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Disagio abitativo nuova proroga degli sfratti

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Con il DL n. 150/2013 (convertito nella Legge n. 15/2014 GU n. 49 del 28/2/2014) è stata ulteriormente differita alla data del 31 dicembre 2014 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione (esclusi quelli per morosità) degli immobili adibiti ad uso abitativo, disposta dall’art. 1 c. 1 DL n. 158/2008 a favore delle cosiddette categorie protette (con reddito lordo annuo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano in famiglia persone over 65 anni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità oltre il 66%) .
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La proroga interessa solo gli immobili situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni “ad alta tensione abitativa”, in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione.
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In Allegato: art. 1 DL n. 158/2008
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Discariche: nuove proroghe per i rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg

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La legge 15/2014 di conversione del d.l. 150/2013 cd. “milleproroghe” ha confermato il differimento al 31 dicembre 2014 del termine fino al quale è possibile conferire in discarica i rifiuti che hanno un PCI (potere calorifico inferiore) maggiore a 13.000 kj/kg, come ad esempio le guaine bituminose. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31 dicembre 2013 dal decreto legge 1 del 2013.
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Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. 36/2003 aveva disposto un espresso divieto di conferimento in discarica di questi rifiuti, ciò  al fine di potenziare il loro recupero energetico.
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Purtroppo, in Italia non sono presenti strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 kj/kg e pertanto in questi anni è stato necessario prorogare più volte l’entrata in vigore del divieto.
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Infine, si evidenzia come durante l’iter di conversione in legge del d.l. 150/2013 è stata inserita anche una proroga in materia di SISTRI: è stato, infatti, differito al 1 gennaio 2015 il termine a decorrere dal quale entra in vigore il sistema sanzionatorio relativo al sistema di tracciabilità dei rifiuti .
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Sistri: prime istruzioni per l'uso

In vista del prossimo avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti l’Ance fornisce alcune indicazioni operative.

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Destinazione Italia e Codice della strada:confermate le nuove regole sui carrelli

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Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia” (convertito nella legge n. 9/2014 GU n. 43 del 21/2/2014) è stata introdotta una rilevante modifica all’art. 114 del Codice della strada in tema di circolazione delle macchine operatrici e in particolare dei carrelli di cui all’articolo 58, co.2, lettera c).
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Nello specifico, l’art. 13 bis co. 1, ha previsto che i carelli elevatori/trasportatori destinati alla movimentazione di cose qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico possano circolare senza necessità dell’immatricolazione.
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La norma rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle prescrizioni tecniche.
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Il Decreto, già emanato e pubblicato sulla GU del 4/2/2014 fornisce appunto alcune prescrizioni anche di carattere tecnico (es. necessità che il veicolo sia dotato di dispositivi retroriflettenti, retrovisori, di frenatura ecc.) per l'immissione in circolazione di tali veicoli.
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L’articolo 1 del Decreto precisa a tal fine che i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati   ad   operare   prevalentemente   all'interno   di
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stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e
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saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.
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A parte i requisiti tecnici che devono possedere tali mezzi il Decreto, all’articolo 4, stabilisce che deve essere presentata, alla Motorizzazione competente, domanda di autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello con validità massima di un anno (prorogabile).
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Viene tuttavia fatta salva la validità delle vecchie autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 28/12/1989, consentendone la proroga con le stesse modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non siano scadute antecedentemente il 31/12/2007.
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