Il sito ANAC e i relativi servizi informatici, propedeutici all’affidamento di appalti pubblici, non sempre funzionano correttamente, potendo restituire un messaggio di errore, a prescindere dal dispositivo con il quale si prova ad accedere.
Sul fronte delle imprese, l’indisponibilità dei suddetti servizi può incidere sugli adempimenti “informatici” posti a carico dei concorrenti, il cui termine ultimo coincide con quello previsto per la presentazione delle offerte dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito oppure dalla richiesta di offerta comunque denominata.
Si tratta, in particolare, del pagamento del contributo di gara di cui all’art. 1, comma 67, l. 266/2005 o della generazione del PassOE (da inserire nella busta amministrativa nelle gare non telematiche) a cui fanno richiamo rispettivamente l’art. 213, comma 12, e l’art. 81 comma 1 del d.lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici (o più semplicemente Codice appalti).
Nella prassi, per la stazione appaltante ciò significa valutare, di volta in volta, l’applicabilità del soccorso istruttorio, dando eventualmente la possibilità all’impresa concorrente di sanare l’eventuale mancanza (art. 83, comma 9 del Codice appalti).
Qui di seguito, una sintesi delle principali anomalie riscontrate, e dei relativi rimedi.
1. Mancato od errato pagamento del contributo di gara
Secondo quanto riportato nelle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute in favore dell’Autorità”, l’OE deve versare la contribuzione per ogni CIG afferente al (eventuale) lotto a cui intende partecipare (sull’estensione del contributo ai servizi forniture si veda, in proposito, Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2020, n. 746, nonché la delibera ANAC 29 dicembre 2020, n. 1121).
Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il servizio GCG, che rilascia una “ricevuta pagamento” a conclusione di tale processo. L’avvenuto pagamento è riscontrabile dalle stazioni appaltanti mediante il sistema AVCPpass.
A fronte di tali previsioni, l’applicabilità del soccorso istruttorio al mancato pagamento del contributo ANAC presenta profili di incertezza, dovuti per lo più alle differenti posizioni assunte dalla giurisprudenza sull’argomento.
Infatti, rimane ancora presente l’orientamento secondo cui il pagamento del contributo di gara è una condizione di ammissibilità dell’offerta non sanabile mediante il potere di soccorso istruttorio (cfr., su tutte, a favore dell’immediata sanzione espulsiva, Consiglio di Stato sez. V, 30 gennaio 2020 n. 746 e, a favore del soccorso istruttorio, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386).
Escludendo alcune pronunce in ragione della rigidità dell’applicazione e interpretazione della previsione legislativa, può comunque affermarsi che:
Riguardo al primo e secondo punto, la Corte di giustizia europea ha osservato che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2020, n. 5370 in merito alla sentenza della Corte di giustizia UE, 2 giugno 2016, C 27/15, sentenza “Pippo Pizzo”, e, in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3950).
Con riferimento alle conseguenze di tale inadempimento, la giurisprudenza nazionale ha tuttavia chiarito che non osta alla disciplina eurounitaria il fatto che il bando di gara non preveda specifiche formule sacramentali, tanto che può essere ritenuto sufficiente l’inserimento dell’aggettivo “perentorio” - con riferimento al termine di pagamento del contributo – per esprimere "chiaramente l’effetto preclusivo conseguente al mancato rispetto del termine indicato dal bando" (cfr. Cons. Stato, sent. n. 3288/2021 cit. nonché, da ultimo, TAR Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2021, n. 713).
Al riguardo, l’ANAC, ha comunque evidenziato che l’OE è tenuto al pagamento del contributo, ove previsto, a prescindere che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo (cfr. FAQ ANAC “Contributi in sede di gara”).
Riguardo al terzo punto, si evidenzia che l’ANAC, aderendo all’orientamento secondo cui il pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta:
Da notare che, in quest’ultimo caso, l’ANAC sembra aderire all’orientamento secondo cui, indipendentemente dalla previsione del bando, deve essere riconosciuta possibilità di sanare il pagamento effettuato in modo errato o incompleto (cfr. TAR Trento, sez. I, 27 febbraio 2018, n. 44).
