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Appalti pubblici: aggiornante le Linee guida ANAC su “motivi di esclusione” e RUP

E’ stato pubblicato sul portale dell’ANAC l’aggiornamento di due Linee guida, resosi necessario a seguito dell’entrata in vigore del decreto correttivo, d.lgs. 56 del 19/4/2017, al codice dei contratti, d.lgs. 50/2016.
 
In particolare, l’aggiornamento riguarda le:
 
1.      Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017).
 
2.      Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,   recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del   procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» (approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017).
 
In entrambi i casi, le suddette Linee guida entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Si allegano il testo delle linee guida e le rispettive relazioni illustrative.
 
Si fa riserva di ulteriore commento.
 

Albo Gestori Ambientali: in un nuovo Comunicato i chiarimenti dell’ANAC sul requisito di iscrizione

Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il comunicato del Presidente del 27 luglio 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali”.

 
In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali – si legge nel Comunicato - e, in particolare, della recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 1825 del 19 aprile 2017), il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità».
 
Pertanto l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.
 
Si allega il testo del comunicato e si fa riserva di ulteriore commento.
 
 

Appalti pubblici: il punto sul subappalto

Si pubblica il primo dei dossier tematici che l’ANCE sta predisponendo sulle novità contenute nel nuovo “Codice dei contratti pubblici”, d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal decreto correttivo, d.lgs. n. 50 del 2017.

 
Questo primo “vademecum” è incentrato sulla tematica del subappalto – disciplinato dall’art. 105 - che ha subito numerose modifiche rispetto alla disciplina precedentemente contenuta nell’art. 118 del d.lgs. N. 163/2006, e che rappresenta uno dei profili più complessi e innovativi del nuovo Codice.
 
Nel dossier sono presenti anche indicazioni operative pratiche per le imprese, utili nel caso di ricorso al subappalto.
 

ALT dell’ANAC alle concessionarie: entro il 18 aprile 2018 l’80 per cento degli appalti in gara

L’articolo 177 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), com’è noto, ha introdotto l’obbligo per i concessionari senza gara di affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori, servizi o forniture relativi alle medesime concessioni, con possibilità, quindi, di eseguire direttamente, o tramite organismi in house o società controllate o collegate solo la restante quota del 20 per cento.

 
Tale disposizione, in attuazione dello specifico criterio di delega previsto dalla l. n. 11/2016 ( art. 1, comma 1, lett iii), ha modificato il previgente regime ( art. 253, comma 25, del D.lgs. 16372006), che prevedeva l’obbligo di affidare a terzi un quota di lavori pari al 60 per cento. 
 
In ragione di tale modifica, il terzo comma del citato art. 177 ha previsto un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice per l’adeguamento, da parte dei concessionari, al nuovo rapporto di equilibrio 80/20 dei piani economico-finanziari relativi alle concessioni in essere.
 
Ciò premesso, l’Ufficio legislativo del MIT, ha ritenuto opportuno chiedere all’ANAC un parere in merito alla decorrenza del limite temporale entro il quale i concessionari dovranno adeguarsi a tale nuovo regime, ritenendo – invero, in contrasto con il disposto normativo - che le disposizioni contenute nell’art. 177 fossero applicabile solo per il futuro, ossia per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi al 18 aprile 2018, termine di scadenza del periodo transitorio.
 
L’ANAC (con parere n. 0093307 del 19/07/2018), in linea con quanto da ANCE sostenuto, ha ritenuto tale interpretazione non condivisibile, poiché una tale interpretazione non terrebbe conto dello specifico regime transitorio contenuto dalla norma, introdotto dal legislatore proprio in considerazione della necessità di programmazione e revisione dei piani economico-finanziari che l’adeguamento alle nuove disposizioni impone.
 
Conseguentemente, ribadisce l’ANAC, tale periodo di adeguamento scadrà il 18 aprile 2018, con la conseguenza che entro tale data le concessionarie in esame dovranno adeguarsi alle nuove percentuali.

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