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Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia” (ancora in fase di conversione in legge) e in vigore dal 24 dicembre 2013, è stata introdotta una rilevante modifica all’art. 114 del Codice della strada in tema di circolazione delle macchine operatrici e in particolare dei carrelli di cui all’articolo 58, co.2, lettera c).
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Nello specifico, l’art. 13 comma 12 del DL, ha previsto che i carelli elevatori/trasportatori destinati alla movimentazione di cose qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico possano circolare senza necessità dell’immatricolazione.
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Si ricorda che, invece, prima della modifica normativa il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) con la Circolare del 25/10/2013 (ora abrogata) aveva precisato che tali carrelli potevano circolare su strada pubblica solo se immatricolati e targati anche se utilizzati solo per brevi spostamenti.
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Il Decreto del MIT 14/1/2014, a firma del Direttore generale per la motorizzazione, pubblicato nella GU del 4/2/2014, emanato in attuazione dell’articolo 13 comma 12 citato sopra, fornisce alcune prescrizioni anche di carattere tecnico (es. necessità che il veicolo sia dotato di dispositivi retroriflettenti, retrovisori, di frenatura ecc.) per l'immissione in circolazione di tali veicoli.
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L’articolo 1 del decreto precisa a tal fine che i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di
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stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e
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saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.
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A parte i requisiti tecnici che devono possedere tali mezzi il Decreto, all’articolo 4, stabilisce che deve essere presentata, alla Motorizzazione competente, domanda di autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello con validità massima di un anno (prorogabile).
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Viene tuttavia fatta salva la validità delle vecchie autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 28/12/1989, consentendone la proroga con le stesse modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non siano scadute antecedentemente il 31/12/2007.
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In allegato artt. 58 e 114 Codice della Strada
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