L'ANAC, attraverso il proprio sito istituzionale, ha reso noto di aver inviato il 20 luglio scorso a Governo e Parlamento gli esiti della ricognizione straordinaria sugli Organismi di Attestazione (SOA), prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (articolo 84, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016).
\r\nLa ricognizione straordinaria è stata ideata allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.
\r\nCome emerge dalle premesse alla stessa ricognizione, l'attività svolta dall'ANAC si è, anzitutto, concentrata sull'analisi del capitale sociale delle SOA e sul rispetto, da parte di queste, dell'attività esclusiva e del divieto di ricorso a figure esterne nell'attività di attestazione. Dai riscontri effettuati, non è emersa alcuna irregolarità.
\r\nLe altre verifiche hanno riguardato:
· la produttività delle SOA, da cui è emerso che le SOA partecipate dall'ANCE (C.Q.O.P. e LA SOATECH), rappresentano la prima e la seconda in termini di numero di clienti e di personale impiegato;
· le polizze assicurative, da cui è risultato che quasi tutte le SOA sono in regola, tranne due, a cui è stato intimato di provvedere entro il termine di quindici giorni, all'adeguamento dei massimali assicurativi;
· i Manuali delle procedure di attestazione adottati dai singoli Organismi, per i quali è stata decisa la momentanea sospensione, considerata l'attesa del nuovo aggiornamento del Manuale SOA che seguirà l'adozione delle Linee guida sulla qualificazione, che dovranno essere adottate dall'ANAC, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, ai sensi dell'art. 83, 2° comma del citato decreto legislativo;
· i promotori, che hanno comportato per tutte le SOA all'invio dell'elenco dei promotori e delle imprese da essi segnalate e di quelle attestate.
A conclusione della ricognizione straordinaria, l'Autorità ha ritenuto che nonostante alcune criticità riscontrate - peraltro in via di soluzione – non sussistono per nessuna delle SOA situazioni che impediscano lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 64, comma 6, lett. a), b), c) del D.P.R. n. 207/2010, così come previsto nei casi di mancanza dei requisiti minimi o di esercizio non virtuoso dell'attività.
\r\nPertanto, la stessa Autorità ha confermato le autorizzazioni alle SOA esistenti per l'attività di attestazione, senza dichiarare sospensioni/decadenze.
\r\n1 allegato
\r\nL'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo la consultazione avviata alla fine di aprile e conclusa il 16 maggio scorso ha pubblicato un'ulteriore Linea Guida.
\r\nSi tratta, in particolare, delle Linee guida recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".
\r\nIl Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 6 luglio 2016, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione del documento definitivo, il parere del Consiglio di Stato, e delle competenti Commissioni Parlamentari di Camera e Senato.
\r\nAll'esito dell'acquisizione dei pareri richiesti, l'Autorità procederà all'approvazione e successiva pubblicazione del documento definitivo.
\r\nSi allega il documento deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 6 luglio 2016.
\r\nSi fa riserva di eventuale/ulteriore commento.
\r\nSi comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2016, è stato pubblicato Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
\r\nSi tratta, in particolare, di un avviso di rettifica che apporta le correzioni agli errori materiali contenuti nel D.lgs. n. 50/2016, nuovo codice dei contratti.
\r\nSi allega:
\r\nE' stato pubblicato dall'ANAC il Comunicato del Presidente del 31 maggio 2016, relativo ai "Procedimenti per l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.
\r\nQuest'ultima lettera prevede, come motivo di esclusione dalla gara, l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione «ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione».
\r\nAl riguardo, nelle more dell'adozione delle linee guida sulla qualificazione di all'art. 83, comma 2, del Codice e della necessaria conseguente revisione del Regolamento che disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio, l'Autorità ritiene ancora applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, la disciplina dell'abrogato art. 40, comma 9-quater, d.lgs. 163/2006.
\r\nCon la conseguenza che permane l'obbligo delle SOA di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle dichiarazioni esibite dall'impresa attestanda e di comunicare all'Autorità l'avvio e gli esiti dei procedimenti svolti in contraddittorio con l'impresa.
\r\nQuanto alla durata della sanzione accessoria, la stessa Autorità ritiene che trovi applicazione la misura dettata all'art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016, riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate alla stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto.
\r\n1 allegato
com.pres.31.05.16