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Pubblicato in Gazzetta l'Accordo sulla modulistica

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161 Suppl. Ordinario n. 56, l’Accordo siglato tra il Governo, le regioni e gli enti locali sull’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività.
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L’Accordo si ricorda è stato siglato in Conferenza Unificata lo scorso 12 giugno (vedi “Modelli unici per l’edilizia: sancito l’Accordo”) ed è il frutto del Tavolo di lavoro istituto in base all’Accordo Governo, Regioni ed Enti locali del 10 maggio 2012 dove ha partecipato anche l’ANCE.
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In base all’accordo le Regioni e i Comuni dovranno garantire la massima diffusione dei moduli. Inoltre, ove necessario, le Regioni dovranno adeguare i relativi contenuti in relazione alle specifiche normative regionali.
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Si ricorda, infine, che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto all’art. 24 una norma finalizzata a dare maggiore vincolatività all’Accordo sancito il 12 giugno sulla modulistica unificata per l’edilizia
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Si è, infatti, stabilito che gli accordi conclusi in sede di conferenza unificata sono rivolti “ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimento all’estero” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione.
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I contenuti di tale Accordo, costituendo livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed essendo rivolti alla tutela della concorrenza ed ad assicurare il coordinamento informativo statico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale e considerati immediatamente applicabili e non rimessi ad una mera facoltà di attuazione.
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 La standardizzazione della modulistica produrrà significativi vantaggi semplificando l’attività degli operatori privati (tecnici e imprese edili) nei diversi Comuni e riducendo gli adempimenti formali a carico dei privati promotori e di coloro che agiscono nei processi edilizi (committenti, tecnici e imprese edili).
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Autotrasporto:possibilità di non pagare l'indennizzo di usura

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Sembra utile ricordare che l’indennizzo di usura, al pagamento del quale sono obbligati i mezzi d’opera ai sensi dell’articolo 34 del Codice della strada, può non essere corrisposto per tutto il periodo in cui i veicoli circolino solo in strade private come le aree di cantiere oppure restino fermi per mancata attività. Resta in ogni caso dovuto il pagamento della tassa di possesso.
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In tal senso si era pronunciato il Ministero dei lavori pubblici (ora MIT) – Ispettorato per la sicurezza stradale con una nota di risposta n. 1506/1994 ad un quesito sollevato dall’Ance con il quale si chiedeva di poter sospendere il pagamento della tassa per la maggior usura delle strade per i mezzi d’opera che non circolassero sulle pubbliche strade. Tale quesito, peraltro, era stato prospettato dall’Ance proprio in considerazione del momento di crisi che stava vivendo l’attività edilizia in quegli anni.
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Locazioni passive della p.a.: dal 1° luglio riduzione automatica del 15% del canone

È stata pubblicata (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014) la Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 66/2014 cd. “spending review” che, nell’ambito delle misure per contenere la spesa pubblica, ha modificato ed integrato precedenti disposizioni volte a garantire un efficiente utilizzo degli immobili pubblici in un’ottica di ottimizzazione degli spazi occupati.
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In particolare (art. 24 comma 4 DL 66/2014) è confermato l’anticipo dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014 del termine a decorrere dal quale opererà la riduzione automatica dei canoni di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, stipulati non solo dalle amministrazioni centrali, ma da tutte le pubbliche amministrazioni (secondo la definizione allargata di cui al richiamato articolo 1, comma 2, D.lgs. 165/2001). Si prevede tuttavia che le regioni e le province autonome possano adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente.
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Ciò significa che per i canoni di affitto degli immobili utilizzati per fini istituzionali da Stato, Regioni, Province, Comuni, scuole, università, Camere di commercio, ASL ecc., già dal prossimo 1° luglio scatterà la riduzione nella misura del 15%, rispetto a quanto annualmente corrisposto. La riduzione del canone opererà automaticamente, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del proprietario.
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Inoltre, si prevede che (art. 24, comma 2 bis DL 66/2014) le amministrazioni e gli organi costituzionali possano recedere dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione comunicando il relativo preavviso entro il prossimo 31 luglio. Il recesso si perfezionerà decorsi 180 gg. dalla data del preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.
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Il decreto legge sotto tale aspetto è da valutarsi negativamente in quanto:
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  • pur essendo l’Ance favorevole ad una politica di riduzione delle spesa pubblica, appare illegittima l’introduzione di una decurtazione automatica del canone di locazione già a decorrere dal mese di luglio, anticipandone di ben sei mesi l’entrata in operatività;
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  • la previsione relativa alla rinegoziazione dei canoni delle locazioni passive non è una novità ma aveva già trovato spazio nell’ambito di alcune precedenti leggi finanziarie (vedi: Legge 266/2005, art. 1, co. 478 e Legge 296/2006, art. 1, co. 204) seppur sotto una formulazione parzialmente diversa che nella prassi aveva avuto una applicazione minima, senza considerare che tali contratti scontano anche il blocco dell’aggiornamento ISTAT per gli anni 2012, 2013 e 2014 (DL 95/2012, art. 3, comma 1);
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  • l’art. 24 amplia notevolmente anche la tipologia dei “conduttori” pubblici, con la conseguenza che il numero degli immobili interessati dalla “decurtazione” è molto più elevato rispetto al passato, così come il numero dei proprietari interessati.
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Autotrasporto le novità per l'utilizzo del tachigrafo nel nuovo Regolamento

Tra le norme già efficaci a partire da marzo 2015 quella che esonera dall’obbligo del tachigrafo chi trasporta in conto proprio nel raggio di 100 km e quella che dovrebbe portare ad escludere l’obbligo di attestare le attività diverse dalla guida con appositi moduli

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La circolare è pubblicata nell'area riservata

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