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Moratoria del credito, prorogato l'Accordo Abi fino al 31 luglio 2018

L’Abi ha comunicato la proroga dell’accordo sulla moratoria del credito, siglato nel 2015, al 31 luglio del 2018. 

Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo, tutte le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda,non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”) in relazione a finanziamenti in essere alla data del 31 marzo 2015.
 
Le imprese possono chiedere, in particolare, di beneficiare delle misure di sospensione e allungamento delle rate dei mutui alle stesse condizioni previste originariamente dall’Accordo, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2017.
 
L’Accordo consente alle imprese di sospendere o allungare finanziamenti già sospesi o allungati, a condizione che tali operazioni non siano state realizzate nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
 
Resta ovviamente ferma per le banche la possibilità di realizzare le operazioni previste dall’Accordo a condizioni migliori rispetto a quelle dell’Accordo stesso.
“L’Accordo prevede, per finanziamenti oggi in essere e in relazione ai quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione (ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale), la possibilità di:
  • sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing - ovvero per 6 mesi nel caso di leasing mobiliare - anche agevolati o perfezionati con cambiali. È possibile sospendere anche operazioni di apertura di conto corrente ipotecario. 
La sospensione può essere concessa in caso di rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
 Il tasso d’interesse rimarrà invariato rispetto a quello originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive per le PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito. Per le PMI che, invece, registrano difficoltà nel rimborso del prestito ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di misure di “forbearance”:
 
  1. il tasso di interesse rimarrà invariato a condizione che il finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente), anche nella forma della controgaranzia, ovvero la stessa possa essere acquisita ex novo su tale finanziamento attraverso una nuova delibera (in merito a quest’ultimo aspetto è in corso un confronto con il MISE);
  2. la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d’interesse che non dovrà comunque eccedere gli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell’operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base per 24 mesi. Trascorso tale periodo - che dipende appunto dalle richiamate previsioni comunitarie in materia di misure di “forbearance” - al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l’impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca;
  • allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine. Il periodo massimo di allungamento dei mutui può essere pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento, ma comunque non può essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.”
 
Risultati ottenuti
 
Complessivamente, da marzo 2015 a novembre 2017, secondo i dati più recenti del monitoraggio periodico, sono state accolte 17.787 domande di sospensione del pagamento delle rate per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 5,1 miliardi di euro e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 656 milioni di euro.
Inoltre, sono state accolte 8.202 domande di allungamento del piano di ammortamento pari a 1,6 miliardi di euro di debito residuo. L’analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell’impresa richiedente evidenzia che:  
 
  • il 21,5% delle domande è riferito ad imprese del settore “commercio e alberghiero”;
  • il 13,6% delle domande è riferito ad imprese del settore “industria”;
  • il 16,2% delle domande è riferito ad imprese del settore “edilizia e opere pubbliche”;
  • il 12,6% delle domande è riferito ad imprese del settore “artigianato”;
  • il 9,3% delle domande è riferito ad imprese del settore “agricoltura”;
  • il restante 26,8% agli “altri servizi”.
A partire dal 2009, le moratorie hanno consentito a circa 439.000 aziende di sospendere finanziamenti per 125,8 miliardi di debito residuo e per circa 25 miliardi di rate sospese. Inoltre, più di 25mila PMI hanno beneficiato dell’allungamento del piano di ammortamento, per 7,4 miliardi di euro di debito residuo.

Pubblicato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E’ stato pubblicato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..

Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente quello precedente.
Il direttoriale si compone di sei articoli:
-       all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
-       agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;
-       all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
-       all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017;
-       all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
 
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
 

Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (S.O. n.62 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), della legge 27 dicembre 2017 n.205 diventano ufficiali le misure fiscali contenute nella Manovra economico-finanziaria che sono in vigore dal 1° gennaio 2018.
 
