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Lavori pubblici

Mercati telematici: in scadenza la pre-abilitazione alla nuova piattaforma

E' stato prorogato fino alle ore 18 del 19 maggio 2022 il termine per effettuare la procedura di pre-abilitazione ai nuovi bandi MePA (Mercato Elettronico della P.A.) e SDAPA (Sistema Dinamico degli acquisiti della P.A.), in vista dell’avvio operativo della nuova piattaforma di e-procurement.

A tale proposito, si ricorda che la Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha introdotto una sostanziale novità per quanto riguarda il mercato elettronico degli appalti di lavori. Con la suddetta legge di bilancio è, infatti, divenuto possibile attivare strumenti di acquisto e di negoziazione per appalti che hanno oggetto tutti i lavori pubblici, non solo quelli di manutenzione, così come in precedenza stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (legge 209/2015) e dal codice appalti (d.lgs. 50/2016).

In ragione anche di tale allargamento, Consip suggerisce a tutte le imprese interessate di muoversi in anticipo al fine di rimanere attivi sulla piattaforma di e-procurement “Acquistinrete” dal primo giorno di operatività del nuovo sistema, che dovrebbe partire il 25 maggio p.v. e includere la contestuale ripubblicazione dei relativi bandi di abilitazione. Inoltre, la stessa Consip chiarisce che, tra il 20 e il 25 maggio 2022, è stato pianificato il periodo di chiusura dell’attuale sistema di e-procurement, per consentire l’avvio del nuovo sistema.

In caso di mancata pre-abilitazione, sarà comunque necessario effettuare una nuova richiesta di abilitazione al sistema, ma non è garantita la tempestività della sua elaborazione, che avverrà in ragione delle code di lavorazione.

Gli operatori economici interessati sono quindi invitati a consultare la documentazione presente nella sezione dedicata ai nuovi Bandi del Portale degli acquisti e a procedere quanto prima alla pre–abilitazione.

Per facilitare le operazioni, Consip ha pubblicato un mini-sito dedicato alla formazione e ad una mappa di corrispondenza tra le attuali e le nuove categorie di abilitazione.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di appalto e accelerare la verifica dei requisiti, la stessa Consip ha altresì reso noto la messa on-line, con la collaborazione dell’ AGID, di un servizio sperimentale per la compilazione del DGUE elettronico in italiano (disponibile al link ESPD acquistinretepa.it).

Appalti pubblici, ok a Soa anche senza patrimonio in positivo

Ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, ragioni eccezionali e imprevedibili – quali il sisma e la pandemia da Covid 19 – hanno indotto il Consiglio di Stato ad esprimersi favorevolmente sulla derogabilità del requisito del patrimonio netto di valore positivo, previsto dall’art. 79, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010, regolamento sui contratti pubblici.

E’ quanto espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere del 27 aprile 2022, elaborato in risposta ad un quesito posto dall’ANAC sulla temporanea derogabilità del suddetto requisito SOA, al fine di scongiurare, nell’attuale contesto economico, ulteriori conseguenze dannose a carico delle imprese con l’attestazione in scadenza (cfr. nota prot. n. 46269 del 19 giugno 2020).

A favore del rilascio dell’attestazione di qualificazione, anche in carenza del suddetto requisito, la stessa ANAC ha ricordato nella sua nota il precedente favorevole delle imprese sottoposte a concordato e la disciplina derogatoria del codice civile già in essere.

In particolare, secondo l’ANAC, se è possibile il rilascio dell’attestato nel caso in cui l’impresa in concordato presenti un patrimonio netto non positivo, e “rispetto alle quali l’art. 186 bis l. f. … costituisce comunque fonte di rango superiore successiva allo stesso regolamento”, parimenti alle imprese non in concordato deve potersi applicare il meccanismo emergenziale, posto in essere dall’art.  46 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (per le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016) e dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (per le perdite alla data del 31 dicembre 2021), che consente la temporanea sospensione dell’applicazione, nei confronti delle imprese colpite dalla crisi, delle norme del codice civile che disciplinano la ricapitalizzazione delle perdite di esercizio o lo scioglimento della società, laddove si verifichi la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale.

