”).

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, occorre procedere alla redazione di apposito verbale, che evidenzi il mancato raggiungimento dell’accordo”.

Successivamente, la designazione sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Tale designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale, il presidente è nominato dalla Regione.

Relativamente ai contratti nei quali il MIT risulti stazione appaltante o finanziatore dell’opera, si raccomanda che il presidente venga nominato dal Ministero su designazione di un organismo indipendente, che garantisca terzietà allo stesso presidente.

Viene poi opportunamente chiarito che la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, c. 1, lett. c), della direttiva 24/2014 UE, è esclusa dalle procedure concorsuali.

Naturalmente, in caso di sostituzione del presidente e dei membri, eventualmente necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall’incarico per giusta causa di un componente, la nota chiarisce che occorre provvedere con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.

Con riferimento poi al numero dei componenti, variabile da tre a cinque, secondo le specifiche esigenze e tipicità del contratto, le linee guida precisano che l’eventuale opzione per cinque componenti deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva di contratti che per la loro particolarità richiedono tali apporti all’interno del CCT.

Circa i requisiti professionali del presidente e dei membri, viene chiarito chei componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione adeguati alla tipologia dell’opera, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze.

Vengono poi fissati alcune qualifiche che possono essere preferenziali per assumere la funzione, rispettivamente, di presidente o di componente.

Relativamente alle ipotesi di incompatibilità dei membri, viene chiarito che non può essere nominato componente del CCT colui che

a)    ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l’operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell’affidamento;

b)     egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento;

c)     ricada in uno dei casi “conflitto di interesse” di cui all’art. 42 del Codice dei contratti[1];

d)     non sia in possesso dei requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all’incarico da assumere;

e)     ricada in uno dei casi di cui all’art. 6, c. 8, del DL76.

Per quanto concerne la cause di incompatibilità del presidente, viene chiarito non può assumere tale ruolo colui che rientri in uno dei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e), o che abbia svolto, con riferimento ai lavori oggetto dell’affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell’art. 815 del r.d. n. 1443/1940.

Per il pubblico dipendente, oltre ai casi di incompatibilità sopramenzionati, non può essere nominato componente o presidente del CCT colui che:

a)      non acquisisce, se dovuta, l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza;

b)      ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

  • RAPPORTI TRA CCT COSTITUITO IN VIA FACOLTATIVA E IN VIA OBBLIGATORIA

Quanto ai rapporti tra CCT costituito in via facoltativa e in via obbligatoria, il provvedimento in esame prevede che, nel caso in cui venga nominato detto organo in fase pre-affidamento, e si voglia procedere alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l’operatore economico aggiudicatario dell’affidamento, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all’esecuzione delle opere.

Viene poi precisato che, nei casi di nomina del CCT per i lavori sottosoglia, ove a seguito dell’approvazione di una variante tecnica e suppletiva, si verifichi, nella fase di esecuzione, il superamento della soglia comunitaria, è necessario che il CCT nominato in via facoltativa sia confermato e prosegua i lavori anche in regime di obbligatorietà.

  • INSEDIAMENTO, FUNZIONI e COMPETENZE

Il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente.

Entro i successivi quindici giorni, è necessario che i componenti sottoscrivano un verbale alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell’operatore economico affidatario., in cui dichiarino, tra le altre cose, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al citato articolo 2.

Quanto alle funzioni, viene definitivamente chiarito, in linea con quanto auspicato da ANCE, che “il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l’iter realizzativo di un lavoro pubblico. In questo senso la dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve”.

Circa i documenti da fornire al CCT,viene precisato che, le parti avranno l’onere di fornire allo stesso l’intera documentazione inerente il contratto. Nel caso in cui la costituzione, soprattutto per i lavori in corso, intervenga quando l’esecuzione è avanzata dovrà essere inviata al CCT tutta la documentazione che ha già generato riserve e/o problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi. In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all’ostensione di uno o più documenti forniti da controparte.

Al CCT è consentito udire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.

  • ATTIVITÀ

Viene ribadito, anzitutto, che lo scopo di costituzione del CCT, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di sovraintendere all’intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione.

A tal fine, si ritiene utile che CCT fissi riunioni periodiche per rimanere informato sull’andamento dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni.

Al CCT viene inoltre riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi.

In ogni caso, il Collegio dovrà tenere informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.

Quanto alle modalità di svolgimento delle riunioni, i sopralluoghi e le audizioni, al CCT è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di relativo svolgimento.

Di ogni riunione del CCT si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato. Quanto all’audizione delle parti, il CCT non ha vincoli di sorta, avendo come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti.

Il CCT deve tenere informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.

Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT nonché in forma succinta l’estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

  • DETERMINAZIONI

In relazione alla natura delle determinazioni del Collegio, il documento de qua specifica che queste assumono valore di:

  1. Pareri, quando si tratta di decisione con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione dei lavori (trattasi di pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni);
  2. Determinazioni” a carattere dispositivo, quando si tratta di decisioni adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d’insorgere o insorta nel corso dell’esecuzione del contratto.

