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Oneri di committenza: l’ultimo comunicato del Presidente ANAC

Con il comunicato del Presidente ANAC del 9 giugno u.s., l’Autorità è tornata ad occuparsi delle clausole della legge di gara che impongono ai concorrenti di corrispondere – in caso di aggiudicazione – i cd “oneri di committenza” ai prestatori di servizi di committenza ausiliari, dei quali le Stazioni appaltanti si siano servite per l’espletamento delle gare.

L’ANAC, dopo aver premesso che l’assunzione dell’obbligo in parola è imposta quale condizione di partecipazione alla gara, ha altresì riscontrato che, spesso, la stipula dello stesso contratto di appalto è addirittura subordinata all’effettivo pagamento da parte dell’aggiudicatario del relativo compenso, talvolta – peraltro – di entità niente affatto trascurabile.  

Nel merito, poi, l’Autorità ha ricordato l’illegittimità di tali clausole, più volte dichiarata sia dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato St., sez. V, sent. 6 maggio 2021, n. 3538; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 novembre 2020, n. 6787), che dall’Autorità (si vedano, da ultimo, le delibere ANAC n. 129/2021 e n. 202/2021).

Ciò, per via dell’effetto restrittivo della concorrenza causato dall’imposizione degli oneri in discorso, in quanto inducono gli operatori economici a non partecipare alle gare, con violazione dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 che, al contrario, in un’ottica pro-concorrenziale, sancisce il principio di massima partecipazione.

Inoltre – ha ancora rilevato l’ANAC – simile meccanismo impone una prestazione economica all’aggiudicatario in assenza di un’espressa previsione di legge, in chiaro contrasto con il disposto dell’art. 23 della Costituzione (che, per ogni tipo di imposizione patrimoniale, richiede la riserva di legge), riversando a carico del privato il corrispettivo per una prestazione (quella dei servizi di committenza ausiliari), di cui si avvale la sola Stazione appaltante.

La prestazione in parola, poi, non trova fondamento neppure nell’art.16-bis del R.D. n. 2440/1923 (secondo cui “le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l’amministrazione dello Stato”), che riguarda solo le spese connesse alla stipulazione del contratto.

Peraltro, i suddetti rilievi sono stati già condivisi dalla recentissima giurisprudenza amministrativa, pure richiamata dal provvedimento dell’ANAC.

Infatti, con la sentenza n. 3538 del 6 maggio 2021, la V sezione del Consiglio di Stato (in riforma della sentenza di primo grado del TAR Campania, su impugnazione diretta proprio dell’ANAC) ha annullato una gara indetta dal Comune di Vairano Patenora (CE) e gestita da ASMEL Consortile s.c. a r.l. (quest’ultima “quale centrale di committenza ausiiaria con il compito di gestire le varie fasi della procedura mediante piattaforma telematica”), nell’ambito della quale era stata inserita la clausola in discorso.

Tra le diverse censure accolte, i massimi Giudici amministrativi hanno quindi rilevato che tale clausola, “imponendo al concorrente di impegnarsi, a pena di esclusione, a corrispondere una somma a titolo di corrispettivo per le attività di committenza (…), operava una restrizione della concorrenza, poiché è evidente che, in forza di tale previsione, il corrispettivo contrattuale sarebbe risultato, sia pure indirettamente, decurtato della predetta somma e sarebbe stato ben possibile che (…) il servizio da prestare potesse risultare in prospettiva non più remunerativo (o non adeguatamente remunerativo) e così indurre un operatore economico a non prendere parte alla procedura”.

Al riguardo – hanno ricordato i Giudici – il principio di massima partecipazione è espressamente previsto dall’art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, come “Grundnorm che permea di sé l’intera disciplina dei contratti pubblici e le singole regole che la compongono”.

Inoltre, il Supremo Consesso ha pure confermato che la clausola in parola è illegittima anche per altre ragioni: perché contrasta con l’art. 41, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici (che prevede il divieto di “di porre a carico di concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58”, ossia delle piattaforme telematiche di negoziazione) nonché con l’art. 23 della Costituzione, dal momento che comporta l’imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge.

Dunque,  secondo il Consiglio di Stato, del costo dei servizi erogati alla Stazione appaltante avrebbe dovuto farsi carico la stessa Amministrazione, “che ne beneficiava direttamente: la clausola che prevedeva che fosse l’aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza in misura percentuale rispetto all’importo a base di gara aveva, dunque, l’effetto di traslare il peso economico del servizio dall’amministrazione al privato”.

