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Lavoro e previdenza

Gestione separata - Indennità di maternità/paternità – Istruzioni Inps

L'Inps, con l'allegata circolare n. 42/2016, ha fornito istruzioni operative riguardo all'indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce delle disposizioni sulla materia contemplate dal d.lgs. n. 80/15, innovativo del d.lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità), nonché del d.lgs. n. 148/15 che ne ha esteso la portata agli anni successivi al 2015.

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Due sono gli aspetti approfonditi:

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il diritto all'indennità di maternità/paternità in favore dei lavoratori suddetti (parasubordinati e liberi professionisti), in caso di adozione o affidamento, per un periodo di astensione di 5 mesi (v. art. 64 bis del T.U.). Riguardo a tali ipotesi, nel rammentare l'innalzamento del periodo indennizzabile da 3 a 5 mesi, l'Inps rimanda alle indicazioni già fornite in passato sull'argomento, a seguito della relativa sentenza della Corte costituzionale n. 257/12, segnalando l'imminente pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale modificativo delle condizioni di accesso alla tutela della maternità per tale fattispecie;

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il diritto all'indennità di congedo di maternità/paternità, nell'ipotesi di mancato versamento dei contributi "dovuti" (e non versati) da parte del committente o dell'associante in partecipazione (v. art. 64 ter del T.U.). In tal caso, le nuove disposizioni prevedono il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori parasubordinati, poiché gli stessi non sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva che è in capo, invece, al committente/associante. Diversamente, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili per tale adempimento, quali i liberi professionisti, le nuove norme non trovano applicazione.

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L'Istituto precisa che, in mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare, in base alla contribuzione "dovuta", i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall'anno 2015 in poi (art. 26, d.lgs. n.80/2015).

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La contribuzione "dovuta" non è utile, invece, ai fini del riconoscimento dell'indennità di congedo parentale, per la quale rimane condizione necessaria il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l'indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

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Nel riportare una serie di casistiche a titolo esemplificativo, l'Istituto fornisce, infine, indicazioni sull'istruttoria per l'erogazione e il pagamento delle prestazioni.

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INPS_circ_42 del 26_02_16

Ddl milleproroghe - pubblicazione in GU n. 47/2016

Si fa seguito alla precedente news dello scorso 26 febbraio, per comunicare che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio scorso, l'allegata Legge n. 21/2016, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", c.d. "milleproroghe"", in vigore dallo scorso 27 febbraio.
Si fa riserva, inoltre, di fornire ulteriori chiarimenti a seguito dell'emanazione di apposite circolari degli istituti previdenziali in merito, in particolare, alla previsione relativa alla proroga, per tutto il 2016, dell'esenzione dal versamento del contributo di licenziamento per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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1 allegato

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Legge n. 21/2016

CIGO – controlli procedurali sull’elenco addetti all’unità produttiva (mod. CSV)

CIGO: prorogato al 31 marzo 2016 il termine per presentare in allegato alle domande di Cassa Integrazione Ordinaria il file CSV conforme agli standard richiesti dell'Inps. Si rimanda alla lettura della circolare n.11-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.

Programma “Garanzia Giovani” - “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”

Il Ministero del lavoro ha emanato l'allegato Decreto direttoriale n. 16/2016, con il quale è stato istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini" nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani".

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Il bonus è riconosciuto a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, di giovani che abbiano svolto, o stiano svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito della Garanzia Giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016.

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Il beneficio è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

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In conformità con la normativa comunitaria, può fruirsi dell'agevolazione oltre i limiti del regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, di cui all'art. 6 del provvedimento, variabili a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

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L'incentivo, erogato dall'Inps, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro, secondo gli importi riportati in tabella, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione economici o contributivi non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori oppure di natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.

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TIPOLOGIA DI CONTRATTI INCENTIVATI                                      BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL
                                                                                                                 GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI

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Contratti a tempo indeterminato                                                         BASSA      MEDIA      ALTA     MOLTO ALTA

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                                                                                                                   3.000        6.000         9.000     12.000

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Min_Lavoro_Decreto Direttoriale 16_2016

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