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Autotrasporto:in G.U. il calendario per la circolazione fuori dai centri abitati

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stabilito le date in cui è vietata la circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla circolare pubblicata nell'area riservata

Rifiuti: prorogato di un anno il divieto di smaltimento per quelli con elevato potere calorifico

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013 n. 304 il decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” che, tra l’altro, dispone il rinvio al 31 dicembre 2014 del divieto di ammettere in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/kg.
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Al riguardo, si ricorda che tale divieto era stato introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 al fine di potenziare il recupero energetico di questi rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione, ma non è mai entrato in vigore in quanto oggetto di numerose proroghe negli anni, l’ultima delle quali è stata disposta dal decreto legge 1/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/2013.
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Concordato preventivo: divieto di azioni esecutive in caso di mutuo fondiario

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L’art. 168, comma 1,  della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) in tema di concordato preventivo pone un divieto assoluto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore dal momento in cui il ricorso per la domanda di concordato preventivo è pubblicato nel registro delle imprese al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo.
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Tale norma non prevede alcuna deroga ed eccezione ed è, pertanto, applicabile anche nel caso in cui il creditore agisca su beni ipotecati a garanzia di un mutuo fondiario.
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In tal caso, infatti, non opera il privilegio contenuto nell’art. 41 del Testo Unico bancario (TUB) con cui si prevede che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
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L’esclusione del privilegio contenuto nel citato art. 41 TUB non opera, invece, in caso di beni compresi nel fallimento in quanto l’art. 51 della legge fallimentare, nel prevedere l’analogo divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, fa salve diverse “diverse disposizioni di legge” e, quindi, il medesimo art. 41 TUB.
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Tale interpretazione è stata confermata dalla stessa giurisprudenza (vedi Ordinanza Trib. Bari del 18/11/2013; Cass. N. 2922 del 19/03/1998).
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Codice della strada:consentita la circolazione su strada dei carrelli non immatricolati

Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia”, pubblicato sulla GU n. 300 del 23.12.2013 e in vigore dal 24 dicembre 2013, è stata introdotta una  norma che integra l’art. 114 del codice della strada in tema di circolazione su strada delle macchine operatrici.
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 In particolare, l’art. 13 comma 12 del decreto, ha previsto che i carelli di cui all’art.  58, comma 2, lettera c) del CDS, possano circolare su strada anche se non immatricolati qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
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 Con decreto del Ministero delle infrastrutture e   dei trasporti saranno stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.
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