Tornando, al provvedimento ANAC, l’Autorità ha infine rammentato che i servizi di committenza ausiliari che possono essere affidati a privati – scelti esclusivamente sulla base di una selezione pubblica ai sensi dello stesso Codice dei contratti – possono essere (ex art. 3, comma 1, lett. m, e 39, comma 2, del Codice) soltanto i seguenti:

  1. messa a disposizione di infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Al contrario, come prescritto dall’art. 39, comma 2, del Codice dei contratti, l’attività di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della Stazione appaltante interessata (pure costituente servizio di committenza ausiliario ai sensi del predetto art. 3) non può essere affidato a privati, ma, tuttalpiù, alle Centrali di committenza.

In conclusione, al fine di prevenire possibili contenziosi, l’Autorità ha espressamente invitato le Stazioni appaltanti, che si avvalgano di prestatori di servizi di committenza ausiliari per l’espletamento delle procedure di aggiudicazione, a non prevedere nella documentazione di gara clausole che impongano agli aggiudicatari oneri di committenza evidentemente illegittimi, come – a più riprese – sostenuto da ANCE.

In allegato il comunicato e la sentenza in commento.

 

Comunicato ANAC 09.06.2021 pdf

Consiglio di Stato - sent. n. 3538.2021 pdf

Appalti pubblici: nuovi servizi per il rilascio dei CEL

L’ANAC ha reso noto di aver messo a disposizione per le stazioni appaltanti, la nuova versione del servizio (on-line) per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti o, più semplicemente, CEL.

Conseguentemente, è stato aggiornato al 31/05/2021 il Manuale d’uso per il rilascio dei CEL, dando indicazioni sul funzionamento e l’utilizzazione la nuova applicazione.

La grande novità rispetto al passato è rappresentata dal nuovo servizio CEL che non permette l’emissione di un nuovo certificato senza l’indicazione di un CIG per il quale sia stata correttamente comunicata l’avvenuta aggiudicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Restano esclusi da tale obbligo, i CEL emessi a valle di bandi, qualora pubblicati prima del 1° febbraio 2007 o prima del 1° settembre 2010 per gli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro. In tutti gli altri casi, sarà quindi necessario per la stazione appaltante acquisire un CIG ordinario (attraverso il sistema Simog) per identificare la procedura e comunicare l’avvenuta aggiudicazione.

I servizi offerti dall’ANAC, restano distinti in:

·         Servizio ad accesso riservato CEL

·         Servizio ad accesso riservato per lavori eseguiti all’estero CELMAE

Come in precedenza, l’accesso ai servizi sopra elencati occorre:

a.  essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;

b.  disporre di un profilo di Responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 che è possibile richiedere dalla pagina di creazione profili.

 

c.  procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti

 

d.  accedere al servizio richiesto

Per il supporto all’uso della nuova applicazione l’ANAC invita ad utilizzare il Contact center ANAC (tel. 800-896936) o utilizzare l’apposito modulo di richiesta assistenza.

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Link esterni

Indicazioni operative per l’emissione di un CEL

FAQ CEL e FAQ CIG

Manuale utente ambasciata - vers. 1.0.

Manuale utente MAE - vers. 1.0.

Manuale utente SOA - vers. 1.0.

Altre FAQ

Caro materiali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIMS

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25 maggio 2021, relativo alla “rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, c.d. Decreto “Caro materiali”.

Con tale decreto, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, non  ha  subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.

Si ricorda che la disciplina del “Caro Materiali” e delle relative compensazioni riguarda i soli appalti, ancora in corso di esecuzione, affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 .

In ogni caso, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione più significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2020, si applicheranno, in relazione all'anno di presentazione dell'offerta,  le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali.