Per una rassegna dei principali contenuti fiscali del provvedimento, l’ANCE ha predisposto un documento illustrativo, corredato da schede di sintesi sulle novità fiscali di maggior interesse per il settore, al quale seguiranno specifici approfondimenti sulle singole misure.
 
Nel documento, vengono riepilogate le misure di interesse per il settore delle costruzioni, quali:
  • ­le proroghe e le novità in tema di bonus fiscali,
  • ­la proroga del superammortamento e dell’iperammortamento,
  • ­l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati,
  • ­la proroga della rivalutazione delle aree edificabili dei privati,
  • l­a proroga per la cedolare secca per le locazioni a canoni calmierati,
  • ­la sterilizzazione per il 2018 delle clausole di salvaguardia,
  • ­la detrazione IRPEF per premi relativi a “polizze catastrofali”,
  • ­l’estensione dei PIR al settore immobiliare,
  • ­il rifinanziamento del c.d. “credito di imposta mezzogiorno”.

1 allegato

Focus fiscale

 

Rimborsi IVA: al via il pagamento “in conto fiscale” - D.M. 22 dicembre 2017

Definite le regole per i rimborsi dei crediti IVA in conto fiscale erogati dal 1 gennaio 2018, che valgono anche per i “rimborsi prioritari” derivanti dalle operazioni di split payment.
Con il Decreto del 22 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2018) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità attuative delle nuove procedure di rimborso in conto fiscale previste dall’art.1, comma 4 bis e 4 ter del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”)[1] .
La citata disposizione, infatti, ha stabilito chea decorrere dal 1º gennaio 2018 i rimborsi  dei crediti IVA siano erogati attraverso il cd. “conto fiscale”[2] in via diretta ai contribuenti da parte della struttura di gestione[3] prevista ai sensi del Dlgs 214/1997 (art. 22, comma 3), rimandando la relativa attuazione di tale disciplina ad un decreto del MEF ora pubblicato.
In sostanza, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo split payment, i tempi per ottenere i rimborsidei crediti IVA subiranno un’accelerazione, in modo da ridurre da 90 a 65 giorni i tempi per ottenere l’accredito.
Il decreto che si applica ai rimborsi pagati a partire dal 1 gennaio 2018, a prescindere dal periodo di imposta a cui si riferiscono, stabilisce che la struttura di gestione effettui i rimborsi utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» mediante accreditamento diretto sul conto corrente del contribuente.
Tale operazione avviene, sulla scorta delle informazioni fornite dagli uffici provinciali e prevede l’aggiunta, in fase di accreditamento, di eventuali interessi maturati.
Resta ferma, come precisato dal Decreto (cfr. art.3 del testo), la priorità per l’erogazione dei rimborsi IVA ai sensi dell’art. 38 bis, comma 10, del DPR 633/1972.
Tale disposizione prevede, infatti, per alcune categorie di contribuenti la facoltà di ottenere il rimborso dei crediti IVA, annuali ed infrannuali, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta.  
Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, va precisato che tale possibilità viene riconosciuta ai soggetti che effettuano:
-        operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), ovvero cessioni di beni prestazioni di servizi nei confronti delle P.A. (D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015)[4].
-        prestazioni assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”), ossia:
·        prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile (D.M. 22 marzo 2007)[5],
·        lavori di puliziademolizioneinstallazione di impianti completamento degli edifici (D.M. 29 aprile 2016)[6];
In merito alle modalità applicative, il decreto dopo aver ribadito la priorità dell’erogazione per alcuni rimborsi del credito IVA, tra cui i suddetti, chiarisce inoltre, che i fondi a disposizione dei rimborsi verranno erogati secondo l’ordine definito da:
- la data di erogabilità più remota
- data di presentazione più remota
- periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto
- importo minore.
Per completezza si ricorda, inoltre, che con il Provvedimento n. 306408 del 29 dicembre 2017 l’AdE ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni relative al pagamento dei rimborsi.
 

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