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Lavoro e previdenza

Prospetto disabili - rinvio termine per la presentazione al 15 maggio 2016

Informiamo che il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota cui si fa espresso rinvio per gli approfondimenti del caso, ha comunicato lo slittamento al 15 maggio 2016 della scadenza per la presentazione del prospetto informativo che i datori di lavoro, rientranti nell'ambito della L. n. 68/1999, sono tenuti ad effettuare annualmente in presenza di determinate condizioni.

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Il Ministero, infatti, aveva già prorogato tale termine, fissato solitamente al 31 gennaio di ogni anno, al 29 febbraio 2016 ma, come si legge nella nota, in considerazione delle modifiche introdotte dalla nuova normativa del Jobs Act, i nuovi servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e, pertanto, si è reso necessario lo slittamento del termine per la presentazione del prospetto stesso.

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Nota_direttoriale_17_febbraio_2016_prot.n.33_970

Precisazioni concernenti l’attività istruttoria delle domande di Cigo

A seguito di alcuni comportamenti difformi da parte delle proprie Sedi territoriali in merito ai criteri di valutazione delle istanze di Cigo, la Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps è intervenuta, con l'allegato messaggio n. 779/16, per ribadire quanto precisato con circolare n. 7/16, già oggetto della precedente comunicazione Ance del 28 gennaio scorso.

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In particolare, l'Inps ha ritenuto opportuno ricordare che "fino al momento dell'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art 16, secondo comma, del decreto legislativo 148/15, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, dovranno continuare ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali".

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Pertanto, ai fini istruttori, ferma restando la centralità della relazione tecnica, eventualmente integrabile in sede di valutazione da parte delle Sedi Inps, "non è necessario che l'azienda esibisca documenti di bilancio" in virtù del carattere di transitorietà e di breve durata delle causali integrabili di Cigo.

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La nota in oggetto, proprio alla luce delle difformità interpretative locali, ha inoltre confermato che, in attesa dell'implementazione delle procedure, le aziende dovranno autocertificare in sede di domanda i periodi di fruizione già goduti, al fine di evitare che siano computati non solo i periodi effettivamente fruiti ma anche quelli solamente richiesti.

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1 allegato

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Messaggio cigo Inps 779_2016

Ddl “Milleproroghe” – Per il 2016 esonero contributo licenziamento in edilizia

E' stato approvato, in via definitiva, presso l'Aula del Senato, il disegno di legge n. 2237/S, di conversione del decreto legge 210/2015, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" c.d."Milleproroghe".

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In particolare, si segnala l'accoglimento dell'istanza presentata dall'Ance in merito alla proroga, per tutto il 2016, dell'esonero dal versamento del contributo licenziamento, di cui all'art. 2, co. 31[1], della L. n. 92/12, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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Pertanto, anche per il 2016, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere".

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Inoltre, nella Relazione tecnica, aggiornata della Ragioneria Generale dello Stato,sul disegno di legge in oggetto è stato precisato che, alle minore entrate derivanti dalla proroga dell'esonero dal versamento del contributo Naspi per il 2016, quantificate in 38 milioni di euro, si provvede, così come per gli anni 2014 e 2015, mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2/2009, che presenta le necessarie disponibilità.

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E' stata, altresì, stimata, mantenendo il trend degli anni precedenti, la platea di lavoratori interessati dall'esonero contributivo stesso, per l'anno 2016, in 68.800 unità.

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In accoglimento delle istanze avanzate dall'Ance, è stato, inoltre, presentato un ordine del giorno, G2-quater.2 (primo firmatario Sen. Puglia), che impegna il Governo a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (...).

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Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni in attesa delle relative circolari operative da parte dell'Inps e del Ministero del Lavoro a seguito della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

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[1] In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Garanzia Giovani – Decreto direttoriale n. 385/15 – Circolare Inps n. 32/2016

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul Programma "Garanzia Giovani" per informare che l'Inps, con l'allegata circolare n. 32/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina relativa al "Bonus occupazione", riconosciuto ai datori di lavoro, contemplata dal decreto direttoriale n. 385/15 del Ministero del lavoro, in vigore dal 15 gennaio scorso, con il quale viene modificato il decreto n. 1709/14 sulla materia e annullato il d.d. di rettifica n. 169/15.

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Nel merito, l'Istituto precisa che, alla luce delle disposizioni del novellato decreto e in conformità con la normativa comunitaria, può fruirsi dell'agevolazione oltre i limiti del regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, le quali variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma:

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per i giovani che, al momento della registrazione al programma, abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media degli occupati degli ultimi dodici mesi. L'incentivo è comunque fruibile se l'incremento occupazionale non viene a realizzarsi qualora intervengano, nel predetto arco temporale, casi di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, ma non di licenziamenti per riduzione di personale;
per i giovani, invece, che al momento della registrazione al programma abbiano un'età compresa tra i 25 e i 29 anni, la legittima fruizione dell'incentivo è subordinata, oltre che all'incremento occupazionale netto, al rispetto di una delle seguenti condizioni:

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- il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;

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- il giovane non deve possedere un diploma di istruzione secondaria scolastica o di formazione professionale o deve essere senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 2 anni dalla cessazione della formazione professionale;

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- il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%.

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L'incentivo, inoltre, è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l'incremento occupazionale inizialmente realizzato.

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Si evidenzia che gli incentivi sono riconosciuti, nei limiti dei finanziamenti previsti per le singole Regioni e per i contratti indicati nella tabella allegata al decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017. Per i soli datori di lavoro con sede nella Regione Campania, la nuova disciplina stabilisce che l'incentivo venga riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015.

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1 allegato

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Inps_Circ_32_2016_garanzia giovani

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