Del tutto diverso è il caso – tutt’altro che ipotetico - in cui il pagamento del contributo non sia possibile nei termini a causa del blocco/malfunzionamento del sistema deputato ai versamenti dei contributi di gara, il cui interesse deriva anche dalla sempre maggiore diffusione delle procedure telematiche.
L’utilizzo degli strumenti informatici nelle gare è, infatti, destinato ad avere in prospettiva sempre più importanza, anche in relazione al ruolo che potrebbero avere ai fini dell’assegnazione delle risorse del Recovery fund.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza prevalente, “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2021, n. 2261 che richiama, tra le altre, id., sez. III, 7 gennaio 2020, n. 86).
Il concorrente deve quindi dimostrare di non essere riuscito a caricare i documenti sulla piattaforma informatica a causa di un oggettivo malfunzionamento del sistema imputabile al gestore della stessa, da non confondere con i problemi software che possono derivare dall’eccessivo afflusso di dati (cfr. Tar Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2021, n. 330).
Coerentemente, in tema di pagamento del contributo di gara, può ammettersi, per le offerte regolarmente presentate entro i termini, la regolarizzazione del pagamento, non appena ripristinato il sistema, laddove si verifichi l’impossibilità di pagamento del contributo (cfr. Delibera ANAC n. 41 del 15 gennaio 2020, che richiama il parere dell’Autorità n. 111 del 17 dicembre 2014, ed esclude che la stazione appaltante possa prorogare i termini per la presentazione delle offerte, in un caso di malfunzionamento del sito Lottomatica).
Infatti, le conseguenze del comprovato malfunzionamento del servizio di pagamento per ragioni tecniche non possono ricadere sull’offerente, trattandosi comunque di una limitazione operativa pregiudizievole e imprevista per gli operatori.
Non stupisce quindi che tale orientamento sia stato ribadito dall’ANAC negli avvisi (utili peraltro per la prova del malfunzionamento) pubblicati in data 1° aprile 2021 e 6 maggio 2021 sul portale istituzionale, proprio con riferimento ai disservizi informatici della stessa Autorità.
Prima di fare ricorso al potere di soccorso istruttorio, la giurisprudenza – seppure in modo isolato – richiede alla stazione appaltante di appurare:
L’art. 81 del Codice appalti prevede l’istituzione di una Banca Dati, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), con modalità che dovranno definirsi con il medesimo Decreto che sarà adottato dal Ministero, sentite ANAC e AGID.
La disposizione, chiaramente volta a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’ANAC, è stata - come ben noto – fin ora disattesa, per cui permane nel nostro ordinamento (laddove previsto) il PassOE, che null’altro rappresenta che una chiave di accesso (informatica) per la verifica dei requisiti del concorrente, generata attraverso il suddetto sistema.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza, non vi può essere l’assimilazione tra l’obbligo di versamento del contributo e la generazione dell’attestazione PassOE dalla piattaforma AVCpass, cui gli operatori economici devono provvedere ai fini della partecipazione alla singola procedura di affidamento di un contratto pubblico.
Infatti, i due adempimenti in questione hanno finalità «assolutamente diverse, pur essendo entrambi legati al codice identificativo di gara»; ed in particolare che l’emissione del PassOE «non comprova che l’impresa possieda i requisiti per partecipare alla gara, ma costituisce solo lo strumento per le verifiche di competenza della stazione appaltante» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018 n. 2386).
Conseguentemente, la giurisprudenza prevalente afferma che tali adempimenti non sono richiesti a pena di esclusione da alcuna norma di legge, né è consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all’operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 dicembre 2020, n. 8505 e sentenze ivi richiamate).
Al contrario, la suddetta omissione risulta sanabile proprio con il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016, in ragione del quale sono sanabili le carenze «di qualsiasi elemento formale della domanda» di partecipazione alla gara e non anche le carenze «sostanziali» concernenti «i requisiti di partecipazione».