Dette determinazioni, precisano le linee guida, producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate dal Codice di procedura civile (art. 808- ter, secondo comma).

A tal fine, il documento raccomanda l’inserimento di apposita clausola nel contratto di affidamento, o al più tardi al momento della costituzione del CCT, che preveda la possibilità di devolvere a tale organismo la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all’esecuzione del contratto al Collegio.

Al più tardi in sede di sottoscrizione del verbale redatto al momento della costituzione del Collegio, le parti dovranno indicare espressamente se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. e, quindi, in tal caso, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.

Al riguardo, viene chiarito che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, e che tale volontà deve essere manifestata al più tardi nel verbale di insediamento del Collegio.

Ciò considerato, la scelta di attribuire o meno la natura di lodo contrattuale alle determinazioni del Collegio potrà essere espressa dalle parti in un momento in cui è già nota la composizione dello stesso organo, tenendo così nella dovuta considerazione, tra le altre cose, la composizione del Collegio.

Circostanza, questa, cui le imprese dovranno prestare particolare attenzione nel caso in cui non vi sia stato accordo sulla nomina del presidente, visto che, in tale ipotesi, come in precedenza sottolineato, lo stesso sarà comunque indicato dalla parte pubblica.

In ogni caso, conclude il documento, nell’ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, ossia l’inosservanza delle relative determinazioni verrà comunque valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 5 e art. 6, c. 3, DL 76/2020).

Quanto al procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT, si prevede che questo possa essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte (in assenza di quesiti, detto organo non potrà quindi intervenire autonomamente o emettere pareri).

Resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale.

In ogni caso, le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Una volta attivato, il Collegio è sempre tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria (art. 4).

  • COMPENSI

In merito al compenso dei componenti, nel documento vengono forniti sia i criteri specifici di calcolo, sia le modalità di relativo pagamento, cui si fa rinvio.

In linea generale, tale compenso viene calcolato sulla base di una parte fissa, comprensiva delle spese, e di una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, e ripartito in misura del 50% per ciascuna parte, nel caso in cui il Collegio sia costituito in fase di esecuzione delle opere.

La quota parte degli oneri a carico della stazione appaltante è riportata nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, attingendola alla voce “imprevisti” per lavori in corso.

Nel caso in cui invece sia nominato in fase pre-gara, il compenso e le spese saranno interamente a carico della stazione appaltante.

In allegato il testo delle linee-guida in commento, a cui si rimanda per una disamina completa della disciplina.


[1] Art. 42. (Conflitto di interesse)

1 (omissis).

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3.(omissis)

4.(omissis).

5.(omissis).

1 allegato

Linee guida Collegio Consultivo Tecnico

Validità aggiornata al 31.12.2021 - Prezzario unico regionale per i lavori pubblici - Regione Sicilia

In allegato, copia del D.A. n.1-GAB del 14 gennaio 2021, con il quale l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, proroga per il 2021 il prezzario 2019.

 1 allegato

DA1-GAb -2021 - Proroga prezzario

MIT: obbligo di evidenza per le procedure senza bando

Con nota n. 523 del 13 gennaio u.s., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT ha fornito chiarimenti inerenti agli obblighi di pubblicità connessi con le procedure di affidamento derogatorie disciplinate all’art. 1, del D.L.  16 luglio 2020, n. 7 (D.L. “Semplificazioni” – convertito in L. n. 120/2020).

In particolare, è stato affermato che, in relazione all’utilizzo delle procedure negoziate senza bando per gli affidamenti sottosoglia, incombono sulle stazioni appaltanti specifici obblighi di dare evidenza sia dell’avvio delle procedure suddette, sia delle successive aggiudicazioni, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

La norma citata, infatti, prevede la possibilità, per i contratti sotto-soglia, di esperire le procedure negoziate, subordinandole alla previa consultazione di un numero minimo di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento.

Con la nota in commento, il MIT precisa che gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti dovranno rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

Quanto alle modalità di espletamento delle indagini di mercato, il MIT richiama il contenuto delle linee guida n. 4 dell’ANAC (in vigore fintantoché non verrà emanato il Regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del Codice), secondo cui che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità (…)”.

Pertanto, per il  MIT, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, sarà necessaria la pubblicazione dell’avviso di indizione dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, per assolvere agli obblighi di pubblicità di avvio della gara imposti dal cennato articolo 1, comma 2, lettera b) del Dl Semplificazione.

La “ratio legis” di tale adempimento viene individuata, oltreché nella finalità di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa, anche come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento per le negoziate sotto-soglia, alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare.