In particolare, occorrerà fare riferimento:

•            a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l'offerta sia  stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

•            a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019 e  nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;

•            a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;

•            a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;

•            a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;

•            a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;

•            a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;

•            a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;

•            a quanto rilevato nell'allegato n.  1  del decreto ministeriale del 20  maggio  2019,  nell'allegato  n.  1  del decreto ministeriale del  3  luglio  2013,  nell'allegato  n.  1  del decreto  ministeriale  del  3  maggio  2012,  nell'allegato  n.  1  e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010,  nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24  luglio  2008,  nella tabella allegata al decreto  ministeriale  2  gennaio  2008  e  nella tabella  allegata  al  decreto  ministeriale  dell'11  ottobre  2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

•            a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Ai sensi dell’art. 133 del D.lgs. n. 163/2006, la richiesta di compensazioni dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del decreto,  e, quindi, nel caso specifico, entro il 5 agosto p.v.. Inoltre, l’importo della stessa verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno precedente.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto per le variazioni dei prezzi riguardanti il 2020 rispetto al 2019, si evidenzia che l’ANCE sta richiedendo con forza al Governo un provvedimento straordinario ed urgente per fronteggiare gli incrementi eccezionali registrati a partire dagli ultimi mesi del 2020, per alcuni importanti materiali delle costruzioni, mettendo in ginocchio il settore.

L’auspicio è che tale misura possa trovare accoglimento al più presto, se del caso nell’ambito dei provvedimenti attualmente in corso di conversione, per evitare il blocco di centinaia di cantieri, pubblici e privati.

Si allega il testo del decreto.

1 allegato

DM MIMS 25 maggio 2021 PDF

Soccorso istruttorio: il punto sul contributo di gara e sul PassOE

Il sito ANAC e i relativi servizi informatici, propedeutici all’affidamento di appalti pubblici, non sempre funzionano correttamente, potendo restituire un messaggio di errore, a prescindere dal dispositivo con il quale si prova ad accedere.

Sul fronte delle imprese, l’indisponibilità dei suddetti servizi può incidere sugli adempimenti “informatici” posti a carico dei concorrenti, il cui termine ultimo coincide con quello previsto per la presentazione delle offerte dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito oppure dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Si tratta, in particolare, del pagamento del contributo di gara di cui all’art. 1, comma 67, l. 266/2005 o della generazione del PassOE (da inserire nella busta amministrativa nelle gare non telematiche) a cui fanno richiamo rispettivamente l’art. 213, comma 12, e l’art. 81 comma 1 del d.lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici (o più semplicemente Codice appalti).

Nella prassi, per la stazione appaltante ciò significa valutare, di volta in volta, l’applicabilità del soccorso istruttorio, dando eventualmente la possibilità all’impresa concorrente di sanare l’eventuale mancanza (art. 83, comma 9 del Codice appalti).

Qui di seguito, una sintesi delle principali anomalie riscontrate, e dei relativi rimedi.

    1. Mancato od errato pagamento del contributo di gara

Secondo quanto riportato nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute in favore dell’Autorità, l’OE deve versare la contribuzione per ogni CIG afferente al (eventuale) lotto a cui intende partecipare (sull’estensione del contributo ai servizi forniture si veda, in proposito, Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2020, n. 746, nonché la delibera ANAC 29 dicembre 2020, n. 1121).

Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il servizio GCG, che rilascia una “ricevuta pagamento” a conclusione di tale processo. L’avvenuto pagamento è riscontrabile dalle stazioni appaltanti mediante il sistema AVCPpass.

A fronte di tali previsioni, l’applicabilità del soccorso istruttorio al mancato pagamento del contributo ANAC presenta profili di incertezza, dovuti per lo più alle differenti posizioni assunte dalla giurisprudenza sull’argomento.

Infatti, rimane ancora presente l’orientamento secondo cui il pagamento  del contributo di gara è una condizione di ammissibilità dell’offerta non sanabile mediante il potere di soccorso istruttorio (cfr., su tutte, a favore dell’immediata sanzione espulsiva, Consiglio di Stato sez. V, 30 gennaio 2020 n. 746 e, a favore del soccorso istruttorio, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386).

Escludendo alcune pronunce in ragione della rigidità dell’applicazione e interpretazione della previsione legislativa, può comunque affermarsi che:

  1. in linea di principio, l’omesso versamento del contributo ANAC non comporta sempre l’estromissione dalla gara in conformità ai principi di favor partecipationis e trasparenza (ex plurimisTAR Calabria, Reggio Calabria, 15 settembre 2020, n. 543);
  2. non è possibile sanare ex post il mancato pagamento del contributo di garaladdove tale obbligo emerga chiaramente dal bando o comunque dai documenti di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3288);
  3. la mancata comprova del solo titolo dimostrativo del pagamento resta sempre soggetta a soccorso istruttorio, qualora lo stesso sia stato eseguito prima della scadenza del termine (cfr. Tar Abruzzo, sez. I, 7 marzo 2020, n. 100 e bando tipo ANAC n1/2017).

