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Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia” (convertito nella legge n. 9/2014 GU n. 43 del 21/2/2014) è stata introdotta una rilevante modifica all’art. 114 del Codice della strada in tema di circolazione delle macchine operatrici e in particolare dei carrelli di cui all’articolo 58, co.2, lettera c).
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Nello specifico, l’art. 13 bis co. 1, ha previsto che i carelli elevatori/trasportatori destinati alla movimentazione di cose qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico possano circolare senza necessità dell’immatricolazione.
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La norma rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle prescrizioni tecniche.
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Il Decreto, già emanato e pubblicato sulla GU del 4/2/2014 fornisce appunto alcune prescrizioni anche di carattere tecnico (es. necessità che il veicolo sia dotato di dispositivi retroriflettenti, retrovisori, di frenatura ecc.) per l'immissione in circolazione di tali veicoli.
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L’articolo 1 del Decreto precisa a tal fine che i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di
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stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e
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saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.
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A parte i requisiti tecnici che devono possedere tali mezzi il Decreto, all’articolo 4, stabilisce che deve essere presentata, alla Motorizzazione competente, domanda di autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello con validità massima di un anno (prorogabile).
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Viene tuttavia fatta salva la validità delle vecchie autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 28/12/1989, consentendone la proroga con le stesse modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non siano scadute antecedentemente il 31/12/2007.
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