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Gare ASMEL: nuove conferme dall’ANAC

Con il parere n. 179 del 26 febbraio 2020, l’ANAC torna ad esercitare il potere di cui all’art. 211, comma 1-ter, d.lgs. n. 50/2016 - che le consente di adottare pareri motivati nelle ipotesi di riscontro di vizi di legittimità dei provvedimenti di gara – in relazione alla vicenda ASMEL. Il provvedimento in commento, in particolare, sembra inserirsi nel solco dell’attività di monitoraggio dei bandi ASMEL, tesa a valutare quelli di più recente pubblicazione sul sito ASMEL e a rilevarne eventuali profili di invalidità.

Il bando in esame, pubblicato dal Comune di Biella e relativo ad un affidamento di servizi (“servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale”), presentava, ad avviso dell’ANAC, taluni aspetti problematici, talché la Stazione appaltante è stata invitata dall’Autorità ad eliminare le criticità rilevate.

Tra le censure mosse, anche quella concernente la clausola (riportata nel disciplinare di gara) che ha imposto ai concorrenti di sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo (allegato agli atti di gara), mediante il quale l’operatore economico - in caso di aggiudicazione – veniva obbligato a pagare ad ASMEL, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di “tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016” fornite dalla stessa, nella misura dell’1% (IVA esclusa) dell’importo a base di gara. La sottoscrizione e la presentazione dell’atto unilaterale d’obbligo venivano poste, peraltro, comeelemento essenziale e condizione di ricevibilità dell’offerta.

Al riguardo, l’ANAC ha confermato il contrasto tra la suddetta previsione e gli articoli 23 Cost., dal momento che il meccanismo di remunerazione addossato all’aggiudicatario “non è supportato da alcuna puntuale base normativa”, e 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici, che vieta espressamente addebitare ai concorrenti eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche, atteso che tale divieto “pare avere carattere assoluto, non ammettendo alcuno spazio per altre forme di remunerazione a carico dell’aggiudicatario”.

Inoltre, l’Autorità non ha mancato di rilevare l’effetto espulsivo dell’assunzione dell’obbligo in parola, qualificato come elemento essenziale dell’offerta, la cui carenza avrebbe reso espressamente irricevibile quest’ultima.  A parere dell’ANAC, viene, dunque, a configurarsi una clausola dalla portata escludente, “ulteriore rispetto a quelle tipizzate dal codice degli appalti, con conseguente violazione dell’art. 83 co. 8 D. Lgs. n. 50/2016”.

Ne consegue, quindi, che clausola in commento impone un onere “ingiusto ed illegittimo onere a carico dell’aggiudicatario”, ed introduce una misura “ingiustificatamente restrittiva della partecipazione alle gare, con conseguenti danni alla concorrenza e, potenzialmente, al pubblico erario”.

Le ragioni addotte a sostegno dell’invalidità della clausole in commento sono peraltro già ampiamente espresse dall’Autorità in numerosi provvedimenti precedenti – citandone solo alcuni, atto di segnalazione al Governo 25 febbraio 2015, n. 3, delibera 28 Novembre 2018, n. 1123, Delibera 4 settembre 2019,  n. 780 (NEWS ID 37234 del 1° OTTOBRE 2019), parere n. 44206 del 3 Giugno 2019 (NEWS ANCE ID 36309 dell’11 GIUGNO 2019), emesso su istanza presentata da ANCE, nonché i pareri nn. 21 e 22 del 15 gennaio 2020) – e condivise dalla giurisprudenza amministrativa –  TAR Puglia – Lecce, n. 1664 del 31 ottobre 2019 (VEDI NEWS ANCE ID 37574 del 5 NOVEMBRE 2019), pronunciata su ricorso, tra gli altri, di ANCE e ANCE Lecce, nonchè TAR Lombardia – Milano, n. 240/2020 (NEWS ANCE ID 38422 del 6 febbraio 2020), emessa su un’impugnativa proposta dalla stessa ANAC.

