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Appalti pubblici, ok a Soa anche senza patrimonio in positivo

Ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, ragioni eccezionali e imprevedibili – quali il sisma e la pandemia da Covid 19 – hanno indotto il Consiglio di Stato ad esprimersi favorevolmente sulla derogabilità del requisito del patrimonio netto di valore positivo, previsto dall’art. 79, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010, regolamento sui contratti pubblici.

E’ quanto espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere del 27 aprile 2022, elaborato in risposta ad un quesito posto dall’ANAC sulla temporanea derogabilità del suddetto requisito SOA, al fine di scongiurare, nell’attuale contesto economico, ulteriori conseguenze dannose a carico delle imprese con l’attestazione in scadenza (cfr. nota prot. n. 46269 del 19 giugno 2020).

A favore del rilascio dell’attestazione di qualificazione, anche in carenza del suddetto requisito, la stessa ANAC ha ricordato nella sua nota il precedente favorevole delle imprese sottoposte a concordato e la disciplina derogatoria del codice civile già in essere.

In particolare, secondo l’ANAC, se è possibile il rilascio dell’attestato nel caso in cui l’impresa in concordato presenti un patrimonio netto non positivo, e “rispetto alle quali l’art. 186 bis l. f. … costituisce comunque fonte di rango superiore successiva allo stesso regolamento”, parimenti alle imprese non in concordato deve potersi applicare il meccanismo emergenziale, posto in essere dall’art.  46 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (per le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016) e dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (per le perdite alla data del 31 dicembre 2021), che consente la temporanea sospensione dell’applicazione, nei confronti delle imprese colpite dalla crisi, delle norme del codice civile che disciplinano la ricapitalizzazione delle perdite di esercizio o lo scioglimento della società, laddove si verifichi la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale.

In risposta al quesito, il Consiglio di Stato ricorda che, a causa del sisma e del covid, il Legislatore con il suddetto meccanismo emergenziale ha introdotto una disciplina derogatoria del codice civile che, perdurando a tutt’oggi, dovrebbe ritenersi applicabile anche al sistema SOA. Pertanto, anche ai fini del rilascio dell’attestazione, le perdite registrate nei periodi considerati dai suddetti articoli non dovrebbero essere computate nelle passività rilevanti e comportare i necessari interventi sul capitale nominale o lo scioglimento della compagine societaria.

Ne consegue che il patrimonio netto negativo dell’impresa attestanda non dovrebbe ritenersi ostativo al rilascio della SOA, qualora ciò sia stato registrato a causa di perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalle norme emergenziali citate ed emanate per il sisma e la pandemia.

Tuttavia, sempre secondo il Consiglio di Stato, sebbene il legislatore dell’emergenza abbia previsto la “sopravvivenza” della società senza imporre ulteriori adempimenti per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame, considerata la delicatezza dell’attività svolta da quelle che operano nei contratti pubblici, risulta altresì necessario prevedere che le SOA, nel caso di rilascio dell’attestato ad imprese carenti del requisito di cui all’art. 79, comma 2, del regolamento:

  1. provvedano a comunicare tempestivamente all’Autorità i dettagli dell’avvenuto rilascio di una attestazione in carenza del requisito speciale del patrimonio netto positivo;
  2. allo scadere della efficacia della deroga concessa dalla normativa speciale, provvedano, relativamente alle suddette attestazioni rilasciate, al monitoraggio circa la effettiva riacquisizione da parte dell’impresa del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione della decadenza dell’attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio abbia esito negativo;
  3. comunichino tempestivamente all’Autorità l’esito del monitoraggio svolto.

Va in ultimo aggiunto che, il Consiglio di Stato condivide quanto sostenuto da ANAC con la nota 1° febbraio 2022, n. 7221, ossia che la deroga in questione deve essere concessa “solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale”.

In merito agli effetti della soluzione sopra espressa sulle future attestazioni, ad avviso dell’ANCE, trascorsi due anni dalla richiesta di parere e terminato il periodo emergenziale, occorrerà comunque aspettare per capire se e come l’ANAC riterrà ancora opportuno esprimersi sulla derogabilità del requisito del patrimonio netto positivo, elaborando delle indicazioni applicabili nel caso concreto dalle SOA.

Di seguito il link al parere:

Caro materiali: sostegno alle imprese anche a lavori terminati

Gli aiuti previsti dal decreto sostegni-bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

È quanto chiarisce dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, Anac, con la delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 chiamata ad esprimersi in merito alla misura di compensazione, introdotta dall’art. 1-septies del cd. decreto “sostegni bis” (d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021) al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021.

