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Autotrasporto:rinnovo CQC rilasciate per documentazione

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato dapprima il DM 10/6/2014 (pubblicato sulla GU n. 171 del 25/7/2014) e successivamente una Nota esplicativa (18061 del 14/8/2014) relativamente al rinnovo della CQC a seguito di alcuni rilievi della Commissione UE che ha contestato il rilascio di CQC con validità superiore ai 5 anni in quanto in contrasto con la direttiva 2003/59/CE.
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Il testo del DM (che modifica il D.D. del 6/8/2013) prevede che per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 paragrafo 2 della direttiva 2003/59/CE, che qui si riporta:
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“Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:
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a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP;
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b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri.
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Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un'introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.
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Di conseguenza, si legge nella Nota esplicativa:
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a) le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2013" sono valide fino al 9 settembre 2015;
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b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2014" sono valide fino al 9 settembre 2016.
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Al conducente titolare di CQC avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2013, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale “95", sarà indicata la data di scadenza di validità “9 settembre 2015". Parimenti, al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale “95", sarà indicata la data di scadenza di validità “9 settembre 2016".
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Albo Gestori Ambientali: in GU il nuovo regolamento

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2014, n. 195 il decreto 3 giugno 2014, n. 120 recante il nuovo regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
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Molte le novità introdotte alcune delle quali sono finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure di iscrizione, variazione e rinnovo: viene, ad esempio, previsto che in caso di rinnovo di una iscrizione è possibile procedere con una semplice autocertificazione.
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Sempre in una logica di semplificazione è stato eliminato l’obbligo della perizia giurata sull’idoneità dei mezzi iscritti all’Albo, sostituita da una autodichiarazione.
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Viene, inoltre, introdotta la figura del “responsabile tecnico” cui compete la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e per il quale è richiesto un costante aggiornamento professionale. 
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In allegato il decreto del ministero dell’ambiente 3 giugno 2014, n. 120
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Decreto semplificazioni:approvata la legge di conversione

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Il 7 agosto 2014 la Camera ha approvato in terza lettura, nella sua forma definitiva, la legge di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari”. La legge sarà poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.
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Tra le misure di interesse per il settore privato si segnalano:
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Art. 24  - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
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Con l’art. 24 viene formalmente data maggiore rilevanza al tema della semplificazione e dell’adozione della modulistica unificata e standardizzata.
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In particolare si prevede che:
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-        Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, previa intesa con la conferenza unificata, approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. L’Agenda prevede, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire per l’attuazione condivise delle misure di semplificazione contenute nel DL 5/2012. Mediante accordi ed intese presso la conferenza unificata è istituito un apposito Comitato interistituzionale. La legge di conversione ha previsto che nell’ambito di tale Comitato sia prevista la consultazione di cittadini, imprese e loro associazioni. I contenuti dell’Agenda per la semplificazione sono illustrati alla Commissione parlamentare per la Semplificazione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro 45 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.
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-        Entro il 27 dicembre 2014 le amministrazioni statali che non vi abbiano ancora provveduto adottano con decreto, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini ed delle imprese. Rispetto alla formulazione originaria del Decreto è stato specificato che tali moduli possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;
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-        il Governo, le regioni e gli enti locali concludono in sede di Conferenza Unificata accordi per l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle specifiche normative regionali, per la presentazione di istanze, dichiarazione e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali la utilizzeranno nei termini fissati dagli accordi. La legge di conversione anche in questo caso ha specificato che cittadini e le imprese possono utilizzare i relativi moduli decorsi 30 giorni dai medesimi termini. Si ricorda che anticipando la disposizione del decreto legge   lo scorso 12 giugno è stato sancito in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali l’accordo sull’adozione della modulistica della Segnalazione certificata di inizio attività e del permesso di costruire. Rispetto alla versione prevista nel Decreto Legge la legge di conversione al successivo comma 4 ha stabilito che solo gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio delle attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti “ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimento all’estero.” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione. Con tale disposizione si è attribuita una maggiore vincolatività ai contenuti previsti nell’Accordo siglato lo scorso 12 giugno (vd. News del 15 luglio 2014 “Pubblicato in Gazzetta l’Accordo sulla modulistica”).
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-        Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è previsto che le amministrazioni approvino un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione on line delle istanze etcc.;
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-        La modulistica è pubblicata sul sito di “Impresa in un giorno” per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione.
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-        Le disposizioni previste nell’articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome.
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Art. 24-quater e 24 quinquies - Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni - Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.
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La legge di conversione ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a rafforzare e semplificare la trasparenza e la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni.
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In particolare, l’art. 24 quater prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1000 euro e 10000 euro se, dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione le pubbliche amministrazioni non rispettino quanto prescritto dall’art. 63 (servizi in rete) e dall’art. 52, comma 1 (accesso telematico dati, documenti, procedimenti) del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) .
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L’art. 24 quinquies ha, invece, sostituito il comma 2 dell’art. 58 del Dlg 82/2005 prevedendo la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati per la comunicazione tra amministrazioni.
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-        Art. 18 Soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali amministrativi regionali – a decorrere dal 1 luglio 2015 per quelle non aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d’appello. (ad eccezione di quella autonoma per la Provincia di Bolzano)
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-        Art. 38 Processo amministrativo digitale – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico. A decorrere dal 1 gennaio 2015 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale
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-        Art. 41 Misure per il contrasto all’abuso del processo – si prevede in via generale che nell’ambito delle spese di giudizio del processo amministrativo il giudice anche d’ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste
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-        Art. 42 Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo - applicazione delle norme in tema di comunicazioni e notificazioni in via telematica anche al processo amministrativo
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-        Art. 44 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali – le procedure del processo telematico per i procedimenti civili si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati dal 30 giugno 2014. Per quelli iniziati prima del 30 giugno 2014 le disposizioni si applicano dal 31 dicembre 2014.
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Art. 23 interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane
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Si segnalano alcune modifiche alla legge 56/2014 in materia di riforma delle Province e delle città metropolitane, tra cui per quanto di interesse:
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- il riferimento al consiglio metropolitano, quale organo che approva lo statuto, è sostituito con il riferimento alla conferenza metropolitana;
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- proroga al 12 ottobre 2014 (prima era settembre 2014) per le elezioni del consiglio metropolitano;
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- l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolge entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014.
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Sono state, infine, introdotte delle norme per favorire la fusione dei Comuni e la razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comuni. In particolare è stato fissato al 30 settembre 2014 anzichè al 30 giugno 2014 il termine entro cui i Comuni devono assicurare l’attuazione delle ulteriori funzioni fondamentali (es. pianificazione) a loro spettanti ai sensi dell’art. 14, comma 27, del DL 78/2010 (es. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento etcc).
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Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: -0,7% a maggio 2014

L'indice generale Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale    (base 2010 = 100)  a maggio 2014 si è ridotto dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2013. La tendenza negativa è dovuta principalmente all’indice relativo al costo dei materiali, in calo tendenziale dell’1,7% e ad una riduzione più contenuta dei noli (-0,2%). La manodopera registra invece un lieve aumento dello 0,1% rispetto a maggio 2013, a fronte di una stazionarietà dell’indice relativo al costo dei trasporti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
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 In allegato è disponibile unanota del Centro Studi dell'Ance sugli indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale aggiornata al mese di maggio 2014, la nota metodologica e le tabelle riepilogative degli indici.
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