L’Autorità rileva altresì che la previsione della clausola esaminata non trova supporto neppure:

  • nell’art. 73, comma 4, del Codice dei contratti e nell’art. 5 del DM MIT del 21 dicembre 2016, che, quanto agli atti di gara, limitano gli importi rimborsabili da parte dell’aggiudicatario alle spese di pubblicazione del bando; o anche,
  • nell’art. 16-bis del RD n. 2440/1923, che impone il rimborso di spese realmente sostenute in occasione della stipula dei contratti ed in misura fissa, laddove, nel caso di specie, è prevista una remunerazione forfettaria e non legata all’effettiva stipula del contratto (al contrario, all’aggiudicatario è richiesto il pagamento prima della stipula).

Sul punto, va inoltre segnalata l’adozione, da parte della stessa ANAC, della delibera n. 267 del 17 marzo 2020, con cui l’ANAC ha voluto fornire alla Stazione appaltante le coordinate generali daapplicareper far fronte all’invalidità della cennata clausola del bando.

In particolare, l’Autorità ha sollecitato l’Amministrazione ad agire in autotutela al fine di prendere formalmente atto della nullità parziale del bando e/o degli altri atti di gara, nella parte in cui enunciano la clausola in parola.

Infatti – ha ricordato l’ANAC – il contrasto con il principio di tassatività delle cause d’esclusione rende nulle le previsioni in commento, le quali possono essere disapplicate direttamente dalla Stazione Appaltante senza necessità di attendere la declaratoria giudiziale.

Di estremo interesse sono anche i riflessi civilistici del potere di autotutela; l’Autorità di vigilanza, infatti, ha dichiarato chiaramente che l’esercizio di tale facoltàcomporterebbe “a valle”, la nullità dell’obbligazione assunta dagli aggiudicatari nei confronti di ASMEL, in quanto priva di giustificazione causale, rendendo, per l’effetto, non dovuta la prestazione dei corrispettivi per l’utilizzo delle piattaforme telematiche.

Conclusioni, queste, in linea con quanto ANCE ha sempre sostenuto sull’argomento.

Tornando al parere n. 179, tra gli ulteriori profili di illegittimità riscontrati, merita, in primo luogo, di essere segnalato che, secondo l’ANAC, ASMEL non è legittimata a gestire procedure di gara per conto di terzi, in quanto, oltre a non essere inclusa nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del DL n. 66/2014, non risponde ad alcun modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti.

Ad avviso dell’ANAC, infatti, ASMEL anzitutto non potrebbe operare quale Centrale di committenza (che, va ricordato, l’art. 3, comma 1, lett. i, del Codice dei contratti definisce come “un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”).

Vengono richiamate, sul punto, le conclusioni già raggiunte dalla cennata sentenza del TAR Lombardia n. 240/2020, che ha rilevato che ASMEL non può essere qualificata come organismo di diritto pubblico (essendo carente dei relativi requisiti) e che, comunque, la natura di organismo di diritto pubblico non sarebbe sufficiente a far rientrare ASMEL nella definizione di Centrale di committenza. Anche la forma organizzativa prescelta (società consortile) desta forti dubbi, non trattandosi di una di quelle previste dalla legge per l’espletamento congiunto da parte degli enti locali della funzione di acquisto (Unione di Comuni o il Consorzio di comuni ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUEL).

In secondo luogo, l’Autorità ha provveduto anche a chiarire che ASMEL non costituisce una società in house dei Comuni in essa consorziati, alla quale affidare in via diretta i  servizi di centralizzazione degli acquisti.

Ciò, in quanto anzitutto nessuno dei Comuni consorziati è presente nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti direttinei confronti di proprie società in house, come, invece, espressamente sancisce l’art. 192 del Codice.

Inoltre, ad opinione dell’ANAC, mancherebbero in capo ad ASMEL i requisiti sostanziali dell’in houserisultando, in particolare, carente l’elemento del “controllo analogo congiunto” da parte dei Comuni aderenti, stante:

  1. l’elevatissimo numero dei soggetti associati rende concretamente impossibile che alcuno di essi possa esercitare un effettivo potere di controllo;
  2. nonostante nella struttura associativa sia presente una “Giunta per il controllo analogo” (composta da tre amministratori locali di enti soci), questa appare priva di un concreto potere di indirizzo; infatti, sia la Giunta che i singoli soci risultano soltanto “destinatari di una mera informativa, che consiste nel ricevere documentazione e resoconti”;
  3. l’unico potere davvero rilevante attribuito ai Comuni soci sembra essere quello di nominare e revocare l’organo amministrativo (in merito alla quale, peraltro, ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota posseduta), ossia il Consiglio di amministrazione, peraltro composto da tre soli membri, di cui soltanto due possono essere nominati dall’Assemblea dei soci; il membro rimanente è invece nominato dal Consorzio ASMEZ, sorto come soggetto integralmente privato e, ancora oggi, partecipato da società private per il 30% del capitale.