Riguardo al primo e secondo punto, la Corte di giustizia europea ha osservato che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2020, n. 5370 in merito alla sentenza della Corte di giustizia UE, 2 giugno 2016, C 27/15, sentenza “Pippo Pizzo”, e, in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3950).

Con riferimento alle conseguenze di tale inadempimento, la giurisprudenza nazionale ha tuttavia chiarito che non osta alla disciplina eurounitaria il fatto che il bando di gara non preveda specifiche formule sacramentali, tanto che può essere ritenuto sufficiente l’inserimento dell’aggettivo “perentorio” - con riferimento al termine di pagamento del contributo – per esprimere "chiaramente l’effetto preclusivo conseguente al mancato rispetto del termine indicato dal bando" (cfr. Cons. Stato, sent. n. 3288/2021 cit. nonché, da ultimo, TAR Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2021, n. 713).

Al riguardo, l’ANAC, ha comunque evidenziato che l’OE è tenuto al pagamento del contributo, ove previsto, a prescindere che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo (cfr. FAQ ANAC “Contributi in sede di gara”).

Riguardo al terzo punto, si evidenzia che l’ANAC, aderendo all’orientamento secondo cui il pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta:

  1. riconosce solo la possibilità di soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione, alla domanda di partecipazione, della ricevuta di pagamento del suddetto contributo effettuato nei termini (cfr. nel 2018 la Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di “soccorso istruttorio”, che richiama la Determinazione n. 1/2015, e i Pareri di Precontenzioso n. 326 del 29 marzo 2017 e n. 838 del 27 luglio 2017);
  2. ritiene sufficiente ad evitare l’esclusione il pagamento avvenuto mediante canali non riconosciuti da AVCPpass (cfr. nella consultazione del bando tipo per la procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi e forniture sopra soglia , dove non indica però quali siano tali canali).

Da notare che, in quest’ultimo caso, l’ANAC sembra aderire all’orientamento secondo cui, indipendentemente dalla previsione del bando, deve essere riconosciuta possibilità di sanare il pagamento effettuato in modo errato o incompleto (cfrTAR Trento, sez. I,  27 febbraio 2018, n. 44).

  1.  Blocco o malfunzionamento del sistema per il pagamento dei contributi di gara 

Del tutto diverso è il caso – tutt’altro che ipotetico - in cui il pagamento del contributo non sia possibile nei termini a causa del blocco/malfunzionamento del sistema deputato ai versamenti dei contributi di gara, il cui interesse deriva anche dalla sempre maggiore diffusione delle procedure telematiche.

L’utilizzo degli strumenti informatici nelle gare è, infatti, destinato ad avere in prospettiva sempre più importanza, anche in relazione al ruolo che potrebbero avere ai fini dell’assegnazione delle risorse del Recovery fund.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza prevalente, “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2021, n. 2261 che richiama, tra le altre, id., sez. III, 7 gennaio 2020, n. 86).

Il concorrente deve quindi dimostrare di non essere riuscito a caricare i documenti sulla piattaforma informatica a causa di un oggettivo malfunzionamento del sistema imputabile al gestore della stessa, da non confondere con i problemi software che possono derivare dall’eccessivo afflusso di dati (cfr. Tar Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2021, n. 330).

Coerentemente, in tema di pagamento del contributo di gara, può ammettersi, per le offerte regolarmente presentate entro i termini, la regolarizzazione del pagamento, non appena ripristinato il sistema, laddove si verifichi l’impossibilità di pagamento del contributo (cfr. Delibera ANAC n. 41 del 15 gennaio 2020, che richiama il parere dell’Autorità n. 111 del 17 dicembre 2014, ed esclude che la stazione appaltante possa prorogare i termini per la presentazione delle offerte, in un caso di malfunzionamento del sito Lottomatica).

Infatti, le conseguenze del comprovato malfunzionamento del servizio di pagamento per ragioni tecniche non possono ricadere sull’offerente, trattandosi comunque di una limitazione operativa pregiudizievole e imprevista per gli operatori.

