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Lavori pubblici

Pubblicate le nuove soglie di rilevanza comunitaria

Con quattro distinti regolamenti delegati, la Commissione europea il 10 novembre u.s. ha modificato le soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici previste all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

I suddetti regolamenti sono stati pubblicati sulla GUCE n. 398 dell’11 novembre 2021.

Al riguardo, si evidenzia che la Commissione è l’istituzione delegata, dalle diverse direttive che disciplinano i contratti pubblici, ad aggiornare periodicamente gli importi superati i quali deve trovare applicazione la disciplina eurounitaria.

Segnatamente, per quanto concerne gli appalti di lavori, servizi e forniture, l’art. 6 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 17 della Direttiva 2014/25/UE - rispettivamente per i settori ordinari e per i settori speciali - prevedono che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie di rilevanza, con efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le nuove soglie, pertanto, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022 e avranno validità per il biennio 2022-2023.

Di seguito, si riporta l’elenco completo dei regolamenti recentemente adottati 

  • Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori della difesa e della sicurezza), che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021 (concessioni), che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori speciali), che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Per effetto dei citati regolamenti, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

SETTORI ORDINARI

  • euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori;
  • euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;ù
  • euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;

SETTORI SPECIALI

  • euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

DIFESA E SICUREZZA

  • euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

CONCESSIONI 

  • euro 5.382.000

4 allegati

Regolamento CE 2021_1950 pdf
Regolamento CE 2021_1951 pdf
Regolamento CE 2021_1952 pdf
Regolamento CE 2021_1953 pdf

2021: un anno di giurisprudenza sull’avvalimento

La giurisprudenza amministrativa nell’ultimo anno ha fornito delucidazioni in ordine alla concreta applicazione della disciplina sull’avvalimento, chiarendo alcuni aspetti da tempo dibattuti

1 allegato

2021: un anno di giurisprudenza sull’avvalimento pdf 

Subappalto: dal 1° novembre prossimo, in vigore la disciplina “a regime”, introdotta dal DL 77/2021

Il 1° novembre prossimo entrerà in vigore la disciplina “a regime” sul subappalto, introdotta dall’art. 49 del decreto 31 maggio 2021, n. 77  - DL Sermplificazioni bis - convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Da tale data, quindi, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:

  • delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
  • dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

Verrà quindi definitivamente meno ogni limite generale ed astratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara per gara” delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.

A decorrere sempre dal 1° novembre p.v., viene altresì disposto:

  • l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;
  • la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Sempre a decorrere da tale data, entrerà in vigore la modifica del comma 7 dell’articolo 105 del Codice, in conseguenza della quale, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario dovrà trasmettere la sola dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali, non essendo più necessario la trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Si ricorda, infine, che, a far data dal 1° giugno u.s., è già disposto:

  1. il divieto di affidare l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
  2. l’abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Pubblicata la legge di conversione del decreto “Semplificazioni BIS”: definite le regole del PNRR

Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.181 del 30 luglio 2021 – Suppl. Ordinario n. 26 - è stata pubblicata la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure”.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia dal 31 Luglio 2021.

In allegato, l’analisi “flash” del provvedimento.

2 allegati

ANALISI FLASH Conversione DL 77 2021 pdf
Conversione DL 77 2021 pdf

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