Tutto ciò premesso, dal momento che il Comune di Biella ha demandato ad ASMEL il complesso delle attività inerenti lo svolgimento della procedura (ivi inclusa l’acquisizione del CIG), l’ANAC ha altresì rilevato (ex art. 39 del Codice) che alcune delle attività di committenza ausiliarie (tra cui, la messa a disposizione delle infrastrutture tecniche,le  attività di consulenza e preparazione dei documenti di gara, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. m, punti 1,2 e 3 del Codice) potrebbero essere affidate(oltre alle Centrali di committenza) anche a prestatori di servizi a loro volta, però, scelti con procedure di evidenza pubblica.

Ed è questa la modalità attraverso cui, secondo l’ANAC, ASMEL potrebbe validamente supportare gli Enti locali, realizzando per conto di questi le predette attività di committenza ausiliarie consentite anche a prestatori di servizi “esterni”, divenendo affidataria di tale servizio tramite apposita gara.

Viceversa, l’attività di cui, secondo l’Autorità, ASMEL non può essere affidataria è quella relativa alla gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata” (di cui all’art. 3, comma 1, lett. m, punto 4 del Codice), in quanto delegabile soltanto a Centrali di committenza, tra le quali, come si è osservato, non può figurare ASMEL.

In conclusione, l’ANAC – rilevati gli aspetti sopra illustrati, nonché altri vizi, strettamente attinenti, però, alla specifica procedura di gara – ha assegnato alla Stazione appaltante 20 giorni per poter eliminare le criticità riscontrate.

In mancanza, l’Autorità si è riservata di impugnare il bando di fronte al TAR competente, in attuazione dello specifico potere attribuitole dall’art. 211, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici.

Riferimenti esterni:

Deliberazione ANAC  26 febbraio 2020, n. 179.

Deliberazione ANAC 17 marzo 2020, n. 267.

Covid-19: l’ANAC fornisce suggerimenti sulla gestione degli appalti pubblici

In allegato la delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, recante le prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni. 

Con la delibera numero 312 del 9 aprile 2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha fornito prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di gara.

Ciò, in particolare, tenuto conto che l’articolo 103, comma 1 del DL “Cura Italia” (DL 18/2020) ha disposto la sospensione di tutti i termini, ordinatori e perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile, e che tale arco temporale è stato, poi, prorogato fino al 15 maggio, dall’articolo 37 del DL “liquidità” (DL 23/2020).

L’obiettivo è di garantire l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione, tutelando in tal modo i principi di massima partecipazione alla gara di appalto e della par condicio tra i concorrenti.

A tale scopo, l’Anac suggerisce una serie di comportamenti alle stazioni appaltanti, da dottare sia in relazione alle procedure di gara ancora da avviare, sia rispetto a quelle già in corso di svolgimento. In particolare, si prevede che le Amministrazioni debbano:

  •     valutare, nelle procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte, la necessità o l’opportunità di differirne l’avvio, laddove non ritenute urgenti e indifferibili;
  •      assicurare, nelle procedure di selezione in corso di svolgimento, la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate a causa dell’emergenza sanitaria, dando atto con avviso pubblico:
  • della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del DL n. 18/2020;
  • della nuova scadenza dei termini già assegnati, come ricalcolata con applicazione della sospensione;
  • dell’impegno ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la celere conclusione della procedura, valutando l’opportunità di rispettare le scadenze originarie per le attività di esclusiva competenza;
  • della possibilità di disapplicare la sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, anche acquisendo preventivamente la dichiarazione in merito dei concorrenti. Tale disapplicazione potrà essere effettuata già con riferimento al termine di presentazione delle offerte, nelle procedure ristrette o negoziate in cui i concorrenti sono noti; nelle altre procedure, con riferimento ai termini relativi alle successive fasi di gara.

