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Validità aggiornata al 31.12.2021 - Prezzario unico regionale per i lavori pubblici - Regione Sicilia

In allegato, copia del D.A. n.1-GAB del 14 gennaio 2021, con il quale l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, proroga per il 2021 il prezzario 2019.

 1 allegato

DA1-GAb -2021 - Proroga prezzario

MIT: obbligo di evidenza per le procedure senza bando

Con nota n. 523 del 13 gennaio u.s., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT ha fornito chiarimenti inerenti agli obblighi di pubblicità connessi con le procedure di affidamento derogatorie disciplinate all’art. 1, del D.L.  16 luglio 2020, n. 7 (D.L. “Semplificazioni” – convertito in L. n. 120/2020).

In particolare, è stato affermato che, in relazione all’utilizzo delle procedure negoziate senza bando per gli affidamenti sottosoglia, incombono sulle stazioni appaltanti specifici obblighi di dare evidenza sia dell’avvio delle procedure suddette, sia delle successive aggiudicazioni, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

La norma citata, infatti, prevede la possibilità, per i contratti sotto-soglia, di esperire le procedure negoziate, subordinandole alla previa consultazione di un numero minimo di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento.

Con la nota in commento, il MIT precisa che gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti dovranno rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

Quanto alle modalità di espletamento delle indagini di mercato, il MIT richiama il contenuto delle linee guida n. 4 dell’ANAC (in vigore fintantoché non verrà emanato il Regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del Codice), secondo cui che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità (…)”.

Pertanto, per il  MIT, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, sarà necessaria la pubblicazione dell’avviso di indizione dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, per assolvere agli obblighi di pubblicità di avvio della gara imposti dal cennato articolo 1, comma 2, lettera b) del Dl Semplificazione.

La “ratio legis” di tale adempimento viene individuata, oltreché nella finalità di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa, anche come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento per le negoziate sotto-soglia, alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare.

Quanto al contenuto dell’avviso, la circolare precisa che, in linea con le cennate Linee Guida 4, lo stesso dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

  • il valore dell’affidamento;
  • gli elementi essenziali del contratto
  • i requisiti di idoneità professionale
  • i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti ai fini della partecipazione
  • il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura.
  • i criteri di selezione degli operatori
  • le modalità per comunicare con la stazione appaltante

Ove poi la stazione appaltante decidesse di utilizzare elenchi di operatori economici, è stato chiarito che la stessa sarà tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco.

A questo proposito, il Ministero ha sottolineato la necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del D.L. Semplificazioni, stante l’innalzamento delle soglie per le quali, con la nuova disciplina derogatoria, è stato consentito il ricorso alle procedure negoziate, connesso con l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici.

Pertanto, il MIT, con la nota in commento, “corregge il tiro” rispetto a quanto affermato in un precedente parere (n 729/20) in cui si era ritenuto che l’avviso di cui al cennato art. 1 non fosse funzionale alla sollecitazione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese, trattandosi di un mero “avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa”.

Interpretazione, questa, della quale ANCE aveva sottolineato sin da subito le criticità.

Il chiarimento sull’obbligo di avviso “preventivo” rende infine possibile, per il Dicastero, chiarire che, alle procedure in questione, le imprese invitate potranno partecipare non solo sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) - ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui al Codice dei contratti -  ma, ancor prima, potranno, anche in forma di R.T.I, chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.

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DIP_INFRA.REGISTRO UFFICIALE.2021.0000523

Caro materiali: nessun aumento di prezzi rilevato dal Ministero nel 2019

In Gazzetta Ufficiale (G.U.  n. 321 del 29 dicembre u.s.), è stato pubblicato a fine anno il decreto del Ministero delle infrastrutture del 15 dicembre 2020, c.d. “Caro materiali”.

Con riferimento al prezzo dei materiali da costruzione più significativi, il decreto non ha rilevato aumenti, superiori al 10% e rilevanti ai fini della compensazione, per l’anno 2019 rispetto all’anno 2018.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina del “Caro Materiali” e delle relative compensazioni, concerne i soli appalti, ancora in corso di esecuzione, affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016[1].

Con riferimento, quindi, ai contratti affidati prima dell’avvento dell’ultima codificazione, per la determinazione delle compensazioni  riguardanti  i materiali  da  costruzione  più significativi   impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2019, si applicheranno, in relazione all'anno di presentazione dell'offerta,  le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali.

In particolare, occorre fare riferimento:

  • A quanto rilevato nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l'offerta sia  stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019 e  nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 163/2006,  la richiesta di compensazioni dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del decreto,  e, quindi, nel caso specifico, entro il  27 febbraio p.v..  

Inoltre, l’importo della stessa verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno precedente.

In allegato, il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 29 dicembre 2020.


[1] Ciò in virtù di quanto disposto all’articolo 216, comma 27 ter  c.c.p., ai sensi del quale “Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

1 allegato

Mit-decreto-15-dicembre-2020-Gazzetta 

In vigore il decreto “Milleproroghe”: le novità introdotte per il settore dei lavori pubblici

Sulla Gazzetta ufficiale 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 31dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea” - c.d. decreto “Milleproroghe”.

Il decreto, presentato alla Camera dei Deputati (DDL 2845/C) per l’iter di conversione, è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 Dicembre scorso.

In particolare, l’articolo 13 del provvedimento in commento, rubricato “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”, con riferimento al settore dei lavori pubblici, prevede le seguenti principali misure di interesse.

1.     Proroga della possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo contrattuale

L’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto cd “Rilancio”),  convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, com’è noto, ha introdotto, al comma 1, la possibilità per le amministrazioni di incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento - rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35, comma 18 - nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante

Tale facoltà di incremento trova applicazione, inter alia, per le procedure disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – ossia dal 19 maggio 2019 -  e fino al 30 giugno 2021.

Ora, il comma 1 dell’articolo 13 in commento ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale sarà possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione.

2.  Proroga della possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione su progetto definitivo “alleggerito”

Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto cd “Sblocca-cantieri”) -  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - ha previsto, com’è noto, per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di:

-affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie - ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti - sulla base di un progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-  di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto in commento, tale possibilità è estesa anche nell’anno 2021.

3.   Proroga delle deroghe al Codice dei contratti pubblici in materia di subappalto 

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto cd ”Sblocca-cantieri) - convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 -  nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque fino al 31 dicembre 2020, al comma 18 dell’articolo 1, ha disposto:

1)     la sospensione dell’obbligatorietà dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche;

2)     nonché, coerentemente, la sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore. 

Infine, l’innalzamento del limite del subappalto - dal 30, previsto “a regime” dal Codice dei contratti pubblici - al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto è invece prorogato fino al 30 giugno 2021.

Con l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto in commento, tali deroghe alla disciplina del subappalto sono state estese per l’anno 2021; conseguentemente la disciplina sul subappalto rimane immutata rispetto a quella applicata nel 2020.

In allegato il testo del decreto-legge n. 183/2020

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DECRETO_Milleproroghe_2021

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