Quanto al contenuto dell’avviso, la circolare precisa che, in linea con le cennate Linee Guida 4, lo stesso dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

  • il valore dell’affidamento;
  • gli elementi essenziali del contratto
  • i requisiti di idoneità professionale
  • i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti ai fini della partecipazione
  • il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura.
  • i criteri di selezione degli operatori
  • le modalità per comunicare con la stazione appaltante

Ove poi la stazione appaltante decidesse di utilizzare elenchi di operatori economici, è stato chiarito che la stessa sarà tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco.

A questo proposito, il Ministero ha sottolineato la necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del D.L. Semplificazioni, stante l’innalzamento delle soglie per le quali, con la nuova disciplina derogatoria, è stato consentito il ricorso alle procedure negoziate, connesso con l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici.

Pertanto, il MIT, con la nota in commento, “corregge il tiro” rispetto a quanto affermato in un precedente parere (n 729/20) in cui si era ritenuto che l’avviso di cui al cennato art. 1 non fosse funzionale alla sollecitazione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese, trattandosi di un mero “avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa”.

Interpretazione, questa, della quale ANCE aveva sottolineato sin da subito le criticità.

Il chiarimento sull’obbligo di avviso “preventivo” rende infine possibile, per il Dicastero, chiarire che, alle procedure in questione, le imprese invitate potranno partecipare non solo sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) - ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui al Codice dei contratti -  ma, ancor prima, potranno, anche in forma di R.T.I, chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.

1 allegato

DIP_INFRA.REGISTRO UFFICIALE.2021.0000523

Caro materiali: nessun aumento di prezzi rilevato dal Ministero nel 2019

In Gazzetta Ufficiale (G.U.  n. 321 del 29 dicembre u.s.), è stato pubblicato a fine anno il decreto del Ministero delle infrastrutture del 15 dicembre 2020, c.d. “Caro materiali”.

Con riferimento al prezzo dei materiali da costruzione più significativi, il decreto non ha rilevato aumenti, superiori al 10% e rilevanti ai fini della compensazione, per l’anno 2019 rispetto all’anno 2018.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina del “Caro Materiali” e delle relative compensazioni, concerne i soli appalti, ancora in corso di esecuzione, affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016[1].

Con riferimento, quindi, ai contratti affidati prima dell’avvento dell’ultima codificazione, per la determinazione delle compensazioni  riguardanti  i materiali  da  costruzione  più significativi   impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2019, si applicheranno, in relazione all'anno di presentazione dell'offerta,  le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali.

In particolare, occorre fare riferimento:

  • A quanto rilevato nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l'offerta sia  stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019 e  nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 163/2006,  la richiesta di compensazioni dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del decreto,  e, quindi, nel caso specifico, entro il  27 febbraio p.v..  

Inoltre, l’importo della stessa verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno precedente.

In allegato, il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 29 dicembre 2020.


[1] Ciò in virtù di quanto disposto all’articolo 216, comma 27 ter  c.c.p., ai sensi del quale “Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

1 allegato

Mit-decreto-15-dicembre-2020-Gazzetta 

In vigore il decreto “Milleproroghe”: le novità introdotte per il settore dei lavori pubblici

Sulla Gazzetta ufficiale 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 31dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea” - c.d. decreto “Milleproroghe”.

Il decreto, presentato alla Camera dei Deputati (DDL 2845/C) per l’iter di conversione, è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 Dicembre scorso.

In particolare, l’articolo 13 del provvedimento in commento, rubricato “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”, con riferimento al settore dei lavori pubblici, prevede le seguenti principali misure di interesse.

1.     Proroga della possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo contrattuale

L’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto cd “Rilancio”),  convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, com’è noto, ha introdotto, al comma 1, la possibilità per le amministrazioni di incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento - rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35, comma 18 - nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante

Tale facoltà di incremento trova applicazione, inter alia, per le procedure disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – ossia dal 19 maggio 2019 -  e fino al 30 giugno 2021.

Ora, il comma 1 dell’articolo 13 in commento ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale sarà possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione.

2.  Proroga della possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione su progetto definitivo “alleggerito”

Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto cd “Sblocca-cantieri”) -  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - ha previsto, com’è noto, per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di:

-affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie - ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti - sulla base di un progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-  di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto in commento, tale possibilità è estesa anche nell’anno 2021.

3.   Proroga delle deroghe al Codice dei contratti pubblici in materia di subappalto 

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto cd ”Sblocca-cantieri) - convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 -  nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque fino al 31 dicembre 2020, al comma 18 dell’articolo 1, ha disposto:

1)     la sospensione dell’obbligatorietà dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche;

2)     nonché, coerentemente, la sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore. 

Infine, l’innalzamento del limite del subappalto - dal 30, previsto “a regime” dal Codice dei contratti pubblici - al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto è invece prorogato fino al 30 giugno 2021.

Con l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto in commento, tali deroghe alla disciplina del subappalto sono state estese per l’anno 2021; conseguentemente la disciplina sul subappalto rimane immutata rispetto a quella applicata nel 2020.

In allegato il testo del decreto-legge n. 183/2020

1 allegato

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