In risposta al quesito, il Consiglio di Stato ricorda che, a causa del sisma e del covid, il Legislatore con il suddetto meccanismo emergenziale ha introdotto una disciplina derogatoria del codice civile che, perdurando a tutt’oggi, dovrebbe ritenersi applicabile anche al sistema SOA. Pertanto, anche ai fini del rilascio dell’attestazione, le perdite registrate nei periodi considerati dai suddetti articoli non dovrebbero essere computate nelle passività rilevanti e comportare i necessari interventi sul capitale nominale o lo scioglimento della compagine societaria.

Ne consegue che il patrimonio netto negativo dell’impresa attestanda non dovrebbe ritenersi ostativo al rilascio della SOA, qualora ciò sia stato registrato a causa di perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalle norme emergenziali citate ed emanate per il sisma e la pandemia.

Tuttavia, sempre secondo il Consiglio di Stato, sebbene il legislatore dell’emergenza abbia previsto la “sopravvivenza” della società senza imporre ulteriori adempimenti per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame, considerata la delicatezza dell’attività svolta da quelle che operano nei contratti pubblici, risulta altresì necessario prevedere che le SOA, nel caso di rilascio dell’attestato ad imprese carenti del requisito di cui all’art. 79, comma 2, del regolamento:

  1. provvedano a comunicare tempestivamente all’Autorità i dettagli dell’avvenuto rilascio di una attestazione in carenza del requisito speciale del patrimonio netto positivo;
  2. allo scadere della efficacia della deroga concessa dalla normativa speciale, provvedano, relativamente alle suddette attestazioni rilasciate, al monitoraggio circa la effettiva riacquisizione da parte dell’impresa del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione della decadenza dell’attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio abbia esito negativo;
  3. comunichino tempestivamente all’Autorità l’esito del monitoraggio svolto.

Va in ultimo aggiunto che, il Consiglio di Stato condivide quanto sostenuto da ANAC con la nota 1° febbraio 2022, n. 7221, ossia che la deroga in questione deve essere concessa “solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale”.

In merito agli effetti della soluzione sopra espressa sulle future attestazioni, ad avviso dell’ANCE, trascorsi due anni dalla richiesta di parere e terminato il periodo emergenziale, occorrerà comunque aspettare per capire se e come l’ANAC riterrà ancora opportuno esprimersi sulla derogabilità del requisito del patrimonio netto positivo, elaborando delle indicazioni applicabili nel caso concreto dalle SOA.

Di seguito il link al parere:

Caro materiali: sostegno alle imprese anche a lavori terminati

Gli aiuti previsti dal decreto sostegni-bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

È quanto chiarisce dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, Anac, con la delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 chiamata ad esprimersi in merito alla misura di compensazione, introdotta dall’art. 1-septies del cd. decreto “sostegni bis” (d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021) al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021.

In particolare, il quesito nasceva da una Amministrazione, che aveva negato la compensazione prevista dalla norma, ritenendo l’appalto concluso alla data di entrata in vigore della predetta legge, posto che con l’emissione del certificato di regolare esecuzione (emesso in luogo del collaudo in relazione all’importo dei lavori), per il quale il Codice non dispone la provvisorietà come per il collaudo, l’appalto deve ritenersi concluso.

Preso atto della posizione dell’Amministrazione, l’impresa riteneva tuttavia non potesse evincersi con chiarezza in quali casi la stazione appaltante dovesse riconoscere la compensazione dei prezzi, a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche. Infatti, restava dubbia la locuzione utilizzata dall’art. 1-septies citato – ossia “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” – al fine di identificare i casi in cui tale misura deve essere applicata.

Pertanto, veniva richiesto all’Autorità se la citata compensazione potesse ritenersi applicabile anche a lavori conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima e per i quali fossero stati già emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione e il CEL, con liquidazione della rata di saldo.

