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Lavoro e previdenza

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, DS Edile, NASpI e DIS-COLL, anno 2016

Inps: comunicati i massimali mensili di cassa integrazione, Disoccupazione Speciale edile e NASpI relativi all'anno 2016. Si rimanda alla lettura delle circolare n.13-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.

Dimissioni e risoluzione consensuale – Nuova procedura telematica – Circolare ministeriale n. 12/2016

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che il Ministero del lavoro, con l'allegata circolare n. 12/2016 ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, introdotta dal d.lgs. n.151/15 e operativa dal 12 marzo 2016.

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Nel richiamare le previsioni del relativo dm 15 dicembre 2015, il dicastero illustra la nuova procedura, sottolineando che dovrà essere utilizzato, a pena di inefficacia, il modulo telematico adottato con il decreto stesso e disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, per accedere al quale il lavoratore dovrà necessariamente munirsi del PIN Inps e accreditarsi al portale ClicLavoro, mentre per i soggetti abilitati è sufficiente la registrazione sul portale ClicLavoro.

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Le nuove disposizioni, riferibili ai rapporti di lavoro subordinato, attengono tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e di risoluzione consensuale di cui all'art. 1372, comma 1, del c.c., ad eccezione delle fattispecie individuate dall'art. 26 del citato d.lgs. n. 151/15, tra cui i recessi effettuati durante il periodo di prova.

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Salvo il caso di una giusta causa di dimissioni, resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, in carenza del quale, pur essendo le dimissioni immediatamente efficaci, il lavoratore è tenuto al risarcimento dell'eventuale danno.

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Il lavoratore ha facoltà di revocare, sempre per via telematica, le dimissioni e la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico.

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Si rammenta che, nell'ipotesi di alterazione del modulo da parte del datore di lavoro, la normativa prevede la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

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Il dicastero, infine, ha reso noto che sul sito istituzionale sarà disponibile un video-tutorial illustrativo della procedura e saranno pubblicate periodicamente le relative FAQ.

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Eventuali quesiti nel merito potranno essere indirizzati alla casella di posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

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1 allegato

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Circ_Ministeriale_12_2016

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Domande CIGS relative a decreti e periodi ante D.Lgs. n. 148/15 –

Con l'allegato messaggio n. 589/16, l'Inps ha sollecitato le proprie Sedi territoriali a verificare eventuali giacenze relative ad istanze di Cigs non ancora definite, al fine di consentire alle aziende interessate di poter operare il conguaglio o la richiesta di rimborso in tempo utile per evitare la decadenza dei sei mesi prevista dall'art. 7, co. 3 del D.Lgs. n. 148/15.

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In particolare, l'Inps ha ricordato che:

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per i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale risulti concluso prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso;
per i decreti emanati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15, il cui periodo concesso risulti concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24 marzo 2016.

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1 allegato

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Inps_Messaggio 589_16

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2016

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2016 è risultato pari a 99,7 (base 2015 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00125000

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125

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75% di -0,20682243 [indice gennaio su indice dicembre 2015 x 100 - 100] =
0,000000.

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TOTALE = 0,125000

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2016 ed il 14 febbraio 2016.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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alltfrgennaio2016

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