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L’art. 168, comma 1, della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) in tema di concordato preventivo pone un divieto assoluto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore dal momento in cui il ricorso per la domanda di concordato preventivo è pubblicato nel registro delle imprese al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo.
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Tale norma non prevede alcuna deroga ed eccezione ed è, pertanto, applicabile anche nel caso in cui il creditore agisca su beni ipotecati a garanzia di un mutuo fondiario.
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In tal caso, infatti, non opera il privilegio contenuto nell’art. 41 del Testo Unico bancario (TUB) con cui si prevede che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
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L’esclusione del privilegio contenuto nel citato art. 41 TUB non opera, invece, in caso di beni compresi nel fallimento in quanto l’art. 51 della legge fallimentare, nel prevedere l’analogo divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, fa salve diverse “diverse disposizioni di legge” e, quindi, il medesimo art. 41 TUB.
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Tale interpretazione è stata confermata dalla stessa giurisprudenza (vedi Ordinanza Trib. Bari del 18/11/2013; Cass. N. 2922 del 19/03/1998).
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