Per dare risposta a tale quesito, l’Autorità ricorda quanto previsto in materia di collaudo di opere pubbliche (artt. 102 e 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, e artt. 215 e segg. del d.P.R. 207/2010), da cui può evincersi che tale istituto ha lo scopo di:

  • verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita – in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati – a regola d’arte, in ottemperanza:
    • o al progetto approvato;
    • o alle relative prescrizioni tecniche;
    • o alle eventuali perizie di variante;
  • verificare la contabilità finale;
  • procedere alle verifiche tecniche previste dalle leggi di settore;
  • effettuare l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

A tale proposito, con determinazione n. 2/2009, l’Autorità ha ritenuto il collaudo caratterizzato da tre fasi essenziali: la verifica dell’opera in contraddittorio con l’esecutore, l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e l’approvazione del collaudo da parte dell’amministrazione.

Pertanto, evidenzia l’Anac, neppure con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore si esaurisce il rapporto contrattuale tra le parti, dovendo il committente approvare il collaudo (con l’atto in cui esprime la volontà di accettare l’opera eseguita in rispondenza al progetto commissionato).

In caso di inerzia della stazione appaltante, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato (ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto) decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio.

Ne consegue che l’approvazione degli atti di collaudo, da parte dell’amministrazione competente, rappresenta il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, secondo le previsioni del d.P.R. 207/2010.

Tali considerazioni possono estendersi, secondo l’Anac, anche al Certificato di regolare esecuzione, in quanto soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante (artt. 102 del Codice e 237 del d.P.R. 207/2010).

Il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale, può quindi essere individuato nell’approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o – nei casi in cui è previsto – del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In conclusione, laddove si verifichino i presupposti individuati dalla norma, la stazione appaltante dovrebbe riconoscere all’appaltatore la misura di sostegno prevista dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

A supporto di tale interpretazione estensiva, l’Anac evidenzia la coerenza con la ratio di una norma volta a mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel corso del 2021, che ha portato il legislatore a prevedere una deroga alla disciplina ordinaria e un’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione (L. bilancio 2022, n. 234/2021).

Da notare, che l’interpretazione dell’Anac, sopra riportata, è coerente con quanto già affermato e anticipato dalla stessa Ance (cfr. - Definitivamente approvata la speciale disciplina sulla - revisione dei prezzi - per i lavori pubblici - in cui viene precisato che “l’espressione ‘contratti in corso di esecuzione’  è interpretabile  come comprensiva dei contratti  in cui, alla  predetta data del 25 luglio, l’opera non risulti ancora collaudata, ancorché i lavori siano stati ultimati”).

 

ANAC: confermati per 2022 gli importi del contributo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 830 del 21 dicembre 2021, recante la “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” (GU Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022).

La delibera, che sostituisce la precedente del 18 dicembre 2019, n. 1197, conferma l’importo del contributo dovuto a favore dell’ANAC, nell’entità e con le modalità previste dal provvedimento.

Rimangono tenuti a tale contribuzione gli Operatori Economici, che intendano partecipare a procedure pubbliche di scelta del contraente, le Stazioni Appaltanti e le SOA.

Nella stessa delibera, sono confermati gli esoneri dall’obbligo di contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di affidamento: 

a)      di appalti espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (v. delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018, nonché News ANCE ID 30497 del 16 novembre 2017); 

b)     disciplinati dal decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192. 

Per quanto riguarda gli operatori economici concorrenti a gare pubbliche, viene altresì confermato che questi sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura. 

Nella delibera è altresì confermata l’esenzione per i concorrenti a gare di importo inferiore a €150.000 e, a partire da tale importo, quanto dovuto a titolo di contributo, suddiviso nelle seguenti fasce:

·       da € 150.000 a € 299.999,99: € 20,00;

·       da € 300.000 a € 499.999,99: € 35,00;

·       da € 500.000 a € 799.999,99: € 70,00;

·       da € 800.000 a € 999.999,99: € 80,00;

·       da € 1.000.000 a € 4.999.999,99: € 140,00;

·       da € 5.000.000 a € 19. 999.999,99: € 200,00

·       da € 20.000.000: € 500,00

Per quanto riguarda le stazioni appaltanti

·       da € 40.000 a €149.999,99: €30,00;

·       da €150.000 a € 499.999,99: € 225,00;

·       da € 500.000 a € 999.999,99: € € 375,00;

·       da € 1.000.000 a € 4.999.999,99: € 600,00;

·       da € 5.000.000: € 800,00.

Tutto confermato anche per le SOA, soggette – come in passato – al versamento a favore dell’ANAC di un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

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