Deve comunque segnalarsi l’orientamento secondo cui il PassOE può essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell’offerta (con soccorso istruttorio), purché sia stata già perfezionata la registrazione ai servizi informatici dell’AVCpass presso l’ANAC (cfr. TAR Lazio, sez. III, 27 novembre 2020, n. 12696 e sentenze ivi richiamate). Infatti, la mancata registrazione all’AVCpass rappresenta un adempimento tardivo ad un obbligo di legge e non può essere sanata, al pari di documento mancante, come se fosse un elemento formale della domanda.
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Il sopralluogo dell’impresa concorrente serve a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare.
Tuttavia, è comunque illegittima la mancata esclusione dalla gara di un concorrente che, contravvenendo alla legge di gara, non ha eseguito il dovuto sopralluogo e comunque deve essere consentito il soccorso procedimentale o istruttrorio.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi su un sopralluogo svolto dalla mandataria del raggruppamento temporaneo, in virtù del regime di solidarietà prescritto dall’art. 48, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, espressamente richiamato dalla lex specialis, al fine di chiarire se questa avesse ottemperato alla prescrizione di gara anche per gli altri componenti del raggruppamento (cfr. sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355).
1. Giurisprudenza pregressa
Prima dell’introduzione del Codice dei contratti, l’istituto del sopralluogo era disciplinato dall’articolo 106 del DPR 207/2010, secondo cui l’offerta doveva essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale il concorrente attestava di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e delle circostanze suscettibili di influire sul deposito dell’offerta.
Di contro, nell’art. 79, comma 2, del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, attualmente in vigore, manca la suddetta dichiarazione e il sopralluogo viene citato unicamente per specificare che è finalizzato a prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
In giurisprudenza, tale prescrizione ha ingenerato dubbi sugli eventuali effetti espulsivi automatici conseguenti al mancato adempimento del sopralluogo, poiché il provvedimento di esclusione ben potrebbe risultare nei fatti “ingiustificabile, sproporzionato e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell’ente committente” (cfr. Tar Sardegna, Sez. II, 30 novembre 2020, n. 665).
Sotto tale profilo, la giurisprudenza - in linea con una interpretazione sostanziale, e non formale, dell’istituto - ha ritenuto legittima la clausola che prevede il sopralluogo a pena di esclusione, laddove strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (cfr. Tar Lazio, Latina, Sezione I, 19 ottobre 2020, n. 380, ma anche ANAC Bando-tipo n. 1/2017 che conferma la Determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4).
Per cui, tale giurisprudenza, è arrivata ad ammettere – laddove comunque necessario - la possibilità di anticipare l’adempimento dell’obbligo del sopralluogo alla fase della selezione dei concorrenti da invitare, espletata attraverso l’avviso di indagine di mercato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597, contra Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018).
Per altro verso, è stato osservato che l’eventuale obbligo di sopralluogo – in mancanza di una specifica previsione – non può essere inteso a carico di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, essendo sufficiente l’adempimento della sola impresa mandataria (cfr. Tar Lazio, Sez. I, 2 aprile 2019, n. 4304 e Delibera ANAC n. 714 del 31 luglio 2018 secondo cui, anche prima della costituzione dell’dell’ATI, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutte le imprese interessate).
Infine, è stato definitivamente chiarito che dal mancato sopralluogo deve essere distinto il sopralluogo in ritardo, che non può riverberarsi sulla adeguata formulazione dell’offerta (cfr. Tar Lazio n. 4304/2019 cit. e Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575).
2. Analisi dell’obbligo di sopralluogo
Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato individua la presenza di due diversi orientamenti che si sono succeduti in merito all’obbligatorietà del sopralluogo.
Un primo orientamento interpretativo, a favore della sanzione espulsiva, individua la chiave di lettura nella ratio posta a base dell’art. 79 citato: se il Codice evidenzia l’esigenza di presentare un’offerta seria e affidabile, il mancato sopralluogo deve comportare l’esclusione del concorrente inadempiente, senza che ciò contrasti col principio di tassatività delle cause di esclusione e senza che sia applicabile il soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037; Id. sez. V, n. 29 maggio 2019, n. 3581).