Non stupisce quindi che tale orientamento sia stato ribadito dall’ANAC negli avvisi (utili peraltro per la prova del malfunzionamento) pubblicati in data 1° aprile 2021 e 6 maggio 2021 sul portale istituzionale, proprio con riferimento ai disservizi informatici della stessa Autorità.

Prima di fare ricorso al potere di soccorso istruttorio, la giurisprudenza – seppure in modo isolato – richiede alla stazione appaltante di appurare:

  1. la prova, in atti, del blocco del sistema, non potendo, a tal fine, costituire fonte di prova l’eventuale P.E.C. inviata di segnalazione del malfunzionamento da parte dell’impresa;
  2. l’impossibilità assoluta di pagamento del contributo ANAC entro i termini previsti dal Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte, dimostrata dal fatto che nessuno abbia comunque provveduto, anche solo l’ultimo giorno utile (cfr. TAR Lecce, sez. III, 17 aprile 2019, n. 657).
    1. Mancata generazione del PassOE

L’art. 81 del Codice appalti prevede l’istituzione di una Banca Dati, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), con modalità che dovranno definirsi con il medesimo Decreto che sarà adottato dal Ministero, sentite ANAC e AGID.

La disposizione, chiaramente volta a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’ANAC, è stata - come ben noto – fin ora disattesa, per cui permane nel nostro ordinamento (laddove previsto) il PassOE, che null’altro rappresenta che una chiave di accesso (informatica) per la verifica dei requisiti del concorrente, generata attraverso il suddetto sistema.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza, non vi può essere l’assimilazione tra l’obbligo di versamento del contributo la generazione dell’attestazione PassOE dalla piattaforma AVCpass, cui gli operatori economici devono provvedere ai fini della partecipazione alla singola procedura di affidamento di un contratto pubblico.

Infatti, i due adempimenti in questione hanno finalità «assolutamente diverse, pur essendo entrambi legati al codice identificativo di gara»; ed in particolare che l’emissione del PassOE «non comprova che l’impresa possieda i requisiti per partecipare alla gara, ma costituisce solo lo strumento per le verifiche di competenza della stazione appaltante» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile  2018 n. 2386).

Conseguentemente, la giurisprudenza prevalente afferma che tali adempimenti non sono richiesti a pena di esclusione da alcuna norma di legge, né è consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all’operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 dicembre 2020, n. 8505  e sentenze ivi richiamate).

Al contrariola suddetta omissione risulta sanabile proprio con il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016, in ragione del quale sono sanabili le carenze «di qualsiasi elemento formale della domanda» di partecipazione alla gara e non anche le carenze «sostanziali» concernenti «i requisiti di partecipazione».

Deve comunque segnalarsi l’orientamento secondo cui il PassOE può essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell’offerta (con soccorso istruttorio), purché sia stata già perfezionata la registrazione ai servizi informatici dell’AVCpass presso l’ANAC (cfr. TAR Lazio, sez. III, 27 novembre 2020, n. 12696 e sentenze ivi richiamate). Infatti, la mancata registrazione all’AVCpass rappresenta un adempimento tardivo ad un obbligo di legge e non può essere sanata, al pari di documento mancante, come se fosse un elemento formale della domanda.

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Link esterni

Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3288

Appalti pubblici: il mancato sopralluogo non è causa di esclusione automatica

Il sopralluogo dell’impresa concorrente serve a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare.

Tuttavia, è comunque illegittima la mancata esclusione dalla gara di un concorrente che, contravvenendo alla legge di gara, non ha eseguito il dovuto sopralluogo e comunque deve essere consentito il soccorso procedimentale o istruttrorio.

E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi su un sopralluogo svolto dalla mandataria del raggruppamento temporaneo, in virtù del regime di solidarietà prescritto dall’art. 48, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, espressamente richiamato dalla lex specialis, al fine di chiarire se questa avesse ottemperato alla prescrizione di gara anche per gli altri componenti del raggruppamento (cfr. sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355).

1.      Giurisprudenza pregressa

Prima dell’introduzione del Codice dei contratti, l’istituto del sopralluogo era disciplinato dall’articolo 106 del DPR 207/2010, secondo cui l’offerta doveva essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale il concorrente attestava di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e delle circostanze suscettibili di influire sul deposito dell’offerta.