In particolare, il quesito nasceva da una Amministrazione, che aveva negato la compensazione prevista dalla norma, ritenendo l’appalto concluso alla data di entrata in vigore della predetta legge, posto che con l’emissione del certificato di regolare esecuzione (emesso in luogo del collaudo in relazione all’importo dei lavori), per il quale il Codice non dispone la provvisorietà come per il collaudo, l’appalto deve ritenersi concluso.

Preso atto della posizione dell’Amministrazione, l’impresa riteneva tuttavia non potesse evincersi con chiarezza in quali casi la stazione appaltante dovesse riconoscere la compensazione dei prezzi, a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche. Infatti, restava dubbia la locuzione utilizzata dall’art. 1-septies citato – ossia “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” – al fine di identificare i casi in cui tale misura deve essere applicata.

Pertanto, veniva richiesto all’Autorità se la citata compensazione potesse ritenersi applicabile anche a lavori conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima e per i quali fossero stati già emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione e il CEL, con liquidazione della rata di saldo.

Per dare risposta a tale quesito, l’Autorità ricorda quanto previsto in materia di collaudo di opere pubbliche (artt. 102 e 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, e artt. 215 e segg. del d.P.R. 207/2010), da cui può evincersi che tale istituto ha lo scopo di:

  • verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita – in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati – a regola d’arte, in ottemperanza:
    • o al progetto approvato;
    • o alle relative prescrizioni tecniche;
    • o alle eventuali perizie di variante;
  • verificare la contabilità finale;
  • procedere alle verifiche tecniche previste dalle leggi di settore;
  • effettuare l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

A tale proposito, con determinazione n. 2/2009, l’Autorità ha ritenuto il collaudo caratterizzato da tre fasi essenziali: la verifica dell’opera in contraddittorio con l’esecutore, l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e l’approvazione del collaudo da parte dell’amministrazione.

Pertanto, evidenzia l’Anac, neppure con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore si esaurisce il rapporto contrattuale tra le parti, dovendo il committente approvare il collaudo (con l’atto in cui esprime la volontà di accettare l’opera eseguita in rispondenza al progetto commissionato).

In caso di inerzia della stazione appaltante, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato (ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto) decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio.

Ne consegue che l’approvazione degli atti di collaudo, da parte dell’amministrazione competente, rappresenta il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, secondo le previsioni del d.P.R. 207/2010.

Tali considerazioni possono estendersi, secondo l’Anac, anche al Certificato di regolare esecuzione, in quanto soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante (artt. 102 del Codice e 237 del d.P.R. 207/2010).

Il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale, può quindi essere individuato nell’approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o – nei casi in cui è previsto – del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In conclusione, laddove si verifichino i presupposti individuati dalla norma, la stazione appaltante dovrebbe riconoscere all’appaltatore la misura di sostegno prevista dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

A supporto di tale interpretazione estensiva, l’Anac evidenzia la coerenza con la ratio di una norma volta a mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel corso del 2021, che ha portato il legislatore a prevedere una deroga alla disciplina ordinaria e un’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione (L. bilancio 2022, n. 234/2021).

Da notare, che l’interpretazione dell’Anac, sopra riportata, è coerente con quanto già affermato e anticipato dalla stessa Ance (cfr. - Definitivamente approvata la speciale disciplina sulla - revisione dei prezzi - per i lavori pubblici - in cui viene precisato che “l’espressione ‘contratti in corso di esecuzione’  è interpretabile  come comprensiva dei contratti  in cui, alla  predetta data del 25 luglio, l’opera non risulti ancora collaudata, ancorché i lavori siano stati ultimati”).

 

ANAC: confermati per 2022 gli importi del contributo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 830 del 21 dicembre 2021, recante la “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” (GU Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022).

La delibera, che sostituisce la precedente del 18 dicembre 2019, n. 1197, conferma l’importo del contributo dovuto a favore dell’ANAC, nell’entità e con le modalità previste dal provvedimento.

Rimangono tenuti a tale contribuzione gli Operatori Economici, che intendano partecipare a procedure pubbliche di scelta del contraente, le Stazioni Appaltanti e le SOA.

Nella stessa delibera, sono confermati gli esoneri dall’obbligo di contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di affidamento: 

a)      di appalti espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (v. delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018, nonché News ANCE ID 30497 del 16 novembre 2017); 

b)     disciplinati dal decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192. 

Per quanto riguarda gli operatori economici concorrenti a gare pubbliche, viene altresì confermato che questi sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura. 

