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Emergenza abitativa: in GU il decreto casa del Governo

Il provvedimento interviene sulla questione dell'emergenza abitativa attraverso una serie di misure finalizzate ad incentivare l’acquisto e la locazione principalmente a canone sociale e concordato, oltre ad alcune disposizioni a favore dell’edilizia residenziale pubblica

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Dia:illegittimo il provvedimento inibitorio assunto oltre trenta giorni

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Deve ritenersi illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere ai sensi del comma 6 dell’articolo 23 del DPR n. 380/2001 (vedi anche comma 6-bis dell’art. 19 L. 241/90) il provvedimento comunale recante l’inibitoria di un intervento edilizio sottoposto a Dia adottato oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda (nel caso di specie la Dia era stata presentata al Comune in data 4 dicembre 2012, la stessa si sarebbe perfezionata quindi il 3 gennaio 2013, mentre il provvedimento in questione, recante l'inibitoria dell'intervento, risulta datato  4 gennaio 2013, protocollato il 7 gennaio 2013 e ricevuto dall'interessato in data 16 gennaio 2013).
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Tale principio è stato affermato nella sentenza del TAR Lazio n. 194 dell’11/3/2014 che ha annullato il provvedimento inibitorio specificando come eventualmente il Comune, ricorrendone le condizioni, avrebbe dovuto agire nel rispetto della procedura di autotutela  indicata dall’art. 21-nonies della l. 241/90.
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 Il Tar Lazio, infine, ha anche ricordato che secondo la giurisprudenza prevalente (tra cui T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 aprile 2012, n. 990; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 54) nell'ipotesi della Dia in materia edilizia il termine di trenta giorni entro il quale deve riscontrarsi l'assenza di una o più delle condizioni dettate per l'intervento, va identificato facendo riferimento alla data di adozione del provvedimento inibitorio.
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La distanza di 10 metri del DM 1444/1968 in caso di “ampliamento” di una costruzione preesistente

Con la sentenza del 20 marzo 2014, n. 364 il Tar Veneto ha respinto un ricorso proposto avverso il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un ampliamento di un edificio residenziale.
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Tra le censure avanzate dai ricorrenti vi era la presunta violazione dell’art. 9 del DM 1444/68 nella parte in cui il progetto previsto nel permesso di costruire prevedeva, tra le pareti finestrate dei due edifici, una distanza pari a 4/5 metri anziché 10 metri.
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In particolare, i giudici amministrativi aderendo ad un orientamento giurisprudenziale già fatto proprio dal Tribunale del Veneto (TAR Veneto, n. 1347/2012) ha ribadito che per “ampliamento consentito si deve intendere un’estensione materiale del fabbricato preesistente, realizzata mediante la costruzione di un corpo edilizio contiguo al preesistente, non importa se in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione”.
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In applicazione di tale principio è stato, pertanto, qualificato come “ampliamento” e non come “autonoma costruzione” l’intervento edilizio previsto per la presenza di una terrazza calpestabile con la funzione di unire la struttura preesistente e quella in costruzione.
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Una volta ricondotta l’opera alla fattispecie dell’ampliamento i giudici amministrativi hanno, quindi, ritenuto inapplicabili le disposizioni del DM 1444/68 nella parte in cui obbligano al rispetto della distanza minima tra edifici pari a 10 metri.
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I giudici amministrativi hanno, inoltre, ritenuto inapplicabile al caso di specie la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68 nella parte in cui prevede la necessità che siano rispettate le distanze tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli.
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Sul punto il Tribunale ha affermato che tale disposizione si applica esclusivamente alle zone urbanistiche “C” ossia di espansione e non alle zone “B” di completamento come previste dal DM 1444/68 e come, pertanto, nel caso di specie, i manufatti non rientrassero nel relativo ambito di applicazione in quanto ricadevano in zona “B”.
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DL Casa- Anticipazione dei contenuti approvati dal CdM

Stanziate risorse per interventi a favore della locazione e per il recupero di alloggi ex IACP e programmi straordinari di edilizia sociale. Previsti anche sgravi fiscali per conduttori e locatori

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