Di contro, nell’art. 79, comma 2, del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, attualmente in vigore, manca la suddetta dichiarazione e il sopralluogo viene citato unicamente per specificare che è finalizzato a prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

In giurisprudenza, tale prescrizione ha ingenerato dubbi sugli eventuali effetti espulsivi automatici conseguenti al mancato adempimento del sopralluogo, poiché il provvedimento di esclusione ben potrebbe risultare nei fatti “ingiustificabile, sproporzionato e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell’ente committente” (cfr. Tar Sardegna, Sez. II, 30 novembre 2020, n. 665).

Sotto tale profilo, la giurisprudenza - in linea con una interpretazione sostanziale, e non formale, dell’istituto - ha ritenuto legittima la clausola che prevede il sopralluogo a pena di esclusione, laddove strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (cfr. Tar Lazio, Latina, Sezione I, 19 ottobre 2020, n. 380, ma anche ANAC Bando-tipo n. 1/2017 che conferma la Determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4).

Per cui, tale giurisprudenza, è arrivata ad ammettere – laddove comunque necessario - la possibilità di anticipare l’adempimento dell’obbligo del sopralluogo alla fase della selezione dei concorrenti da invitare, espletata attraverso l’avviso di indagine di mercato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597, contra Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018).

Per altro verso, è stato osservato che l’eventuale obbligo di sopralluogo – in mancanza di una specifica previsione – non può essere inteso a carico di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, essendo sufficiente l’adempimento della sola impresa mandataria (cfr. Tar Lazio, Sez. I, 2 aprile 2019, n. 4304 e Delibera ANAC n. 714 del 31 luglio 2018 secondo cui, anche prima della costituzione dell’dell’ATI, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutte le imprese interessate).

Infine, è stato definitivamente chiarito che dal mancato sopralluogo deve essere distinto il sopralluogo in ritardo, che non può riverberarsi sulla adeguata formulazione dell’offerta (cfr. Tar Lazio n. 4304/2019 cit. e Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575).

2.      Analisi dell’obbligo di sopralluogo

Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato individua la presenza di due diversi orientamenti che si sono succeduti in merito all’obbligatorietà del sopralluogo.

Un primo orientamento interpretativo, a favore della sanzione espulsiva, individua la chiave di lettura nella ratio posta a base dell’art. 79 citato: se il Codice evidenzia l’esigenza di presentare un’offerta seria e affidabile, il mancato sopralluogo deve comportare l’esclusione del concorrente inadempiente, senza che ciò contrasti col principio di tassatività delle cause di esclusione e senza che sia applicabile il soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037; Id. sez. V, n. 29 maggio 2019, n. 3581).

Di contro, in base a una seconda e più recente soluzione interpretativa, occorre rileggere l’istituto alla luce dei principi di massima partecipazione alle gare e di divieto di aggravio del procedimento, da cui si deduce che non possono esservi effetti espulsivi per il mancato sopralluogo.

Infatti, il Codice dei contratti pubblici non esplicita effetti espulsivi automatici in caso di mancato adempimento, ma si limita a sancire che «le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara»; ciò, al solo fine di evidenziare la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati «possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575).

Aderendo a quest’ultimo orientamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’eventuale causa escludente del bando debba essere interpretata in senso restrittivo, attribuendole un significato conforme al principio di massima partecipazione alla gara, per cui può anche essere utilizzato il soccorso procedimentale previsto dall’ordinamento in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 83, comma 8, del Codice.

A tale proposito, la sentenza in esame sembrerebbe richiamare un indirizzo interpretativo, di recente ribadito dallo stesso Consiglio, secondo cui l’art. 83 citato consente alla stazione appaltante di attivare un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’.

Infatti, come noto, il ‘soccorso procedimentale’ rappresenta uno strumento utile per risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 09 febbraio 2020, n.  1225 e id. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680).

3.      Conclusioni sul caso in esame

Tanto ricostruito, il Consiglio di Stato ha concluso che il riferimento al ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento era sufficiente all’adempimento della prescrizione posta dal disciplinare di gara e liberatorio anche per le imprese mandanti.

Avverso tale conclusione, non poteva essere opposta la mancata documentazione delle deleghe da parte delle mandanti, sia perché il disciplinare non imponeva il rilascio di deleghe scritte, sia perché le stesse potevano eventualmente essere acquisite dalla stazione appaltante attivando il soccorso istruttorio.

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Link esterni

·         Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2021, n.2355

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