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Lavoro e previdenza

Disoccupazione speciale edile art. 11 L. n. 223/91

A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle condizioni ed ai requisiti per l'accesso al trattamento di disoccupazione speciale edile, di cui all'art. 11 della L. n. 223/91, approssimandosi la data che ne sancirà l'abrogazione, prevista per il 31 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito le seguenti indicazioni.
Richiamata la relativa normativa e, in particolar modo, la delibera Cipi del 19 ottobre 1993 contenente le indicazioni riguardo al numero minimo dei lavoratori oggetto di licenziamento che, come noto, varia a seconda delle aree individuate dal D.P.R. n. 218/78, il dicastero ha ritenuto opportuno ricordare i limiti temporali entro cui dovranno essere perfezionati i suddetti requisiti ai fini dell'accesso al trattamento in oggetto.
Fermo restando che dal 1° gennaio 2017 il trattamento previsto dall'art. 11 della L. n. 223/91 sarà abrogato, il numero minimo di licenziamenti, come previsto dalla richiamata delibera Cipi del 19 ottobre 1993, da raggiungere entro sei mesi dal primo licenziamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2016.
Entro tale termine dovrà, altresì, essere conclusa la procedura sindacale e presentata la relativa domanda al Ministero del Lavoro per l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione.
Effettuate le opportune verifiche al riguardo, l'Ufficio competente del Ministero adotterà il decreto con decorrenza nell'anno 2016, che potrà produrre i propri effetti per periodi successivi, sino a 27 o 18 mesi a seconda dell'area di interesse.
Ad ogni modo il Decreto di concessione potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l'istruttoria delle richieste avanzate entro il 31 dicembre 2016.

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Circolare Ministero lavoro n. 16-2016

Garanzia Giovani - Bonus occupazionale - Circolare Inps n. 59/2016

L'Inps, con la circolare n. 59/2016, ha fornito indicazioni alle proprie strutture territoriali in ordine alle procedure di controllo sulla legittima fruizione del bonus occupazionale, a favore dei datori di lavoro, previsto dal Programma "Garanzia giovani".
Dopo un riepilogo delle caratteristiche dell'incentivo, l'Istituto sottolinea, in particolare che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, sono necessarie ulteriori verifiche, su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili relative all'incentivo.
Il controllo sarà effettuato dalle strutture territoriali competenti su un campione pari almeno al 5% dei lavoratori oggetto del beneficio, avvalendosi di documentazione cartacea ed elettronica in possesso dell'Istituto e di altri enti, pubblici o privati (controllo on desk) e, in via residuale, presso la sede legale del datore di lavoro o il luogo di instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali è stata autorizzata la fruizione del beneficio (controllo sul posto).
In caso di indebita fruizione dell'incentivo, il funzionario di sede o, in via residuale, l'ispettore di vigilanza incaricato, dovrà contestare l'irregolarità al datore di lavoro secondo il format allegato alla circolare, con intimazione di sanare l'irregolarità stessa entro 30 giorni.
Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione, fermo restando il diritto di proporre ricorso amministrativo avverso le irregolarità segnalate, i crediti vantati saranno richiesti tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
In allegato alla circolare è, parimenti, riportato il Decreto Direttoriale n. 425/2015, con il quale, tra l'altro, sono esplicitate le funzioni riconosciute all'Inps in qualità di Organismo Intermedio di gestione e controllo del PON "Iniziativa Occupazione Giovani".

Formazione per la sicurezza nelle PMI - Bando Inail - Avviso di modifica

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che, con determinazione n. 16/2016, l'Inail ha approvato alcune modifiche al Bando dedicato al finanziamento di progetti formativi per la sicurezza nelle piccole, medie e micro imprese, prorogando, di conseguenza, il termine di presentazione delle relative domande di partecipazione alle ore 13.00 del 10 giugno 2016.

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In particolare, oltre alle rettifiche inerenti la documentazione da presentare, si segnala che è stato modificato l'art. 5 del bando per consentire, anche agli Rls e Rlst, di poter compilare in via autonoma l'atto di delega alla presentazione della domanda di finanziamentoai soggetti attuatori individuati.

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Ciò in considerazione del diritto riconosciuto agli stessi dalla normativa vigente ad una formazione particolare concernente i rischi specifici degli ambienti lavorativi in cui esercitano la loro rappresentanza.

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L'Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 e sul sito dell'Istituto www.inail.it nella sezione dedicata, unitamente al Bando integrale modificato e alle relative FAQ.

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Eventuali informazioni possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. entro il 10 maggio 2016.

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Avviso Inail

Contratto di solidarietà difensivo – Trasformazione part-time in full time e viceversa

Con l'allegata risposta ad istanza di interpello n. 14/16, il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento in merito alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo e, più in particolare, sulla possibilità, in costanza di una riduzione di orario per contratto di solidarietà, di trasformare un contratto di lavoro part-time in full-time e viceversa.

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Tenuto conto dell'attuale quadro normativo in materia, il Dicastero ha confermato che, fermo restando l'obbligo di dimostrare il carattere strutturale del part-time, è possibile dare seguito alle istanze dei lavoratori in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa, nel caso in cui da tali trasformazioni non scaturiscano variazioni nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo.

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A tal riguardo, si ricorda che: "la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato".

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Peraltro, anche in considerazione di quanto previsto dal D.M. n. 94033/16, in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l'azienda dovrà comunicarlo al Ministero del lavoro e all'Inps, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario, ma sempre nei limiti di cui sopra, sarà necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

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Interpello n. 14-2016

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