Di contro, in base a una seconda e più recente soluzione interpretativa, occorre rileggere l’istituto alla luce dei principi di massima partecipazione alle gare e di divieto di aggravio del procedimento, da cui si deduce che non possono esservi effetti espulsivi per il mancato sopralluogo.
Infatti, il Codice dei contratti pubblici non esplicita effetti espulsivi automatici in caso di mancato adempimento, ma si limita a sancire che «le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara»; ciò, al solo fine di evidenziare la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati «possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575).
Aderendo a quest’ultimo orientamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’eventuale causa escludente del bando debba essere interpretata in senso restrittivo, attribuendole un significato conforme al principio di massima partecipazione alla gara, per cui può anche essere utilizzato il soccorso procedimentale previsto dall’ordinamento in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 83, comma 8, del Codice.
A tale proposito, la sentenza in esame sembrerebbe richiamare un indirizzo interpretativo, di recente ribadito dallo stesso Consiglio, secondo cui l’art. 83 citato consente alla stazione appaltante di attivare un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’.
Infatti, come noto, il ‘soccorso procedimentale’ rappresenta uno strumento utile per risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 09 febbraio 2020, n. 1225 e id. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680).
3. Conclusioni sul caso in esame
Tanto ricostruito, il Consiglio di Stato ha concluso che il riferimento al ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento era sufficiente all’adempimento della prescrizione posta dal disciplinare di gara e liberatorio anche per le imprese mandanti.
Avverso tale conclusione, non poteva essere opposta la mancata documentazione delle deleghe da parte delle mandanti, sia perché il disciplinare non imponeva il rilascio di deleghe scritte, sia perché le stesse potevano eventualmente essere acquisite dalla stazione appaltante attivando il soccorso istruttorio.
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, su segnalazione dell’ANCE, ha sancito, con la delibera n. 247 del 16 marzo u.s, l’illegittimità della prassi, perpetrata da una stazione appaltante, operante nei settori speciali, di non corrispondere l’anticipazione del prezzo ex art. 35, comma 18, del Codice nei contratti sotto-soglia.
L’ANAC, infatti, ha chiarito che il versamento dell’anticipazione del prezzo all’impresa appaltatrice rappresenta un obbligo di portata generale, che non può essere circoscritto ai soli appalti sopra-soglia.
In motivazione, l’Autorità ha in primis ricordato che l’art. 35, comma 18, del Codice stabilisce che la stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo totale previsto nel contratto d’appalto, entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione, a condizione che venga preventivamente rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa.
In linea con i principi affermati nella delibera n. 1050 del 14.11.2018, ha poi ribadito la portata generale della disposizione sopra riportata, la quale risponde alla ratio di assicurare all’affidatario le risorse necessarie per la delicata fase di avvio dei lavori, garantendo così l’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
“Non avrebbe senso – si legge nel testo del provvedimento - precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore”.
L’articolo 35 deve, quindi, considerarsi una norma di carattere generale e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia.
Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l’Autorità evidenzia altresì che l’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto la possibilità di incrementare l’anticipazione fino al 30% dell’importo del contratto, senza operare alcuna distinzione di importo.
In considerazione di quanto sopra detto., l’Autorità ha giudicato illegittimo il diniego di anticipazione del prezzo, operato dalla stazione appaltante, poiché in contrasto con il dispositivo di cui all’art. 35, comma 18 del Codice.
Per l’anno 2021, è salito ad 1,306 il valore del coefficiente “R” della formula contenuta nell’Allegato C del d.P.R. n. 207/2010 per il calcolo della tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione (Comunicato del Presidente del 17 febbraio 2021, pubblicato il successivo 25 febbraio).
In particolare, l’aggiornamento annuale della tariffa - già presente nel previgente d.P.R. n. 34/2000 e calcolato dall’ISTAT - ha avuto nel tempo il seguente andamento:
Il coefficiente sta quindi ad indicare che dal 2001 la tariffa è cresciuta del 30,6%.
Da notare che, prima del 2005, il coefficiente “R” non era presente nella formula originaria del computo della tariffa SOA ex d.P.R. 34/2000, poiché questo è stato introdotto, assieme alla verifica triennale, con il D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93.
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Riferimenti esterni