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Nuova Direttiva VIA: in vigore dal 15 maggio

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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è entrata in vigore lo scorso 15 maggio la Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale che apporta una serie di modifiche e integrazioni alla Direttiva 2011/92.
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La nuova direttiva, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
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Si evidenziano le principali novità:
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·        introduzione della definizione di “valutazione di impatto ambientale”: un processo comprendente 1) la preparazione del rapporto ambientale da parte del proponente; 2) lo svolgimento delle consultazioni; 3) l’esame istruttorio da parte dell’autorità competente; 4) la conclusione motivata; 5) la decisione finale;
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·        ricomprensione tra gli obiettivi di tutela perseguiti dalla VIA di aspetti legati alla biodiversità, al clima e alla salute umana;
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·        previsione, per gli  Stati membri, della facoltà di escludere la VIA per progetti o parti di essi aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile; gli Stati membri possono poi, ma solo in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto;
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·        possibilità di integrare la VIA nelle procedure già esistenti nei singoli Stati membri per l’ autorizzazione di progetti;
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·        previsione di una valutazione congiunta o coordinata nel caso di progetti per i quali, oltre all’obbligo di VIA, sussiste contemporaneamente, anche per effetto di altre direttive europee, l’obbligo di effettuare altre valutazioni ambientali; in tali ipotesi gli Stati membri dovrebbero designare un’unica autorità competente che provveda ad un’unica valutazione;
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·        estensione della portata delle informazioni da includere ai fini della VIA; tuttavia è chiarito che il committente deve tenere conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità alla legislazione comunitaria o nazionale;
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·        previsione della fase facoltativa di scoping mediante la quale il proponente può richiedere che l’autorità competente esprima un parere preventivo sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
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·        al fine di garantire che i rapporti ambientali siano completi e di qualità il proponente deve garantire che il rapporto di valutazione sia elaborato da esperti competenti mentre dal canto suo l’autorità amministrativa deve assicurare di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto ambientale;
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·        semplificazione della procedura attraverso l’espressa previsione della necessità di evitare duplicazioni sia nell’acquisizione dei dati (che possono essere già in possesso dell’autorità competente) sia durante il monitoraggio;
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·        previsione di tempi certi per la conclusione del procedimento (90 giorni salvo casi eccezionali di particolare complessità);
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·        rafforzamento del ruolo del pubblico interessato in tutte le fasi della procedura con previsione di tempi certi per la loro consultazione.
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Nel frattempo sembrerebbe che la Commissione europea abbia nuovamente sollecitato l’Italia ad adeguare la propria normativa sulla VIA. Le obiezioni della Commissione riguardano la definizione di "progetto" nella legislazione italiana, le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico alle valutazioni e l'ampiezza di determinate categorie di progetti.
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Una lettera di costituzione in mora era stata inviata nell'aprile 2009, seguita da una lettera di costituzione in mora complementare nel febbraio 2012. Se diverse osservazioni hanno trovato soluzione, resta irrisolta la maggior parte delle contestazioni della Commissione, "in quanto i testi preparatori presentati finora dall'Italia sono insufficienti a porre termine alla violazione o sono ancora nella fase di stesura". La Commissione avrebbe pertanto inviato un parere motivato invitando l’Italia ad attivarsi quanto prima.
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Autotrasporto dal Ministero guida alla qualificazione dei conducenti

La circolare n. 7787 del 3 aprile 2014 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti fa il punto in tema carta di qualificazione dei conducenti obbligatoria per la guida professionale dei conducenti che effettuano trasporti su strada per i quali è necessaria la patente di cui alle categorie: C1, C1E, C, C (per il trasporto di cose) e D1, D1E, D od DE (per il trasporto passeggeri).
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La circolare, che va ad abrogare precedenti note ministeriali, si presenta come una utile guida aggiornata anche con le recenti disposizioni introdotte da un DM emanato il 20 settembre 2013 (che andrà a sostituire il DM 16 ottobre 2009) ma del quale si attende ancora, a distanza di mesi, la pubblicazione in gazzetta ufficiale e quindi la vigenza effettiva delle relative norme.
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La copiosa circolare che si compone di quasi 100 pagine compresi 22 allegati contenenti la modulistica in applicazione delle nuove disposizioni, fornisce chiarimenti e istruzioni operative per quanto riguarda:
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·       obbligo della CQC e casi di esonero (resta confermato che non sussiste l’obbligo di possedere la CQC per i conducenti di veicoli che trasportano materiale o attrezzature utilizzati nell’esercizio della propria attività a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente e che questi non risulti assunto con la qualifica di autista);
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·       modalità per il rilascio della CQC per documentazione (si ricorda, infatti, che il 9 settembre 2014 è il termine utile per ottenere un documento comprovante la qualificazione di tipo CQC per documentazione per il trasporto di cose);
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·       duplicato della CQC (per deterioramento, distruzione, sottrazione o smarrimento);
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·       qualificazione iniziale e periodica dei conducenti (requisiti dei docenti, soggetti e enti abilitati, programmi dei corsi, rilevazione delle presenze e delle assenze, esame);
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·       gestione dei punti della CQC degli esami di revisione e della revoca.
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Rifiuti si al DM che esclude dal Sistri le imprese con meno di dieci dipendenti

Il ministro dell’Ambiente ha dato l’ok all’atteso decreto che prevede l’obbligo del Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti. Nei prossimi giorni la pubblicazione in GU

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si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Province e città metropolitane cosa cambia con la Legge 56/2014

Una nota Ance illustra e commenta i contenuti del nuovo ordinamento relativo a province e città metropolitane, in vigore dall’8 aprile scorso. Analizzate in particolare la nuova ripartizione delle funzioni tra i due enti in vista della definitiva abolizione delle province e la ridefinizione della disciplina delle unioni di comuni

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Nell' area riservata è pubblicata la relativa circolare

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