Con quattro distinti regolamenti delegati, la Commissione europea il 10 novembre u.s. ha modificato le soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici previste all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
I suddetti regolamenti sono stati pubblicati sulla GUCE n. 398 dell’11 novembre 2021.
Al riguardo, si evidenzia che la Commissione è l’istituzione delegata, dalle diverse direttive che disciplinano i contratti pubblici, ad aggiornare periodicamente gli importi superati i quali deve trovare applicazione la disciplina eurounitaria.
Segnatamente, per quanto concerne gli appalti di lavori, servizi e forniture, l’art. 6 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 17 della Direttiva 2014/25/UE - rispettivamente per i settori ordinari e per i settori speciali - prevedono che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie di rilevanza, con efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le nuove soglie, pertanto, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022 e avranno validità per il biennio 2022-2023.
Di seguito, si riporta l’elenco completo dei regolamenti recentemente adottati
Per effetto dei citati regolamenti, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:
SETTORI ORDINARI
SETTORI SPECIALI
DIFESA E SICUREZZA
CONCESSIONI
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Regolamento CE 2021_1950 pdf
Regolamento CE 2021_1951 pdf
Regolamento CE 2021_1952 pdf
Regolamento CE 2021_1953 pdf
La giurisprudenza amministrativa nell’ultimo anno ha fornito delucidazioni in ordine alla concreta applicazione della disciplina sull’avvalimento, chiarendo alcuni aspetti da tempo dibattuti
1 allegato
Il 1° novembre prossimo entrerà in vigore la disciplina “a regime” sul subappalto, introdotta dall’art. 49 del decreto 31 maggio 2021, n. 77 - DL Sermplificazioni bis - convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Da tale data, quindi, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:
Verrà quindi definitivamente meno ogni limite generale ed astratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara per gara” delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.
A decorrere sempre dal 1° novembre p.v., viene altresì disposto:
Sempre a decorrere da tale data, entrerà in vigore la modifica del comma 7 dell’articolo 105 del Codice, in conseguenza della quale, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario dovrà trasmettere la sola dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali, non essendo più necessario la trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Si ricorda, infine, che, a far data dal 1° giugno u.s., è già disposto:
Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.181 del 30 luglio 2021 – Suppl. Ordinario n. 26 - è stata pubblicata la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure”.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia dal 31 Luglio 2021.
In allegato, l’analisi “flash” del provvedimento.
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ANALISI FLASH Conversione DL 77 2021 pdf
Conversione DL 77 2021 pdf