Nella delibera è altresì confermata l’esenzione per i concorrenti a gare di importo inferiore a €150.000 e, a partire da tale importo, quanto dovuto a titolo di contributo, suddiviso nelle seguenti fasce:

·       da € 150.000 a € 299.999,99: € 20,00;

·       da € 300.000 a € 499.999,99: € 35,00;

·       da € 500.000 a € 799.999,99: € 70,00;

·       da € 800.000 a € 999.999,99: € 80,00;

·       da € 1.000.000 a € 4.999.999,99: € 140,00;

·       da € 5.000.000 a € 19. 999.999,99: € 200,00

·       da € 20.000.000: € 500,00

Per quanto riguarda le stazioni appaltanti

·       da € 40.000 a €149.999,99: €30,00;

·       da €150.000 a € 499.999,99: € 225,00;

·       da € 500.000 a € 999.999,99: € € 375,00;

·       da € 1.000.000 a € 4.999.999,99: € 600,00;

·       da € 5.000.000: € 800,00.

Tutto confermato anche per le SOA, soggette – come in passato – al versamento a favore dell’ANAC di un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Collegio consultivo tecnico, in vigore le linee guida

Si informa che, sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.55 del 7 Marzo 2022, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, n. 12 del 17 gennaio 2021, recante “linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, alla legge 29 luglio 2021, n. 108”.

Sulla medesima Gazzetta, è stato altresì pubblicato il decreto 1° febbraio 2022, sempre di competenza del MIMS, ai fini dell’ ”Istituzione dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022).

Tali provvedimenti sono stati adottati in attuazione delle previsioni dell’art. 6, comma 8 -bis, del DL n. 76 del 2020, come modificato dall’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

A breve, sarà pubblicato il documento ANCE di commento.  

Si allegano i testi dei decreti.

Allegato

DDMM_Mims_CCT

Dl energia: le misure di compensazione per il primo semestre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo,è stato pubblicato il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, il cui art. 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) ha introdotto uno speciale regime compensativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel primo semestre del 2022.

Si tratta di un meccanismo che ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto dall’art. 1-septies del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”, convertito nella l. n. 106/2021) per il 2021, dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno appena trascorso e, in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) anche al secondo semestre del 2021.

Ciò premesso, si riportano i principali contenuti della disposizione, con riserva di ulteriore approfondimento e valutazione.

Ambito di applicazione (comma 2)

La nuova disciplina compensativa si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 2 marzo 2022).

A tal fine, per tali contratti, viene previsto che il MIMS dovrà rilevare, con D.M. da adottarsi entro il prossimo 30 settembre p.v., l’elenco dei materiali e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre 2022. 

Sul punto, una novità rispetto alla disciplina del “Sostegni-bis” dedicata al 2021 è rappresentata dall’espressa previsione secondo cui il Ministero, nell’adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire l’apposita metodologia messa a punto dall’ISTAT. A quest’ultimo riguardo, la norma in commento rinvia direttamente all’art. 29 del recente Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), in cui è previsto che l’Istituto di Statistica provvede a definire – sentito lo stesso MIMS – la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 4 (ovverosia, entro il prossimo 27 aprile).

Modalità di erogazione (commi 3 e 4)

I commi 3 e 4 prevedono che la disciplina compensativa in commento trovi applicazione:

  • con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del D.lgs. n. 163/2006, e 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2022. In merito alle modalità di calcolo, poi, come per la disciplina del 2021, è previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegata nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022 le variazioni – in aumento o in diminuzione – registrate dall’adottando Decreto MIMS.

Allo scopo, anche in tal caso (com’era per la disciplina 2021) è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni (nel caso cioè di offerte anteriori al 2021).

Procedimento di compensazione (commi 5 e 6)

Non diversamente dalla disciplina del D.L. n. 73/2021, anche secondo la norma in esame, per richiedere le compensazioni:

  • Per le variazioni di prezzo in aumento, saranno le imprese a dover presentare alla S.A. apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione;
  • Per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla S.A. nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi. Altresì, viene precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art. 133, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 216, comma 27-ter, del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1-septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021.

Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8)

Le SS.AA. dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

  • il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto legge. Nel caso di incapienza di tali fondi, le SS.AA.  – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi già istituto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021, e regolato dal Decreto MIMS del 30 settembre 2021.

Per le compensazioni del primo semestre 2022, infine, l’accesso al Fondo è consentito sinoalla concorrenza di un tetto massimo di 150 milioni di Euro, a seguito dell’apposito incremento previsto dal comma 1 della disposizione in esame.

In allegato, il testo del provvedimento in commento.

Articolo_25_DL_Energia

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