Inoltre, le stazioni appaltanti devono valutare la possibilità di:

  • concedere proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal DL “Cura Italia”, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
  • adottaremodalità telematiche di gara anche in deroga alle previsioni del bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti e, per le gare svolte con modalità non telematiche, svolgere le sedute pubbliche a distanza;
  • rinunciare al sopralluogo laddove non essenziale, ovvero, nel caso in cui sia considerato indispensabile, prorogare i termini di presentazione delle offerte in data successiva al 15 maggio 2020 al fine di consentirne l’effettuazione;
  • prevedere lo svolgimento da remoto delle sedute riservate della commissione giudicatrice;
  • adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla gara compatibili con le misure restrittive in atto, ad es., consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche.

Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto, l’ANAC ricorda che il rispetto delle misure di contenimento del contagio è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (cfr. art. 3, co. 6-bis del DL n. 6/2020, conv. dalla L. n. 13/2020).

A tale scopo, l’ANAC ricorda il Protocollo condiviso tra il MIT e ANCE (oltre che Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL) recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili», che offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.

La disposizione sopra citata si applica anche ai contratti di servizi e forniture per i quali, quindi, come per i lavori, l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Tutto ciò premesso, va evidenziato che l’ANAC, dopo aver adottato le suddette indicazioni, ha inviato una specifica segnalazione a Governo e Parlamento (Segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020) per evidenziare come l’applicazione dell’articolo 103 nell’ambito delle gare pubbliche, comporti il rischio di un “blocco” generalizzato degli appalti - compresi quelli funzionali alla gestione dell’emergenza sanitaria - con grave danno per la collettività.

Ciò considerato, al fine di evitare tali rilevanti problemi applicativi, l’Autorità ha segnalato l’opportunità che, in vista della cd. “fase 2” e della conseguente ripresa delle attività produttive, vengano previste misure ad hoc per lo svolgimento delle procedure di gara e per l’esecuzione dei contratti pubblici, alla luce delle specifiche peculiarità caratterizzanti tale settore.

Le suddette indicazioni e l’atto di segnalazione sono consultabili accedendo alla pagina del portale ANAC ove sono disponibili tutti i provvedimenti adottati dalla stessa Autorità inerenti le disposizioni per emergenza Coronavirus.

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Riferimenti esterni

Delibera_312_2020

Segnalazione a Governo e Parlamento del 14 aprile 2020

Pagina portale ANAC dedicata Emergenza Covid-19  

Coronavirus: possibile esonero del contributo all’ANAC

L'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, con delibera a numero 289 del 1° aprile 2020, ha chiesto al Governo l'esonero temporaneo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento della contribuzione dovuta alla stessa ANAC (art. 1, comma 65 e comma 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005).

A tale scopo, la stessa Autorità chiede l'adozione di un intervento normativo urgente che disponga l'esonero dal versamento della contribuzione prevista, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito elencati:

· le stazioni appaltanti;

· gli operatori economici, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

Restano altresì fermi i contributi dovuti dalle SOA all'ANAC.

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Riferimenti esterni

 

COVID-19: Modelli di istanza da presentare alle stazioni appaltanti

L’attuale situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID-19, sta incidendo in maniera importante sulla condizione finanziaria delle imprese.

Una crisi di liquidità gravissima che, ponendo a serio rischio il pagamento di subappaltatori, fornitori e lavoratori, sta mettendo in ginocchio il nostro intero settore.

L’ANCE, per tale motivo, sta portando avanti un pacchetto di proposte normative tese a ridare ossigeno agli operatori del settore, volte a conseguire SAL e pagamenti in tempi rapidissimi, anche in deroga alle condizioni di contratto e/o capitolato.

Nel frattempo, e con il medesimo obiettivo, è altresì opportuno attivarsi sin da subito anche nei confronti delle pubbliche committenti, al fine di evitare il devastante “effetto domino” su tutta la filiera.

Primarie stazioni appaltanti, tra cui l’ANAS, hanno già dato disposizione procedere in tal senso. Pertanto, al fine di supportarte gli associati in questa azione, ANCE ha predisposto due modelli di istanza da presentare alle stazioni appaltanti, l’una per l’ipotesi in cui i lavori siano ancora in corso (all. 1) l’altra per quella in cui dovessero essere stati già sospesi (all.2).

Naturalmente, si tratta di schemi di riferimento, da calibrare sulle singole fattispecie concrete.

2 allegati

All. 1 - lavori in corso esecuzione
All. 2 - lavori sospesi

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